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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10859/2014 del 16/05/2014

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due condomini avevano impugnato la deliberazione assembleare del 26 giugno 2000, relativa alla ripartizione delle spese per lavori di ripristino degli intonaci e delle facciate e per la trasformazione dell’impianto idrico condominiale, chiedendone la nullità per contrasto con il regolamento contrattuale. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 settembre 2003, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 aprile 2009, aveva respinto l’appello. Durante il giudizio d’appello la ricorrente si era costituita anche quale erede dell’altro attore, nel frattempo deceduto. La trasformazione consisteva nel passaggio dall’erogazione “a bocca tarata” all’acqua diretta, con installazione di contatori individuali; i cassoni di proprietà esclusiva degli attori erano rimasti in loco, poiché essi si erano opposti al loro smantellamento. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 112, 277 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente considerato nuova la deduzione secondo cui la trasformazione incideva sulla proprietà individuale dei cassoni. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1109, 1120, 1126, 1138 e 1139 c.c., sostenendo che la rimozione dell’impianto preesistente costituiva innovazione vietata senza il consenso unanime e contrastava con il regolamento contrattuale, che prevedeva la ripartizione delle spese in parti uguali. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 112, 277 e 345 c.p.c. e degli artt. 832, 1138, 1120 e 1135 c.c., affermando che in appello era stata contestata anche la diversa ripartizione delle spese, incidente sulla proprietà individuale e contraria al regolamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la questione dell’incidenza sui cassoni di proprietà esclusiva era stata reputata nuova in appello e la ricorrente, in cassazione, si era limitata a un generico richiamo all’atto introduttivo, che menzionava lo smantellamento del serbatoio comune e non dei cassoni individuali; inoltre, mancava un concreto interesse, perché i cassoni degli attori erano rimasti in loco. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la mera sostituzione dell’impianto idrico condominiale, senza pregiudizio del diritto dei condomini di fruire del servizio, non costituisce innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., ma modifica delle modalità di svolgimento del servizio. La censura sulla diversa ripartizione dei consumi era inoltre inammissibile perché non era stata adeguatamente impugnata l’affermazione del Tribunale secondo cui la deliberazione non aveva deciso una diversa suddivisione dei consumi; in ogni caso, la ripartizione proporzionale ai consumi, conseguente al nuovo impianto, rientrava nella gestione assembleare dei servizi comuni, anche quando il servizio fosse disciplinato da regolamento contrattuale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1120 c.c.

    la mera sostituzione del precedente impianto idrico condominiale non costituiva “innovazione”, ai sensi dell’art. 1120 c.c., ma solo una modifica diretta ad un miglior godimento di esso, incidente sulle modalità di svolgimento del servizio, ma non sul diritto dei singoli condomini di usufruire del servizio

    La sostituzione dell’impianto comune non è un’innovazione vietata quando modifica soltanto le modalità di erogazione del servizio e non incide sul diritto dei condomini di fruirne.

  • art. 1135 c.c.

    rientra nell’attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, e ciò anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale.

    L’assemblea può adattare nel tempo la gestione dei beni e dei servizi comuni, anche dismettendo beni comuni e anche quando il servizio sia regolato da un regolamento contrattuale, per conseguire un’utilizzazione più razionale ed efficiente.

  • art. 345 c.p.c.

    la deduzione della Scattaglia “che con l’avvenuta trasformazione dell’impianto si sarebbe inciso su proprietà individuale( i singoli cassoni)”, non era ammissibile ex art. 345 c.p.c. perché nuova

    La deduzione nuova in appello, relativa all’incidenza della trasformazione dell’impianto sui beni di proprietà individuale, non è ammissibile.

Massime di principio

  • La mera sostituzione di un impianto idrico condominiale non integra un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. quando incide soltanto sulle modalità di erogazione e lascia integro il diritto dei singoli condomini di usufruire del servizio.
  • Rientra nelle attribuzioni dell’assemblea la gestione dinamica dei beni e dei servizi comuni, diretta ad adattarli a un uso più razionale ed efficiente, anche mediante la dismissione di beni comuni e anche se il servizio è disciplinato da regolamento contrattuale.
  • Le disposizioni regolamentari sulle modalità d’uso e di funzionamento delle cose e dei servizi condominiali hanno natura regolamentare; hanno natura contrattuale le disposizioni che incidono sulla sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi dei singoli condomini.
  • La censura in cassazione contro la declaratoria di novità di una deduzione in appello non è adeguatamente sorretta dal generico richiamo all’atto introduttivo se non si indica in modo specifico che la questione era stata tempestivamente proposta; resta inoltre necessario un concreto interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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