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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. 4825 del 4.4.2025 con la quale il Responsabile del V Settore (Paesaggio, Ambiente e Demanio) del Comune di Rodi Garganico ha riscontrato la diffida presentata dalla ricorrente in data 2.4.2025 volta a dare esecuzione alle sentenze del TAR di Bari n. 79/2024 e del Consiglio di Stato n. 10544/2024; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, dell’avvenuta scadenza della concessione demaniale n. 9/2009 del 4.8.2009 rilasciata alla Spiaggia Azzurra di Lobascio Giambattista e C. sas per un’area demaniale di 4.037 mq (fronte mare 174 ml.) situata nel Comune di Rodi Garganico, Riviera di Ponente; c) dell’obbligo, in capo al Comune di Rodi Garganico, di mettere a gara l’assegnazione dell’area demaniale di cui al 2 precedente punto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LG TOUR SRL il giorno 1.7.2025: per l’annullamento a) della proroga della concessione demaniale n. 9/2009 al 31.12.2025, rilasciata alla controinteressata, mediante apposizione di appendice (priva di data e protocollo) in calce alla predetta CDM a firma del Responsabile del V Settore - Paesaggio, Ambiente e Demanio; b) della deliberazione della Giunta Comunale di Rodi Garganico n. 83 del 15.7.2024, con la quale è stata disposta la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive ricadenti nel territorio comunale di Rodi Garganico sino al 31.12.2025; c) della determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica - V Settore Paesaggio, Ambiente E Demanio n. 53 del 6.8.2024; d) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti.

Giustizia amministrativa202500868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che affermava la persistente validità ed efficacia di una concessione demaniale marittima e rinviava l’avvio delle procedure di evidenza pubblica all’approvazione del Piano Comunale delle Coste; sono state inoltre impugnate, con motivi aggiunti, la proroga della concessione e gli atti comunali di proroga generalizzata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore balneare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area privata sulla quale esercita un’attività balneare priva di accesso diretto al mare, ha contestato la decisione del Comune di ritenere ancora efficace la concessione demaniale marittima n. 9/2009, originariamente rilasciata alla controinteressata, dopo l’annullamento giurisdizionale dei precedenti atti di subingresso e frazionamento. Ha dedotto che la concessione fosse scaduta per decorso del termine originario e delle proroghe, con conseguente occupazione sine titulo, e che la retrocessione del procedimento non potesse riattivare un titolo temporalmente esaurito. Ha inoltre censurato il rinvio dell’avvio delle gare all’approvazione del Piano Comunale delle Coste, ritenendolo contrario all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e all’obbligo di affidamento mediante procedure competitive. Con motivi aggiunti ha impugnato la proroga della concessione al 31 dicembre 2025, la deliberazione comunale di proroga generalizzata delle concessioni turistico-ricreative e la determinazione dirigenziale collegata, deducendo il contrasto con il diritto dell’Unione e con il divieto di proroghe automatiche. La controinteressata ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti e la sopravvenuta carenza di interesse, oltre a sostenere la legittimità della proroga tecnica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato gli atti originariamente impugnati. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che né l’introduzione di un bando-tipo né l’approvazione del Piano delle Coste eliminassero l’interesse alla decisione: l’obbligo di gara deriva direttamente dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non può essere subordinato alla conclusione di procedimenti pianificatori interni dalla durata non predeterminata. Ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti, perché la ricorrente aveva avuto conoscenza della deliberazione di proroga già nell’agosto 2024 attraverso una nota della Polizia Locale che ne indicava gli estremi e il contenuto lesivo; inoltre, la delibera era stata pubblicata all’Albo pretorio. L’irricevibilità dei motivi aggiunti non ha reso improcedibile il ricorso principale, poiché la nota comunale conteneva un autonomo contenuto lesivo, proiettato sul periodo successivo, consistente nel riconoscimento della persistente validità della concessione e nel rinvio sine die delle procedure competitive. Nel merito, il giudice ha ritenuto illegittimo subordinare l’avvio delle gare all’approvazione del Piano delle Coste o di altri atti interni, poiché l’obbligo di gara per concessioni relative a risorse naturali scarse discende direttamente dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, avente effetto diretto, e impone la disapplicazione delle norme interne incompatibili, comprese quelle sulle proroghe automatiche o generalizzate. Ha inoltre escluso che l’annullamento dei subingressi potesse riattivare la durata di una concessione ormai esaurita o esonerare il Comune dalla verifica dei presupposti del titolo e dall’avvio della procedura di evidenza pubblica. L’Amministrazione dovrà quindi procedere senza ulteriore dilazione, nel rispetto del diritto dell’Unione e senza reiterare il condizionamento censurato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Quando il numero delle autorizzazioni disponibili per un’attività è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, l’affidamento deve avvenire mediante una procedura competitiva, secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La disposizione ha effetto diretto e impone alle autorità nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili, comprese quelle che prevedono proroghe automatiche o generalizzate.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; nel caso concreto, la precedente pronuncia aveva richiesto una previa determinazione dell’Amministrazione sulla sorte della concessione.

  • art. 3, comma 3, legge n. 118/2022

    La disposizione è stata invocata dalla controinteressata a sostegno della proroga tecnica, ma non è stata ritenuta idonea a impedire l’accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • L’obbligo di affidare concessioni demaniali marittime mediante procedure competitive, quando le autorizzazioni disponibili sono limitate per la scarsità della risorsa naturale, deriva direttamente dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non può essere subordinato all’approvazione di atti pianificatori o esecutivi interni dalla durata non predeterminata.
  • Le autorità amministrative devono disapplicare le norme interne che prevedono proroghe automatiche o generalizzate delle concessioni demaniali marittime incompatibili con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
  • L’annullamento giudiziale degli atti di subingresso o di frazionamento di una concessione demaniale determina il ripristino della situazione precedente quanto all’assetto soggettivo o oggettivo del titolo, ma non può riattivare una durata concessoria ormai esaurita né sottrarre l’Amministrazione all’obbligo di verificare i presupposti del titolo e di avviare la procedura competitiva.
  • Un atto amministrativo che riconosca la persistente validità di una concessione e rinvii l’avvio della gara a un futuro procedimento pianificatorio ha un autonomo contenuto lesivo, distinto dagli eventuali atti di proroga, e può essere impugnato anche se la proroga viene successivamente a cessare.
  • La conoscenza effettiva di un atto lesivo può decorrere dalla conoscenza di un documento diverso dall’atto originario quando tale documento ne indichi gli estremi e contenga elementi sufficienti a percepirne la portata lesiva; la tardiva impugnazione comporta l’irricevibilità dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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