Cassazione Penale, Sentenza n. 6811/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 25/06/2024 che aveva confermato l'assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, di Cascino Marco e Pochini Antonio dal reato di omicidio colposo (art. 589-bis c.p.) in cooperazione colposa. La parte civile deduceva che gli imputati, in qualità rispettivamente di Direttore di gara e Delegato all'allestimento del percorso della competizione "Targa Florio", avrebbero omesso il controllo della corretta adozione dei dispositivi di sicurezza (cinture spallari) e l'adozione/segnalazione di misure idonee a indicare i tratti dissestati del percorso (mancata segnalazione di avvallamenti/solchi), violando le Norme Rally 2017 e aumentando così la probabilità dell'evento morte del pilota Mauro Amendolia. Si contestava anche il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni a favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni del primo e del secondo grado costituiscono un unicum argomentativo e che la parte civile non abbia adeguatamente confrontato le proprie censure con il compendio probatorio e le argomentazioni svolte dai giudici di merito. Pur avendo i giudici di merito rilevato le omissioni contestate, è stata esclusa l'incidenza causale di tali omissioni sull'evento mortale sulla base di elementi probatori specifici: dalle riprese on-board e dagli accertamenti peritali risultava che il pilota aveva allacciato la cintura ma non l'aveva correttamente "tensionata" (difetto non rilevabile con un controllo visivo "sommario" previsto dalla Norma); dalle registrazioni audio a bordo emergeva che l'equipaggio già conosceva il dissesto del punto ove avvenne l'incidente. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul risarcimento: in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste non può essere disposto risarcimento (art. 538 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p. (omicidio colposo in ambito di eventi sportivi)
Norma del codice penale richiamata come tipologia di reato contestato: la responsabilità penale per colpa quando omissioni organizzative o di vigilanza su sicurezza di eventi sportivi risultino causali rispetto al decesso. La Corte ha però escluso il nesso causale nel caso concreto.
Norme Rally 2017 (punto 21.2)
"l'addetto alla sicurezza svolge un sommario controllo visivo della adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi"
La Corte ha interpretato la norma come prescrivente un controllo visivo di tipo sommario: tale controllo, anche se eseguito correttamente, non avrebbe potuto rilevare la non corretta tensione delle cinture spallari agganciate ma non serrate adeguatamente, per cui l'omissione prospettata non è stata ritenuta efficacemente causale dell'evento.
Norme Rally 2017 (punto 21.1.2)
Richiama l'obbligo di adozione/uso dei dispositivi di sicurezza (es. allacciamento delle cinture). La valutazione ha distinto tra mancato allaccio (rilevabile con un controllo sommario) e mancato tensionamento (non rilevabile con controllo sommario), fattore decisivo per l'esito.
art. 172 Codice della Strada
Norma richiamata in relazione all'obbligo di uso dei dispositivi di ritenuta. Nel caso concreto è emerso che il pilota aveva violato le regole sulla condotta/uso dei dispositivi, elemento valutato dai giudici quale fatto concorrente e rilevante per escludere il nesso causale con le omissioni degli organizzatori.
art. 538 c.p.p.
Norma processuale che dispone che il giudice decide sulla domanda di risarcimento e restituzioni solo se pronuncia sentenza di condanna; utilizzata dalla Corte per escludere la possibilità di ottenere risarcimento in favore della parte civile dopo sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Quando i giudici di merito forniscono una motivazione condivisa fra primo e secondo grado (c.d. "doppia conforme"), la Cassazione esamina l'insieme motivazionale come un unicum: il ricorso deve confrontarsi specificamente con entrambe le motivazioni.
- Per accertare il nesso di causalità in reati colposi da omissione è necessario mostrare, con critica specifica, che l'omissione abbia aumentato concretamente la probabilità dell'evento; censure generiche o non confrontate con la prova sono inammissibili.
- Le prescrizioni tecniche/procedurali che prevedono un "controllo sommario" hanno limiti intrinseci: se un vizio è sottilmente interno (es. mancato tensionamento di una cintura pur agganciata) un controllo visivo sommario può non poterlo rilevare e ciò attenua l'efficacia causale dell'omissione dell'organizzatore.
- La conoscenza preventiva del dissesto del tracciato da parte dell'equipaggio (es. emersa da ricognizioni o registrazioni) può escludere l'incidenza causale di omissioni informative dell'organizzatore.
- Dopo una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste non è possibile ottenere il risarcimento dei danni in sede penale (art. 538 c.p.p.); la parte civile deve considerare il rischio processuale dell'impugnazione e l'onere di criticare specificamente la motivazione dei giudici di merito.
- I ricorsi alla Corte di Cassazione devono indicare la correlazione precisa tra le ragioni dell'impugnazione e i passaggi argomentativi della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità e possibile condanna alle spese.
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