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Sentenza

Sentenza n. 2221/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1896/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1896/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1896/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato l’ASL Napoli 3 Sud a corrispondere alla lavoratrice € 164,34, oltre interessi, e a pagare ai suoi difensori € 750,00, oltre accessori di legge, per spese legali. Il ricorso è stato proposto poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione spontanea al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l’ASL Napoli 3 Sud aveva adottato la determina n. 9132 del 16 settembre 2025 e aveva integralmente eseguito il giudicato nell’ottobre 2025: la somma dovuta alla lavoratrice era stata accreditata in busta paga e le somme dovute ai difensori erano state pagate mediante mandato del 10 ottobre 2025. Poiché il bene della vita era stato integralmente conseguito, non residuava interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione della causa. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita e viene meno l’interesse alla decisione di merito.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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