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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29667/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.): la Corte di appello non ha applicato la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato scelto dall'imputato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento ovvero la rettifica della pena nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla determinazione della pena. Applicando la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena determinata in appello (1 anno e 9 mesi di reclusione) è stata rideterminata in 1 anno e 2 mesi di reclusione. La Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio ai sensi della propria giurisprudenza quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito (art. 620 lett. 1 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato è obbligatoria e doveva essere applicata dalla Corte d'appello al totale della pena; l'omissione costituisce vizio di legge correggibile dalla Cassazione.

  • art. 620, lett. 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e decidere la causa quando gli elementi di fatto e di diritto acquisiti sono sufficienti per decidere; qui la correzione è stata possibile senza nuovo esame di merito.

  • Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone) e giurisprudenza collegata

    Principio consolidato che autorizza la Corte di Cassazione a pronunciarsi sulla decisione di merito e a decidere la causa senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti, applicato nel caso di omissione di corretta computazione automatica della riduzione per rito abbreviato.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello omette di applicare la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2), il vizio è di diritto e la Cassazione può annullare la determinazione della pena e rideterminarla applicando la riduzione, senza sempre rinviare per nuove indagini.
  • La diminuzione per il rito abbreviato è una riduzione automatica di natura normativa: una volta accertata la scelta del rito e la non incompatibilità con altre cause di diminuzione/agggravamento, va calcolata e applicata al complesso della pena.
  • Quando la questione riguarda esclusivamente la corretta applicazione di una regola di calcolo della pena (e non nuovi fatti o rivalutazioni probatorie), la Corte di Cassazione può decidere la causa direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. 1 cod. proc. pen.
  • In presenza di continuazione tra reati e di più circostanze attenuanti/aggravanti, è necessario verificare l'ordine logico dei calcoli (pena base, riconoscimento circostanze, cumulazione/continuazione, applicazione di riduzioni e del rito) per evitare errori di computo.
  • La parte che rileva un errore di diritto sul calcolo della pena può chiedere alternativamente l'annullamento con rinvio o, se pacifici i fatti e i conteggi, la rettifica diretta della pena in Cassazione.

Testo integrale

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