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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32714/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due distinti ricorsi: il Procuratore Generale censurava la determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello, in particolare per l'esclusione dell'attenuante dell'art.114 c.p. e per l'errata quantificazione dell'aumento di pena previsto dall'art.80 d.P.R. n.309/1990 (aumento applicato di un terzo anziché nella misura dalla metà ai due terzi). RAMUNNO impugnava la condanna nel merito, contestando l'identificazione personale (sostenendo confusione con un omonimo, nonché l'insufficienza del rinvenimento del suo cellulare come elemento probatorio), la esclusione dell'attenuante della minima importanza e l'assenza di elementi per ritenere la sua conoscenza o colpevole ignoranza dell'ingente quantità di stupefacente (art.59 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di RAMUNNO, ritenendolo infondato: è stata confermata la responsabilità penale alla luce della valutazione complessiva delle prove (identificazione dagli operanti e rinvenimento del cellulare sul luogo del fatto) e dichiarata legittima l'esclusione dell'attenuante dell'art.114 c.p. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, la Corte lo ha ritenuto in parte fondato: ha rilevato l'errore della Corte territoriale nella quantificazione dell'aumento previsto dall'art.80 d.P.R. n.309/1990 (incremento inferiore al minimo legale) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando complessivamente la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 9.600 di multa. Nel resto il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'attenuante della minima importanza non fosse applicabile in ragione del contributo significativo e determinante fornito dall'imputato nella fase finale della lavorazione della sostanza; pertanto l'attenuante è stata esclusa come motivatamente valutato dal giudice di merito

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    comma 2 (aumento dalla metà ai due terzi)

    La Corte ricorda che l'aumento di pena per l'aggravante della ingente quantità deve essere quantificato nella misura dalla metà ai due terzi; la Corte d'appello aveva applicato un aumento inferiore al minimo e la Cassazione ha corretto la misura della sanzione in conformità alla norma

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello e considerato congruo dalla Cassazione per motivare la determinazione della pena base in relazione al quadro complessivo (pena non superiore al medio edittale)

  • art. 59 cod. pen.

    La valutazione circa la conoscenza o la colpevole ignoranza dei presupposti dell'aggravante (ingente quantità) è stata ritenuta non esaminabile in Cassazione ove non sia stata dedotta tempestivamente in sede di impugnazione

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha esercitato i poteri previsti per correggere direttamente l'errore nella determinazione della pena operata dalla Corte territoriale, annullando senza rinvio limitatamente alla materia sanzionatoria e rideterminando la pena

Massime di principio

  • In cassazione le doglianze che attaccano la valutazione di fatto o la persuasività delle prove sono ammissibili solo se sussiste una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; una diversa valutazione probabilistica delle stesse prove è di norma inammissibile
  • La presenza di effetti personali riconducibili all'imputato (es. un cellulare) nel luogo del reato può assumere valore decisivo se le spiegazioni alternative risultano implausibili e il giudice di merito fornisce motivazioni non contraddittorie per escluderle
  • L'attenuante della minima importanza (art.114 c.p.) può essere esclusa se il contributo dell'imputato è ritenuto qualificante o rilevante nella fase essenziale della condotta illecita; il requisito quantitativo/qualitativo del contributo è valutato dal giudice di merito
  • Questioni non dedotte o non sviluppate in sede d'appello generalmente non possono essere esaminate in cassazione; la mancata impugnazione in sede intermedia preclude il sindacato sulla relativa materia
  • L'applicazione dell'art.80 d.P.R. n.309/1990 richiede che l'aumento di pena per l'aggravante dell'ingente quantità sia quantificato obbligatoriamente nella misura dalla metà ai due terzi; errori su tale quantificazione possono essere corretti dalla Corte di Cassazione esercitando i poteri di cui all'art.620 c.p.p.

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