Cassazione Civile, Ordinanza n. 17699/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una cessionaria di credito nei confronti di un debitore che aveva venduto immobili alla sorella. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato inefficace la compravendita anche nei confronti di intervenienti che si erano costituiti come ulteriori creditrici. In appello il debitore aveva dedotto, in sintesi, che la citazione introduttiva del primo grado non gli era stata validamente notificata perché eseguita all'indirizzo anagrafico precedente il suo trasferimento di residenza; che, conseguentemente, non si era instaurato validamente il contraddittorio e la Corte territoriale non avrebbe potuto esaminare il merito; e che, in presenza di nullità della notifica della citazione, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice. Con il quarto motivo, inoltre, ha censurato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui, pur rilevando la mancata notifica degli atti di intervento al contumace, aveva comunque deciso nel merito le domande degli intervenuti, invece di considerare inesistenti tali atti o comunque di ravvisare una nullità insanabile del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto valida la notificazione della citazione di primo grado, nonostante il cambio di residenza anagrafica del destinatario, perché la notifica era stata eseguita presso l'indirizzo ancora esternamente riferibile al destinatario e il ricorrente non aveva dimostrato in modo decisivo che il notificante conoscesse il nuovo indirizzo o che mancasse ogni collegamento con il luogo di notifica. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando la contraddittorietà e l'errore della Corte d'appello nell'avere, da un lato, dichiarato nulla la sentenza di primo grado quanto alle domande degli intervenuti per mancata notificazione degli atti al convenuto contumace e, dall'altro, deciso comunque nel merito quelle stesse domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio sul contraddittorio; le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di disposizione patrimoniale del debitore.
art. 137 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina generale delle notificazioni e alla dedotta nullità del procedimento notificatorio.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che rileva la residenza effettiva del destinatario e che la notifica può essere nulla se eseguita in luogo diverso conosciuto o conoscibile dal notificante.
art. 149 c.p.c.
Invocato per la notificazione a mezzo posta della citazione introduttiva.
L. 890/1982
Richiamata per la disciplina della notificazione postale e del perfezionamento del relativo procedimento.
art. 8 L. 890/1982
Richiamato per il mancato ritiro del plico e il successivo ritorno al mittente dopo il periodo di giacenza.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro di denuncia dei vizi di nullità della sentenza e del procedimento.
artt. 101 e 156 c.p.c.
Richiamati a sostegno della censura di nullità per violazione del contraddittorio e per invalidità degli atti processuali.
art. 354 c.p.c.
Invocato per sostenere che, in presenza di nullità della notificazione della citazione di primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
art. 292 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla notificazione degli atti e alla disciplina degli interventi nel processo.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione, la residenza anagrafica ha valore presuntivo e può essere superata da elementi di fatto idonei a dimostrare che il destinatario dimorava abitualmente altrove, ma chi eccepisce la nullità deve allegare e provare in modo concreto l'assenza di ogni collegamento con il luogo di notifica o la conoscenza, da parte del notificante, del diverso indirizzo.
- Quando il destinatario ha appena trasferito la residenza e mantiene all'indirizzo precedente elementi esteriori di collegamento, come il nominativo sulla cassetta postale o nello stabile, la notificazione eseguita in quel luogo può ritenersi comunque idonea a raggiungere il suo scopo e quindi non viziata.
- Il mutamento di residenza non può essere gestito in modo da lasciare indefinitamente apparenze fuorvianti circa la permanenza nel vecchio indirizzo: secondo buona fede e correttezza, chi trasferisce la residenza deve attivarsi tempestivamente per rimuovere gli elementi che fanno apparire ancora attuale il precedente recapito.
- Se gli atti di intervento di terzi non sono stati notificati alla parte contumace e il giudice d'appello riconosce tale mancanza, non può al tempo stesso decidere nel merito quelle stesse domande come se il contraddittorio fosse validamente instaurato: la violazione della necessaria in ius vocatio impedisce la cognizione piena della domanda nei confronti del soggetto non evocato.
- La nullità del contraddittorio relativa alle domande degli interventori non si sana per il solo fatto che la parte appellante non abbia chiesto la rimessione in termini, quando il vizio riguarda la mancanza originaria della vocatio in ius rispetto a quelle domande.
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