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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09324/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti dello Stato provenienti da ruoli delle Forze Armate e di Polizia e transitati nei ruoli istituiti dall'art. 7 della l. n. 801/1977, avevano chiesto il riconoscimento del diritto a computare, nella base di calcolo del trattamento di quiescenza, l'indennità di funzione od operativa prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. n. 8/1980, corrisposta in costanza di servizio. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello dalla Corte dei conti, sulla base dell'orientamento delle Sezioni riunite che aveva ritenuto non pensionabile tale indennità. Con il ricorso per cassazione, formalmente proposto come regolamento facoltativo di competenza ma riqualificato come ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, i ricorrenti hanno dedotto il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che la controversia riguardasse una rideterminazione di trattamento di fine rapporto o comunque un emolumento avente causa nella prestazione lavorativa e non nel trattamento pensionistico, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; hanno inoltre richiamato gli artt. 1 e 14 del d.lgs. n. 174/2016 e l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, nonché una circolare del CESIS che, a loro avviso, confermerebbe un rinvio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la sentenza di primo grado della Corte dei conti aveva deciso nel merito rigettando la domanda e quindi aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione, e poiché tale profilo non era stato specificamente devoluto con l'appello, si fosse formato giudicato interno sulla giurisdizione del giudice contabile. Di conseguenza, il successivo ricorso per cassazione era inammissibile perché il difetto di giurisdizione non poteva più essere fatto valere. La Corte ha anche condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    erroneamente rubricato come regolamento facoltativo di competenza

    Il ricorso non andava qualificato come regolamento di competenza, ma come impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • artt. 362 c.p.c., All. 1, 207 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, 111, comma 8, Cost.

    Costituiscono il corretto fondamento normativo del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 15 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, All. 1

    nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    Nel giudizio d'impugnazione il difetto di giurisdizione è deducibile solo con specifico motivo contro il capo della sentenza che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.

  • art. 18 D.P.C.M. n. 8 del 1980

    La controversia riguardava la non pensionabilità dell'indennità di funzione od operativa prevista da tale disposizione.

  • art. 2, nono comma, l. n. 335/1995

    Secondo la giurisprudenza richiamata, non avrebbe abrogato l'art. 18 del D.P.C.M. n. 8/1980 nella parte in cui esclude la pensionabilità dell'indennità.

  • art. 7, comma 2, l. n. 801/1977

    anche in deroga ad ogni disposizione vigente

    La fonte regolamentare speciale è stata emanata in base a una delega che consentiva deroghe alla disciplina vigente, valorizzando la specialità della normativa di settore.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È stato invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi di giurisdizione diversa da quella contabile.

  • artt. 1 e 14 d.lgs. n. 174/2016

    Sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ha fondato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è deducibile in cassazione solo se la relativa questione sia stata specificamente devoluta contro il capo della decisione impugnata che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.
  • Se il giudice di primo grado decide nel merito senza che la statuizione implicita sulla giurisdizione venga censurata in appello, si forma giudicato interno sulla giurisdizione e la questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • La qualificazione dell'impugnazione dipende dal suo effettivo contenuto e non dalla rubrica formale adottata dalla parte.
  • Quando una disciplina settoriale speciale è stata emanata in base a una delega che consente deroghe alla normativa generale, non può essere superata per incompatibilità da una legge generale successiva se non nei limiti di una espressa abrogazione o di una incompatibilità effettiva e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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