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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05439/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società correntista e dai fideiussori contro la banca originaria, poi nel giudizio di cassazione contrapposta alla società cessionaria del credito. L’opposizione riguardava crediti derivanti da rapporti di finanziamento e mutuo garantiti da fideiussioni. La Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo provato il credito bancario sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito nonostante il mancato rideposito del fascicolo di primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa all’insufficienza dei soli estratti conto scalari; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla natura vessatoria della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni; 4) violazione degli artt. 1341, 1957, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto provata la doppia sottoscrizione della clausola pur in assenza, in appello, dei contratti di fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, sotto la formale denuncia di violazione di legge e di omessa pronuncia, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli atti di causa, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. In particolare, ha valorizzato il principio secondo cui il giudice d’appello può fondare la decisione sul documento cartaceo già prodotto e non rinvenibile nel fascicolo, se il suo contenuto sia trascritto o indicato in sentenza o in altri atti del processo; ha inoltre osservato che, rispetto alla clausola fideiussoria, i ricorrenti non avevano assolto agli oneri di specifica allegazione e autosufficienza del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che il motivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del quadro probatorio, trattandosi di norma sull’onere della prova la cui applicazione corretta non è stata violata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la sua deduzione potesse trasformarsi in censura sul convincimento del giudice e sulla valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile, perché in realtà tendeva a ottenere un nuovo esame del merito e risultava inoltre priva di autosufficienza.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c. nei contratti di fideiussione, per il tema della specifica approvazione delle clausole vessatorie.

  • art. 1957 c.c.

    Norma evocata per contestare la clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni; la Corte ha ritenuto non censurabile la decisione di merito sulla validità/specifica sottoscrizione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare la non autosufficienza del ricorso, in quanto non riportava adeguatamente il contenuto della clausola oggetto di doglianza.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Citato per osservare che la motivazione della corte territoriale sarebbe comunque correggibile, poiché il primo giudice aveva già posto una ratio decidendi autonoma non impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non alla diversa lettura delle risultanze istruttorie o alla contestazione del convincimento formatosi nel merito.
  • In materia di prova documentale, il giudice d’appello può fondare la decisione su documenti cartacei già prodotti ma non rinvenibili nel fascicolo, quando il loro contenuto risulti trascritto o puntualmente indicato negli atti o nella sentenza, potendo anche ordinare la nuova produzione dei documenti necessari.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se, in concreto, mira a ottenere una nuova valutazione del merito o non rispetta il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • Quando si contesta una clausola contrattuale, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante e deve allegare in modo specifico gli atti necessari a sostenere la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Se una decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, il motivo di impugnazione è comunque inammissibile o comunque non può incidere sull’esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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