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Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro n. 266/2017, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 167 del 20 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202502120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 266/2017, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 167/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 266/2017, con il quale il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro aveva ingiunto all’Opera Pia il pagamento di euro 59.698,07 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’opposizione dell’ente è stata respinta con sentenza n. 167 del 20 febbraio 2025, notificata il 3 aprile 2025 e divenuta irrevocabile, come attestato dal funzionario giudiziario. Decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici non economici, l’ente non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando all’Opera Pia di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempienza, il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario idoneo. Il commissario dovrà, previa richiesta formale della creditrice attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, procedere all’insediamento e completare l’esecuzione entro ulteriori 90 giorni, compiendo anche gli atti contabili e finanziari necessari: stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza. L’ente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un titolo giudiziale civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza ha ordinato all’ente di eseguire il giudicato entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.

  • art. 117 d.P.R. 602/1973

    Il provvedimento richiama il termine legale di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale civile divenuto definitivamente esecutivo non viene adempiuto da un ente pubblico, decorso il termine legale dilatorio per l’esecuzione può essere esperito il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione o all’ente obbligato di compiere, entro un termine assegnato, tutti gli atti necessari al pagamento e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato di pagamento può essere chiamato a compiere anche gli atti di natura contabile e finanziaria necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e reperimento materiale delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’insufficienza della disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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