Ordinanza n. 852/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Caracas prot. n. 2356 del 26/9/ 2025 con cui è stata disposta l'esclusione del Dott. -OMISSIS- dalla procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto di cui all'Avviso affisso all'albo dell’Ambasciata in Venezuela in data 10/12/2024; - del provvedimento del Console Generale d'Italia a Caracas prot. n. MAECI|2840100|17/9/2025|0002268-A del 17/9/2025 che ha disposto l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies. L 241/1990, della certificazione rilasciata dal Consolato generale il 20/5/ 2025 relativa alla residenza in Venezuela del ricorrente; - dell'art. 1 dell'Avviso affisso all'albo dell'Ambasciata d'Italia a Caracas in data 10 dicembre 2024, recante “Avviso di assunzione di impiegati a contratto”, ove stabilisce che “Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: […] 4) abbiano la residenza in Venezuela da almeno due anni” nella misura in cui tale clausola determinerebbe che il requisito della residenza debba essere apprezzato solo ed esclusivamente in senso formale, come risultante dalle evidenze anagrafiche; -dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2001, n. 032/655, recante “Procedure di selezione ed assunzione di Personale a contratto”, nella parte in cui prevede al n. 3 che possano partecipare i candidati che “abbiano la residenza da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'Ufficio presso cui debbono prestare servizio, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 della legge 13 agosto 1980, n. 462” nella misura in cui tale disposizione determinerebbe che il requisito della residenza debba essere apprezzato solo ed esclusivamente in senso formale, come risultante dalle evidenze anagrafiche; - per quanto occorrer possa, dell'art. 7 dell'Avviso affisso all'albo dell'Ambasciata d'Italia a Caracas in data 10 dicembre 2024, recante “Avviso di assunzione di impiegati a contratto”, ove prevede che “Con riferimento al requisito della residenza, è opportuno chiarire che l'attestazione da presentare è di norma il certificato di residenza emesso dalle autorità locali competenti. Nei Paesi caratterizzati dalla mancanza di un'autorità preposta o dalla presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 032/655 del 2001, il candidato vincitore può richiedere a questo Ufficio il rilascio di una certificazione sostitutiva che dichiari il possesso del requisito, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71. I cittadini italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'AIRE.”; - per quanto occorrer possa, dell'art. 6 del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2001, n. 032/655, recante “Procedure di selezione ed assunzione di Personale a contratto ”, nella parte in cui prevede che “Nei Paesi nei quali non è previsto il rilascio della documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti, o nei casi in cui tale documentazione non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, l'Ufficio provvede a rilasciare una dichiarazione facente stato di tale situazione”; - per quanto occorrer possa, del Messaggio del Console Generale d'Italia a Caracas prot. n. MAECI|2840100|18/09/2025|0002277-A del 18 settembre 2025; - del Verbale n. 5 della seduta della Commissione giudicatrice del 19 settembre 2025, nell'ambito della quale è stata approvata la “graduatoria finale degli idonei rettificata, che annulla e sostituisce la precedente”; - della Graduatoria finale degli idonei rettificata, affissa all'Albo consolare il 19 settembre 2025; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di lavoro, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'assunzione del ricorrente, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento dei danni equivalenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas, unitamente all'annullamento in autotutela della certificazione relativa alla residenza del candidato e agli atti conseguenti della procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione di un impiegato a contratto presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ha contestato altresì l'annullamento in autotutela della certificazione consolare attestante la residenza in Venezuela, la clausola dell'avviso di selezione e le disposizioni ministeriali nella parte in cui, secondo la prospettazione del ricorrente, imporrebbero di valutare il requisito biennale della residenza esclusivamente sulla base delle risultanze anagrafiche. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi della procedura, tra cui il messaggio consolare, il verbale della commissione e la graduatoria finale rettificata, con domanda di caducazione o inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di risarcimento in forma specifica mediante assunzione. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, poiché rileva preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati formalmente individuabili dalla graduatoria finale della procedura. Considerata la difficoltà oggettiva di procedere alle notificazioni ordinarie, il Collegio ha autorizzato d'ufficio la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI-Ambasciata d'Italia a Caracas. La pubblicazione deve contenere l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, l'identificazione delle parti, il testo integrale del ricorso, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi dell'ordinanza. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rilasciare al ricorrente un'attestazione della pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione degli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso; il ricorrente deve sostenere l'eventuale costo della pubblicazione. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la rapida definizione del giudizio, sicché il TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 26 maggio 2026, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata anche nei confronti dei controinteressati; nel caso concreto il ricorso era stato notificato ad almeno uno di essi.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami deve assicurare l'effettiva conoscibilità del ricorso e l'individuazione dei destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
art. 49 c.p.a.
Consente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio; nel caso concreto l'integrazione è stata disposta mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio, il collegio può fissare direttamente la discussione nel merito, senza adottare una misura cautelare provvisoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando dalla graduatoria di una procedura selettiva risultano individuabili più controinteressati in senso formale, il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno uno di essi.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando sussista una difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva di procedere alle notificazioni ordinarie, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano messi a disposizione il ricorso integrale e il provvedimento che autorizza la pubblicazione.
- La notificazione per pubblici proclami non può essere trasformata in una comunicazione generica o in una mera forma di pubblicità: deve consentire ai controinteressati di individuare con precisione il giudizio e di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza esame definitivo della fondatezza delle censure e senza concessione di una misura cautelare tipica.
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