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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23231/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso una precedente decisione. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un atto non articolato in motivi: un unico mezzo di gravame cumulava censure riconducibili all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., senza indicare specificamente le norme di legge asseritamente violate e senza distinguere chiaramente le doglianze di diritto da quelle relative alla ricostruzione del fatto. Il ricorrente non ha quindi strutturato l'impugnazione in modo da consentire l'esame separato delle diverse censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, contenente più profili di doglianza non separati, non consentisse di ricondurre ciascuna censura a uno specifico motivo di impugnazione; il giudice di legittimità non può essere chiamato a isolare d'ufficio le singole questioni. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate in modo distinto e specifico, non cumulate indistintamente in un unico mezzo di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di definizione del giudizio con inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il richiamo al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere organizzate in motivi specifici e separabili: la mera concentrazione di più profili di doglianza in un solo mezzo, senza autonoma distinguibilità, comporta inammissibilità.
  • Il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare e isolare d'ufficio le singole censure teoricamente proponibili quando il ricorrente le abbia formulate in modo promiscuo.
  • La deduzione congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione richiede una chiara distinzione dei rispettivi presupposti e del relativo oggetto, sia in termini di norma asseritamente violata sia in termini di ricostruzione del fatto controverso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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