Cassazione Civile, Sentenza n. 8057/2014 del 07/04/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’8 giugno 2010, aveva inflitto all’avvocato la censura per violazione dell’art. 51 del codice deontologico forense. Dopo avere assistito i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, concluso con provvedimento dell’ottobre 2005, l’avvocato aveva patrocinato la moglie nella causa di revisione delle condizioni di separazione contro il marito, introdotta nel 2007. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 23 luglio 2013, aveva respinto l’impugnazione disciplinare, ritenendo accertato che il professionista avesse prestato assistenza anche al marito nella separazione consensuale: aveva raccolto la volontà di separarsi, concordato il ricorso congiunto e presenziato all’udienza. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’avvocato denunciava, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e vizi della motivazione: contestava di avere mai ammesso di aver assistito entrambi i coniugi e sosteneva che la mera presenza all’udienza camerale non dimostrasse l’assistenza a entrambi, poiché un avvocato poteva comparire per uno solo dei coniugi.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno rilevato che il CNF aveva fondato l’accertamento dell’assistenza prestata anche al marito non sulla sola presenza all’udienza, ma sulla valutazione complessiva del verbale, del precedente incontro nello studio dell’avvocato e della predisposizione concordata del ricorso di separazione consensuale. La contestazione circa il formale conferimento del mandato non era decisiva: ai fini dell’illecito disciplinare rilevava lo svolgimento di un’attività di assistenza, anche soltanto formale. La doglianza, pur formulata come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del peso degli elementi probatori, estranea al controllo di legittimità consentito dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti. È stato dichiarato sussistente l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 51 del codice deontologico forense
In quest’ambito, la stessa disposizione prevede che l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in una controversia familiare non può assumere l’incarico di assistere uno di loro in una successiva controversia contro l’altro.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In questo contesto, chiedendo di rimettere in discussione la conclusione raggiunta dal CNF sullo svolgimento di un’attività di assistenza anche in favore del Liconti, solo formalmente il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In realtà, egli insta per un sindacato, da parte di queste Sezioni Unite, sul valore e sulla ponderazione, operata dal CNF, degli elementi di fatto emergenti dalle risultanze processuali, il che fuoriesce dall’ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità dal nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il motivo formalmente diretto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione del valore e della ponderazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del divieto deontologico di assumere un incarico contro una parte già assistita, quando l’avvocato abbia assistito congiuntamente i coniugi in una controversia familiare, rileva l’attività di assistenza effettivamente svolta, anche soltanto formale; non è decisivo accertare l’esistenza di un formale conferimento del mandato o di un’attività di consulenza.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere in cassazione una nuova ponderazione del valore degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito; una censura che, al di là della sua formulazione, mira a tale rivalutazione esula dal controllo di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
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