Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14216/2014 del 23/06/2014

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il cedente aveva trasferito al Comune, con atto del 9 ottobre 2001 stipulato davanti al segretario comunale, due terreni in contrada Piano di San Lorenzo. In primo grado il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 4 novembre 2003, aveva accolto la domanda di nullità dell’atto per l’assenza dei due testimoni richiesti per la donazione e per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica. La Corte d’appello di Palermo, dopo aver dichiarato nullo il giudizio di primo grado e la relativa sentenza per insufficienza del termine di comparizione, aveva respinto la domanda: aveva qualificato l’atto come convenzione urbanistica e ritenuto sanata la mancanza del certificato mediante un successivo atto notarile prodotto in appello. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno contestato la qualificazione come convenzione urbanistica, sostenendo che tali convenzioni costituiscono un numero chiuso di accordi tipici disciplinati da specifiche norme pubblicistiche. Con il secondo hanno dedotto che il cedente non era costretto a trasferire i terreni, che il trasferimento non riguardava soltanto quelli indicati nella lettera del 17 luglio 2000 e che l’impegno del Comune a eseguire opere di urbanizzazione avrebbe dovuto essere considerato un modus apposto a una liberalità, anziché il corrispettivo della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato disatteso perché non pertinente alla ratio della sentenza d’appello: la questione decisiva era se l’atto fosse una donazione soggetta alla forma notarile con l’assistenza di due testimoni, e il giudice di merito aveva escluso la liberalità ravvisando un rapporto sinallagmatico tra la cessione gratuita in apparenza e l’impegno del Comune a realizzare opere di urbanizzazione. Il secondo motivo è stato rigettato: l’assenza di costrizione a trasferire non basta a configurare una donazione, essendo necessari sia lo spirito di liberalità sia la gratuità; stabilire se l’impegno comunale fosse un mero motivo o il corrispettivo della cessione costituisce accertamento di merito non rivedibile in cassazione. La tesi subordinata del modus non poteva essere esaminata perché, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, era stata introdotta soltanto nella comparsa conclusionale in appello, destinata a illustrare argomenti già proposti e non a introdurne di nuovi. Gli eredi sono stati condannati in solido a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • legge notarile

    La Corte d’appello era chiamata a stabilire se realmente si fosse trattato nella specie di una “donazione”, come era stata definita nell’intestazione dell’atto e se quindi fosse affetta da nullità, per essere stata stipulata senza la presenza dei testimoni, richiesta indefettibilmente dalla legge notarile.

    La necessità dell’assistenza dei testimoni dipendeva dalla qualificazione dell’atto come donazione; esclusa la liberalità e ravvisato un rapporto sinallagmatico, la Corte ha ritenuto non necessaria tale formalità.

Massime di principio

  • Per qualificare un trasferimento come donazione non è sufficiente che il disponente non fosse obbligato a trasferire il bene: occorrono sia lo spirito di liberalità sia l’elemento oggettivo della gratuità.
  • Quando la cessione di un bene è collegata all’impegno della controparte di realizzare opere utili al cedente, stabilire se tale impegno costituisca un mero motivo oppure il corrispettivo del trasferimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è infondato o comunque non conferente quando censura una qualificazione giuridica diversa da quella che sorregge effettivamente la decisione impugnata.
  • La comparsa conclusionale è destinata a illustrare argomenti già introdotti nel giudizio e non può essere utilizzata per proporre una nuova e diversa tesi, che il giudice non è tenuto a esaminare.

Come è indicizzato

RamiContrattiProcesso civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.