Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugna gli avvisi di accertamento per l'anno 2014 relativi all'IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili), deducendo: (i) contrasto della legge regionale con la Direttiva 2002/30/CE e il D.Lgs. di recepimento (mancata adozione di piani e misure obbligatorie, monitoraggio, analisi costi-benefici e modulazione dell'imposta); (ii) incompatibilità con la L. 342/2000 (artt. 90 e 92) e con principi costituzionali per la destinazione del gettito (solo 10% vincolato ad indennizzi, 90% alla fiscalità generale regionale); (iii) violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva (art. 3 e 53 Cost.) perché l'imposta grava solo sui vettori; (iv) violazione dei limiti di competenza per il trasferimento del tributo alle regioni; (v) nullità o vizi formali degli atti (mancata indicazione del responsabile del procedimento, termini e giudice competente, vizi ex L. 241/1990 e D.L. 248/2007). La ricorrente chiede anche, in subordine, sollevazione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia e/o questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto legittima la L.R. Lazio che ha istituito l'IRESA come tributo proprio regionale; ha escluso che sussista contrasto con la Direttiva 2002/30/CE o che fosse necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267 TFUE), ritenendo la Direttiva non idonea a imporre regole tassative tali da vietare l'imposta. La Corte ha qualificato l'IRESA come tributo con finalità ambientale di tipo extrafiscale (non un'imposta «ambientale in senso stretto» con correlazione causale immediata fra presupposto e danno), pertanto la destinazione del gettito (quota del 10% vincolata e restante 90% alla fiscalità regionale) rientra nella discrezionalità regionale e non incide sulla validità dell'obbligazione tributaria. Ha rigettato le censure costituzionali e di arbitrario onere sui soli vettori, ritenendo ragionevoli i parametri (decolli/atterraggi, peso, rumore). Ha inoltre escluso la nullità degli avvisi per le omissioni formali denunciate, ritenendo tali vizi non idonei a determinare nullità dell'atto e applicando la giurisprudenza che ammette la riammissione in termini ove necessario. Spese compensate per particolarità della materia.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/30/CE

    La Corte ha ritenuto che la direttiva mira a disciplinare misure restrittive per il rumore aeroportuale ma non vieta né disciplina in modo autoesecutivo l'introduzione di imposte sul rumore; quindi non impedisce la normativa regionale che istituisce IRESA e non impone il rinvio pregiudiziale essendo la materia suscettibile di valutazione discrezionale nazionale.

  • D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (recepimento Direttiva 2002/30/CE)

    Il decreto attuativo recepisce la direttiva ma non contiene prescrizioni che rendano incompatibile l'imposizione regionale così strutturata; le misure fiscali possono essere parte del ventaglio di misure restrittive valutabili dagli Stati membri.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90 e 92

    La legge statale originaria prevedeva l'imposta con finalità prioritarie ambientali e vincolo parziale di gettito; tuttavia il passaggio dell'imposta a tributo regionale (ex D.Lgs. 68/2011) consente alla Regione di ridefinire presupposto, finalità e destinazione del gettito nel quadro della sua autonomia, per cui i parametri della legge statale non vincolano rigidamente la normativa regionale.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali (...) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (...)"

    Secondo la Corte il decreto di delega ha attribuito alle Regioni la potestà di trasformare l'imposta in tributo proprio regionale, consentendo ampia discrezionalità sugli elementi essenziali dell'imposta (presupposto, soggetti, aliquote, destinazione del gettito).

  • Legge Regionale Lazio n. 2/2013, art. 5

    "Le maggiori entrate ... sono iscritte ... e sono destinate in misura pari al 10 per cento ... come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale"

    La Corte ha ritenuto che la scelta regionale (vincolo indennitario del 10% e destinazione del 90% alla fiscalità regionale) rientra nella discrezionalità dell'ente e non invalida l'imposta: la destinazione del gettito è questione extracausale rispetto alla sussistenza dell'obbligazione tributaria.

  • Costituzione (artt. 3, 53, 117, 119)

    La Corte ha respinto i profili di illegittimità costituzionale: l'imposta è stata ritenuta compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva perché i parametri individuati (decolli/atterraggi, peso, rumore) sono ragionevoli e non arbitrari; la normativa regionale rispetta i principi fondamentali della legislazione statale nella materia di competenza concorrente.

  • Art. 267 TFUE

    La Corte ha escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché la questione interpretativa della direttiva è stata ritenuta risolvibile in sede nazionale (acte clair) e la direttiva non imponeva regole tali da richiedere interpretazione comunitaria preventiva.

  • L. n. 241/1990 (art. 3 comma 4, artt. 4,5,6, art. 21 septies, art. 21 octies)

    La Corte ha rilevato che eventuali omissioni informative (indicazione del termine di impugnazione, del responsabile del procedimento, unità organizzativa) non determinano, di per sé, la nullità degli avvisi di accertamento; tali carenze possono comportare effetti processuali (es. riammissione in termini) ma non inficiano la pretesa fiscale quando l'atto sia comunque idoneo a esprimere chiaramente la pretesa.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter

    La Corte ha ritenuto infondata l'argomentazione secondo cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità dell'atto impositivo; la norma sulla nullità della cartella di pagamento non si estende automaticamente a ogni atto tributario al punto da annullare gli accertamenti qui impugnati.

  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (recepimento Direttiva 2002/49/CE)

    La disciplina sulla mappatura e piani d'azione per il rumore è rilevante ma non impedisce che uno Stato/regione applichi strumenti fiscali o misure restrittive valutandoli nell'ambito del bilanciamento discrezionale previsto dalla normativa europea e nazionale.

Massime di principio

  • Le Regioni, quando una tassa è stata trasformata in tributo proprio ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011, hanno ampia discrezionalità nel definire presupposto, soggetti passivi, aliquote e destinazione del gettito; tale discrezionalità rende non automatico il richiamo delle regole e vincoli della previgente normativa statale.
  • Un tributo può avere finalità 'ambientali' in senso extrafiscale (tributo con funzione ambientale) senza essere un'imposta ambientale in senso stretto: ciò non invalida il tributo se la destinazione del gettito non incide sul sorgere dell'obbligazione tributaria.
  • La Direttiva UE sulle restrizioni operative per il rumore aeroportuale non vieta né disciplina in modo tale da impedire l'introduzione di imposte regionali sul rumore; pertanto non sempre è necessario (né obbligatorio) il rinvio pregiudiziale alla CGUE se la questione comunitaria è risolvibile come acte clair.
  • La destinazione del gettito (anche se in parte non vincolata) rientra nella valutazione politica e discrezionale dell'ente impositore; la mancata finalizzazione 'ambientale' non costituisce di per sé motivo di esonero dall'obbligo tributario né motivo di nullità dell'atto.
  • I parametri individuati per misurare la capacità contributiva (es. numero di decolli/atterraggi, peso, livelli di rumorosità certificati) sono compatibili con i principi costituzionali purché non siano arbitrari e rispettino ragionevolezza, imparzialità e coerenza.
  • Vizi formali negli atti impositivi (mancata indicazione del responsabile, del termine o del giudice) non costituiscono automaticamente nullità: la giurisprudenza tende a valutare l'effettiva incidenda sulla chiarezza della pretesa e, se del caso, ad applicare rimedi processuali (riammissione) piuttosto che annullare l'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.