Corte di giustizia, Sentenza C-604/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022. — ROI Land Investments Ltd contro FD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6 – Convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro – Articolo 17 – Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di “attività professionale” – Articolo 21 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di “datore di lavoro” – Vincolo di subordinazione – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile – Articolo 6 – Contratto individuale di lavoro – Accordo di garanzia concluso fra il lavoratore e una società terza che assicura l’esecuzione delle obbligazioni che incombono al datore di lavoro nei confronti di tale lavoratore. — Causa C-604/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una controversia di lavoro transnazionale connessa a una lettera di patronage/accordo di garanzia stipulata da una società madre a favore del lavoratore dipendente di una controllata. Stabilisce che, se sussiste un vincolo di subordinazione, il lavoratore può invocare le norme speciali di competenza del regolamento Bruxelles I bis anche contro il terzo garante, e che tali norme prevalgono sulle regole nazionali quando sono applicabili. La Corte precisa inoltre che l’attività subordinata rientra nella nozione di attività professionale e che l’accordo di garanzia non è estraneo a tale sfera, con riflessi anche sul regolamento Roma I.
Rinvio pregiudiziale su competenza giurisdizionale e legge applicabile in una controversia di lavoro con accordo di garanzia concluso da un terzo non datore di lavoro
La questione giuridica
Se, in una controversia relativa a un accordo di garanzia collegato a un contratto di lavoro con un terzo, il lavoratore possa convenire il terzo davanti al giudice del luogo di svolgimento abituale del lavoro ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 1215/2012; se, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, l’articolo 6, paragrafo 1, consenta l’applicazione di norme nazionali di competenza anche più favorevoli al lavoratore; e se la nozione di «attività professionale» di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 e all’articolo 6 del regolamento Roma I comprenda anche il lavoro subordinato, con conseguenze sulla qualificazione dell’accordo di garanzia come contratto concluso per scopi professionali.
Principio di diritto
La Corte afferma che le norme speciali di competenza in materia di contratti individuali di lavoro si applicano solo se tra le parti esiste un effettivo rapporto di lavoro caratterizzato da subordinazione: in tal caso, anche un terzo non datore di lavoro ma direttamente obbligato da un accordo di garanzia può essere convenuto davanti al giudice del luogo abituale di lavoro, se il rapporto sostanziale con il lavoratore integra un vincolo di subordinazione. Inoltre, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, esso prevale sulle norme nazionali di competenza, anche se più favorevoli al lavoratore; se invece tali condizioni non ricorrono, resta applicabile il diritto nazionale. Infine, la nozione di «attività professionale» comprende anche l’attività subordinata e un accordo di garanzia strettamente legato al contratto di lavoro non è un contratto concluso al di fuori e indipendentemente da un’attività professionale, ai fini dell’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 e dell’articolo 6 del regolamento Roma I.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
Competenza e legge applicabile in presenza di un accordo di garanzia collegato a un rapporto di lavoro
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra un lavoratore domiciliato in Germania e una società canadese che, con un accordo di garanzia, aveva assunto la responsabilità diretta per le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro concluso dal lavoratore con una controllata svizzera. La Corte è chiamata a chiarire la portata delle norme speciali del regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza in materia di contratti di lavoro e delle norme del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori.
Fatti e procedimento principale
FD aveva lavorato per ROI Land Investments Ltd e, successivamente, aveva concluso un contratto di lavoro con la controllata svizzera R Swiss AG. Contestualmente, ROI Land aveva sottoscritto un accordo di garanzia con cui assumeva la piena responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro di FD con R Swiss. Dopo il licenziamento e l’inadempimento della società svizzera, FD agiva in Germania contro ROI Land per ottenere il pagamento dei crediti retributivi e di altre somme dovute in forza del contratto di lavoro. I giudici tedeschi si sono divisi sulla competenza internazionale; il Bundesarbeitsgericht ha quindi sottoposto varie questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, soprattutto gli articoli 6, 17, 18, 20, 21 e 63;
- il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 6;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: applicazione delle regole speciali sul lavoro al terzo garante
La Corte ricorda che la sezione 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012 contiene norme speciali, di carattere protettivo ed esaustivo, per le controversie in materia di contratti individuali di lavoro. L’applicazione di tali norme presuppone però l’esistenza di un rapporto di lavoro, inteso come prestazione svolta per un certo periodo, per conto di un altro soggetto e sotto la sua direzione, in cambio di una retribuzione, cioè con vincolo di subordinazione.
La Corte afferma che il solo fatto che una società abbia concluso un accordo di garanzia con il lavoratore non basta a escludere, a priori, l’esistenza di un rapporto di lavoro con quella società. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze, se tra il lavoratore e il terzo esista un vincolo di subordinazione. Se tale vincolo sussiste, il lavoratore può convenire il terzo dinanzi al giudice del luogo in cui svolgeva abitualmente il lavoro, anche se il terzo non è il datore di lavoro formale e anche se non è domiciliato in uno Stato membro.
Seconda questione: rapporto tra articolo 6 e norme nazionali di competenza
La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 nel senso che, quando ricorrono le condizioni di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, le norme nazionali di competenza non possono essere applicate in deroga, neppure se più favorevoli al lavoratore. L’elenco delle eccezioni contenute nell’articolo 6, paragrafo 1, è esaustivo e risponde all’esigenza di prevedibilità e uniformità delle regole di competenza. Solo se non ricorrono le condizioni delle disposizioni europee richiamate dall’articolo 6, il giudice nazionale può fare ricorso alla normativa interna sulla competenza.
Terza e quarta questione: nozione di attività professionale e accordo di garanzia
Quanto alla nozione di «attività professionale» ai fini dell’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 e dell’articolo 6 del regolamento Roma I, la Corte afferma che essa non riguarda soltanto l’attività autonoma, ma anche quella subordinata. La giurisprudenza sulla tutela del consumatore distingue infatti i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da un’attività professionale da quelli collegati a un’attività di questo tipo, senza distinguere tra lavoro autonomo e subordinato.
La Corte aggiunge che l’accordo di garanzia in esame era indissolubilmente legato al rapporto di lavoro: senza tale garanzia, il contratto di lavoro con la controllata non sarebbe stato concluso. Per questo l’accordo non può essere considerato concluso al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale. Ne segue che, ai fini delle disposizioni invocate, esso non rientra nel regime speciale dei contratti del consumatore.
Dispositivo
La Corte dichiara in sintesi che:
- il lavoratore può agire contro il terzo garante davanti al giudice del luogo di lavoro se tra loro esiste un vincolo di subordinazione;
- l’articolo 6 del regolamento n. 1215/2012 impedisce di applicare il diritto nazionale di competenza quando opera l’articolo 21, paragrafo 2;
- la nozione di attività professionale comprende anche il lavoro subordinato;
- un accordo di garanzia strettamente collegato al contratto di lavoro non è un contratto estraneo a un’attività professionale ai sensi del regolamento Bruxelles I bis e del regolamento Roma I.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la pronuncia è rilevante perché conferma la prevalenza delle norme europee speciali sulla competenza in materia di lavoro rispetto alle discipline nazionali, anche quando il convenuto sia un soggetto extra-UE. Inoltre, la Corte amplia la nozione di attività professionale, con riflessi sia sulla competenza sia sulla legge applicabile, e chiarisce che strumenti contrattuali di garanzia collegati al rapporto di lavoro non sottraggono la controversia al regime speciale protettivo.
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