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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12065/2014 del 29/05/2014

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Il dante causa del ricorrente aveva promosso una domanda di equa riparazione per il danno non patrimoniale derivante dalla durata non ragionevole di un giudizio davanti alla Corte dei conti; deceduto il 10 aprile 2009, il giudizio, inizialmente instaurato presso la Corte d’appello di Roma, veniva riassunto dal fratello, che si dichiarava unico erede. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d’appello di Roma, il ricorso veniva riassunto il 10 febbraio 2011 davanti alla Corte d’appello di Salerno. Con decreto depositato il 27 gennaio 2012, la Corte d’appello rigettava la domanda perché il ricorrente non aveva dimostrato la propria qualità di erede: aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza certificazioni anagrafiche che documentassero il rapporto e l’assenza di altri eredi. Il ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 110, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo l’idoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva autenticata da notaio; con il secondo denunciava violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., deducendo che l’Amministrazione non aveva contestato specificamente la qualità di erede; con il terzo censurava l’insufficienza della motivazione, poiché il decreto non precisava quali certificazioni fossero necessarie né in base a quale norma la dichiarazione fosse inidonea.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Hanno stabilito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 non costituisce, di per sé, prova della qualità di erede nel processo civile, poiché i suoi effetti si esauriscono nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi. Tuttavia, il giudice deve valutare il comportamento della controparte alla luce del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c.: l’onere di contestare la qualità dedotta e documentata deve essere specifico in misura proporzionata al livello di dettaglio della dichiarazione. Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva adeguatamente comparato la specificità della dichiarazione — che indicava il ricorrente come fratello e unico erede — con quella della contestazione ministeriale, né verificato se quest’ultima fosse sufficientemente specifica. Il giudice di rinvio dovrà procedere a tale valutazione. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio; la Cassazione non ha definitivamente accertato la qualità di erede né deciso nel merito la domanda di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero Io riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima.

    Chi interviene, riassume o impugna un giudizio assumendo la qualità di erede deve provare sia il decesso della parte originaria sia il proprio titolo successorio.

  • artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell’ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;

    La dichiarazione sostitutiva non prova di per sé, nel processo civile, la qualità di erede: la sua efficacia è circoscritta ai rapporti con la pubblica amministrazione e ai procedimenti amministrativi.

  • art. 115 c.p.c.

    tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. come novellato dall’art. 45 comma 14 della L. 18-6-2009 n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta;

    Nel valutare la qualità di erede allegata mediante dichiarazione sostitutiva, il giudice deve considerare se la controparte l’abbia contestata e quanto la contestazione sia specifica, in rapporto alla specificità della dichiarazione prodotta.

  • art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69

    tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. come novellato dall’art. 45 comma 14 della L. 18-6-2009 n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta;

    La novella dell’art. 115 c.p.c. impone di valutare i fatti non specificamente contestati e, nel caso esaminato, la condotta processuale della parte destinataria della dichiarazione in rapporto alla qualità e al dettaglio dell’allegazione.

  • art. 111 Cost.

    I quindi indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall’art. 111 della Costituzione, teso a garantire l’effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che trae la sua ragion d’essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell’ambito del procedimento amministrativo.

    Il contraddittorio e la parità delle parti nel giusto processo ostano ad attribuire automaticamente valore probatorio in sede civile a un’autodichiarazione efficace per finalità amministrative.

Massime di principio

  • Chi interviene in un giudizio civile, lo riassume dopo l’interruzione o propone un’impugnazione quale erede di una parte deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 non costituisce, da sola, prova della qualità di erede nel processo civile; la sua efficacia è circoscritta ai rapporti con la pubblica amministrazione e ai relativi procedimenti.
  • Quando è prodotta una dichiarazione sostitutiva sulla qualità di erede, il giudice deve valutare la condotta processuale della controparte alla luce del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c.; se vi è contestazione, la sua specificità deve essere proporzionata al livello di specificità della dichiarazione.
  • La dichiarazione che si limiti ad affermare genericamente la qualità di erede non comporta un onere di contestazione dettagliato; la valutazione della specificità deve considerare, tra l’altro, se il dichiarante si qualifichi come unico erede o coerede, le indicazioni sugli altri coeredi e la natura legittima o testamentaria della delazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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