Cassazione Civile, Sentenza n. 13147/2014 del 11/06/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di liquidazione emessi nei confronti di una società per il recupero di tasse automobilistiche. Il Tribunale aveva deciso la causa con sentenza n. 1057/04; la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza indicata nel testo come n. 787/07 (e, nella ricostruzione iniziale, n. 797/07), depositata il 27 settembre 2007, riformava parzialmente la decisione e riteneva decaduta la pretesa impositiva perché gli avvisi non erano stati preceduti dalla tempestiva notificazione dei processi verbali di accertamento dell’infrazione. Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate proponevano un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 31, 32 e 39, del d.l. n. 953/1982, convertito nella l. n. 53/1983, e dell’art. 2 della l. n. 27/1978. Sostenevano che, dopo la riforma della tassa automobilistica, la notificazione dei verbali non fosse più necessaria per procedere al recupero del tributo. La contribuente eccepiva l’inammissibilità del motivo e resisteva nel merito.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: il motivo articolava due distinti profili di violazione di legge e censurava entrambe le rationes della decisione d’appello. Ha accolto il ricorso, ritenendo che, quando l’amministrazione finanziaria riceve dagli uffici competenti le comunicazioni necessarie per applicare il tributo e individuare il proprietario del veicolo, non occorre redigere e notificare un processo verbale di accertamento prima dell’atto di riscossione. La tassa automobilistica ha infatti come presupposto il possesso del veicolo, non la sua circolazione illecita; l’accertamento e la notificazione del verbale non sono quindi necessari per la pretesa tributaria. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, che dovrà esaminare le ulteriori questioni rimaste assorbite e provvedere sulle spese di ogni fase e grado.
Norme richiamate
art. 5, commi 31, 32 e 39, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53
E, questo, sia perché la tassa non colpisce più l’illecita circolazione delle autovetture, con la conseguenza che non occorre più accertare la detta infrazione, essendo diverso il presupposto dell’imposta, che ora consiste nel possesso dell’autoveicolo; sia perché l’ACI non è più titolare dello specifico potere impositivo.
La tassa automobilistica ha come presupposto il possesso del veicolo, non l’illecita circolazione; perciò, in presenza delle comunicazioni degli uffici competenti funzionali all’applicazione del tributo e all’individuazione del proprietario, non è necessario accertare l’infrazione né notificare preventivamente il relativo verbale per recuperare la tassa.
art. 2, l. 24 gennaio 1978, n. 27
Nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 39, della l. n. 53/1983, da parte degli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e di altri registri di immatricolazione dei veicoli e di auto-scafi, all’amministrazione finanziaria, delle notizie occorrenti per l’applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell’auto-scafo (nonché le relative variazioni), non ricorre l’obbligo – previsto nell’art. 2 della legge n. 27/1978 – di redigere specifico processo verbale di accertamento della violazione e (quindi) di notificare lo stesso all’interessato anteriormente alla notificazione dell’ingiunzione.
L’obbligo di redigere e notificare il verbale di accertamento previsto dalla legge n. 27/1978 non opera, ai fini del recupero della tassa automobilistica, quando le informazioni necessarie sono comunicate all’amministrazione finanziaria dagli uffici che tengono i registri dei veicoli.
Massime di principio
- Ai fini della tassa automobilistica, il presupposto dell’imposta è il possesso del veicolo e non la sua circolazione illecita; il recupero del tributo non richiede pertanto l’accertamento di un’infrazione di circolazione.
- Quando gli uffici competenti per la tenuta dei registri automobilistici comunicano all’amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per applicare la tassa e individuare il proprietario, non è richiesta la preventiva redazione e notificazione di un processo verbale di accertamento prima dell’atto di riscossione del tributo.
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