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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06068/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a citazione diretta davanti al Tribunale, all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., l'imputata era stata dichiarata non luogo a procedere per un fatto qualificato come furto di energia elettrica, sul presupposto che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., mancasse la querela necessaria. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica rientra tra le cose destinate a pubblico servizio e che, quindi, l'aggravante contestata sussiste, rendendo il reato procedibile d'ufficio. La Corte, però, ha esaminato anzitutto il corretto mezzo di impugnazione, rilevando che la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile per cassazione; ha quindi riqualificato il ricorso come appello e disposto la trasmissione degli atti al giudice competente.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso del Pubblico ministero come appello, ritenendo che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. sia soggetta al regime speciale dell'art. 554-quater c.p.p., che prevede l'appello e non il ricorso diretto per cassazione. In applicazione del potere di riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello secondo le forme previste dall'art. 554-quater c.p.p. Non vi è stata decisione nel merito sulla sussistenza dell'aggravante o sulla procedibilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 554-bis c.p.p.

    norma che introduce l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta.

  • art. 554-ter c.p.p.

    prevede la sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale quando ricorre una causa di proscioglimento o manca una ragionevole previsione di condanna.

  • art. 554-quater c.p.p.

    disegna un regime impugnatorio speciale e chiuso per le sentenze predibattimentali di non luogo a procedere, attribuendo l'appello al pubblico ministero e disciplinando gli esiti del giudizio di appello.

  • art. 553 c.p.p.

    prevede la trasmissione integrale degli atti di indagine al giudice della fase predibattimentale.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità del furto di energia elettrica.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta con mezzo erroneo, previo riscontro dell'impugnabilità oggettiva del provvedimento e della volontà di impugnare.

  • art. 569 c.p.p.

    ricorso per cassazione per saltum consentito solo nei casi espressamente previsti; non si estende alle sentenze processuali di non luogo a procedere non previste dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.

    motivi di ricorso per cassazione richiamati dal regime speciale delle sentenze di non luogo a procedere.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    richiamato in comparazione per evidenziare il diverso e più restrittivo regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento nei procedimenti a citazione diretta.

  • art. 428 c.p.p.

    utilizzato in via analogica e comparativa per il regime impugnatorio delle sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare.

  • art. 620 c.p.p.

    richiamato per sottolineare l'incompatibilità tra gli esiti tipici del giudizio di cassazione e quelli tipizzati dall'appello avverso la sentenza predibattimentale.

  • art. 611 c.p.p.

    norma che disciplina la decisione in camera di consiglio nel giudizio di cassazione, richiamata per il rito del ricorso contro le sentenze di non luogo a procedere emesse in appello.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è soggetta al regime speciale dell'art. 554-quater c.p.p. e, salvo i casi espressamente previsti, è appellabile e non ricorribile per cassazione per saltum.
  • L'art. 569 c.p.p. non consente di trasformare in ricorso diretto per cassazione l'impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere che, per legge, è devoluta al giudice di appello; la facoltà di ricorso per saltum resta circoscritta alle decisioni che definiscono nel merito il primo grado di giudizio o a quelle specificamente indicate.
  • Quando un'impugnazione è proposta con mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale, quindi riqualificare l'atto e trasmetterlo al giudice competente ex art. 568, comma 5, c.p.p., senza indagare in modo introspettivo sulla reale volontà della parte.
  • Il giudizio di appello avverso la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere ha esiti tipizzati dalla legge e strutturalmente incompatibili con quelli del giudizio di cassazione; ciò conferma la natura autonoma e speciale del rimedio di appello previsto dall'art. 554-quater c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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