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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10689/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La difesa dell'imputato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a cinque reati già definiti con sentenze irrevocabili. I reati indicati nel provvedimento sono una estorsione e quattro evasioni. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando, da un lato, una certa contiguità cronologica dei fatti, commessi nell'arco di quasi due anni, e una parziale omogeneità dell'indole dei reati, ma dall'altro l'assenza di elementi sintomatici di un unico disegno criminoso. Nel ricorso si sono riproposti sostanzialmente gli stessi argomenti già valorizzati in sede esecutiva, cioè omogeneità dei reati e vicinanza temporale, senza però indicare elementi concreti da cui desumere l'esistenza di un originario programma delittuoso né confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice, ritenuta dalla Corte non illogica né contraddittoria, soprattutto nella parte in cui aveva qualificato estemporanei i delitti, in particolare le quattro evasioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata, perché conforme al principio secondo cui, per riconoscere la continuazione, non basta la contiguità cronologica dei fatti né l'identità del titolo di reato: tali elementi, da soli, possono semmai essere indici di abitualità criminosa o di scelte di vita fondate sulla consumazione sistematica e contingente di illeciti, non della esistenza di un unico disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede un unico disegno criminoso; non è sufficiente la mera vicinanza temporale o l'omogeneità dei reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per applicare la disciplina del reato continuato occorre la prova di un originario programma delittuoso unitario, desumibile da elementi concreti e non da mere affinità tra i reati.
  • La contiguità cronologica delle condotte e l'omogeneità del nomen iuris non bastano, da sole, a integrare la continuazione, potendo al più indicare una prassi criminosa abituale.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi dati già esaminati dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito processuale comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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