Cassazione Civile, Ordinanza n. 20614/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia riguarda due distinti assetti negoziali tra le stesse parti, relativi a una vicenda immobiliare. Il promittente venditore aveva convenuto i promissari acquirenti sostenendo che, in relazione al preliminare del 2 gennaio 2003, costoro non si fossero presentati dal notaio entro il termine fissato con diffida ad adempiere; chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del preliminare, la ritenzione della caparra confirmatoria e la restituzione dell'immobile già consegnato anticipatamente. I promissari acquirenti, a loro volta, contestavano la validità e opponibilità del preliminare del 2003 e chiedevano in riconvenzionale: l'accertamento che la proprietà fosse già passata in loro favore in forza della scrittura del 2 luglio 1983, da qualificare come contratto definitivo; in subordine, l'esecuzione specifica di tale pattuizione; ulteriormente in subordine, l'accertamento dell'usucapione ultraventennale. In appello il promittente venditore censurava il rigetto della propria domanda e insisteva per la validità del preliminare del 2003 e per la risoluzione/recesso con trattenimento della caparra, lamentando anche che la sanatoria edilizia e le risultanze istruttorie avessero confermato la regolarità della propria posizione. I promissari acquirenti proponevano appello incidentale sostenendo che il contratto del 1983 fosse definitivo ed efficace, che il prezzo fosse stato pagato, e che comunque fosse maturata l'usucapione. In cassazione i promissari acquirenti hanno dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di usucapione; violazione delle regole sulla valutazione della prova del pagamento del prezzo e del valore liberatorio delle cambiali; violazione degli artt. 1337 e 1460 c.c. per il rigetto delle domande di trasferimento o usucapione. Il promittente venditore ha dedotto: violazione delle norme su caparra confirmatoria e diffida ad adempiere, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare la domanda come risoluzione ex art. 1454 c.c. invece che come recesso ex art. 1385 c.c.; inoltre omesso esame di fatti decisivi emersi dal procedimento penale, in particolare la deposizione del teste bancario sull'esibizione del preliminare per ottenere un mutuo.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi dei promissari acquirenti perché: la doglianza sull'usucapione era implicitamente disattesa, poiché la disponibilità dell'immobile consegnato in esecuzione anticipata di un preliminare non integra possesso utile, ma mera detenzione; la prova del pagamento del prezzo non era stata fornita, essendo insufficiente la produzione di copie di cambiali senza dimostrazione dell'incasso, e il rilascio di cambiali costituisce datio pro solvendo; le ulteriori censure cadevano perché la Corte d'appello aveva già motivato sul carattere di preliminare della scrittura del 1983, sulla mancanza di pagamento del prezzo e sull'assenza di possesso utile a usucapire. Ha ritenuto infondati anche i motivi del promittente venditore perché la domanda era effettivamente costruita sulla diffida ad adempiere e non su un autonomo recesso ex art. 1385 c.c.; la diffida concedeva un termine inferiore a quindici giorni senza che ricorressero i presupposti derogatori di legge, sicché non poteva produrre gli effetti risolutivi invocati. Il motivo fondato sul preteso omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile per la presenza di "doppia conforme". Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza e viene richiamato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito aveva implicitamente deciso la questione
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che la prova del pagamento del prezzo non era raggiunta
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte considera corretta la valutazione del giudice di merito
art. 1337 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la qualificazione negoziale e l'esito sulle domande
art. 1385 c.c.
la Corte precisa che il promittente venditore non aveva esercitato un recesso ex caparra, ma aveva fondato la pretesa sulla diffida ad adempiere
art. 1454, secondo comma, c.c.
il termine inferiore a quindici giorni nella diffida è ammesso solo nei casi previsti dalla norma o se congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi
art. 1460 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a mutare l'esito della controversia
art. 2932 c.c.
la domanda di esecuzione specifica del preliminare è stata respinta per mancata prova dell'avvenuto pagamento del prezzo alle scadenze pattuite
artt. 1158 e 1159 c.c.
invocati per l'usucapione, ma esclusi perché il promissario acquirente in preliminare con consegna anticipata è mero detentore
art. 72 legge fall.
richiamato nel contenzioso sul preliminare del 1983, ma la questione non ha inciso sull'esito finale del giudizio di legittimità
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il motivo di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme nei giudizi di merito
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato quale norma che recepisce la preclusione del vizio di omesso esame nelle doppie conformi
art. 92, secondo comma, c.p.c.
giustifica la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- Nel preliminare di compravendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità materiale del promissario acquirente non integra di regola possesso utile ad usucapire, ma mera detenzione, perché l'animus possidendi è escluso dalla consapevolezza comune che il trasferimento non si è ancora verificato.
- Il rilascio di cambiali a fronte del prezzo pattuito non prova di per sé l'adempimento: le cambiali costituiscono normalmente datio pro solvendo e il debitore che le abbia emesse deve dimostrarne l'effettivo incasso o buon fine.
- L'azione ex art. 2932 c.c. presuppone la prova del puntuale adempimento degli obblighi posti a carico della parte che ne invoca gli effetti, ivi compreso il pagamento del prezzo alle scadenze contrattualmente pattuite, quando tale adempimento sia condizione del trasferimento coattivo.
- La diffida ad adempiere produce effetti risolutivi solo se assegna un termine non inferiore a quindici giorni, salvo specifica deroga prevista dalla legge o congruità del termine abbreviato rispetto alla natura del contratto o agli usi.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano eterogenee.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulti implicitamente disattesa dalla decisione di merito, desumendosi tale rigetto dal complessivo apparato argomentativo della sentenza.
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