Sentenza n. 115/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate in data 7 marzo 2025, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine all’ASP intimata di esibizione della documentazione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti del 7 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con tre istanze di accesso trasmesse il 7 marzo 2025, nonché per ottenere l’ordine di esibizione nei confronti dell’Azienda sanitaria. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva osteso tutta la documentazione richiesta. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva reso disponibili i documenti richiesti nel corso del giudizio, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’azione di accesso. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda sanitaria secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’ostensione è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio e, pertanto, l’Amministrazione è stata considerata virtualmente soccombente. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giudiziale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione per il soddisfacimento della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., l’ostensione integrale della documentazione richiesta intervenuta dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l’interesse alla decisione sull’azione di accesso e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione ostende i documenti soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di accesso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese può essere valutata considerando il comportamento processuale e temporale dell’amministrazione, nonché il fatto che l’ostensione sia intervenuta solo a seguito della proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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