Circolare numero 92 del 26-05-2017
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2017 7. Modalità di pagamento 8. Tabella aliquote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2017 le aliquote contributive dovute per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, includendo la ripartizione tra concedente e concessionario, le riduzioni degli oneri sociali e del costo del lavoro, nonché i contributi INAIL. Precisa inoltre che continua ad applicarsi il criterio del salario medio provinciale per alcuni soggetti agricoli e conferma le agevolazioni contributive per zone tariffarie. Infine disciplina il pagamento in quattro rate tramite F24, con le relative scadenze del 2017 e del gennaio 2018.
Aliquote, agevolazioni e modalità di pagamento contributi 2017 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
Aliquote e adempimenti contributivi 2017 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
La circolare riepiloga, per l’anno 2017, il quadro delle aliquote contributive e delle agevolazioni applicabili ai rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, con indicazione della ripartizione degli oneri tra concedente e concessionario, dei contributi INAIL, delle agevolazioni territoriali e delle modalità di pagamento.
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2017 continua a trovare applicazione il disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti.
Le aliquote vigenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono indicate come segue:
- concedente: 19,75%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 28,59%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri confermati sono i seguenti:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- si applica prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, indicata nel prospetto in 2,75%, con un esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
Dal 1° gennaio 2001, in base all’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ossia piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990.
Ne deriva che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione da assumere è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie nel 2017
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Per il 2017 le misure sono così quantificate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
L’importo dei contributi deve essere versato in quattro rate tramite modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può visualizzare sul sito INPS la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando la voce "Modelli F24 - Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze indicate sono:
- 17 luglio 2017;
- 18 settembre 2017;
- 16 novembre 2017;
- 16 gennaio 2018.
Allegato con tabella delle aliquote
La circolare precisa infine che in allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2017 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997 per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 sono: concedente 19,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 28,59%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge n. 388/2000, come richiamato dalla circolare n. 95/2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono confermati gli esoneri sulle seguenti aliquote: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero opera prioritariamente sull’aliquota per gli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della stessa gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero incide sull’aliquota di disoccupazione, indicata al 2,75%, con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, dal 1 gennaio 2001, sono fissati ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000 nelle misure di 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Di conseguenza, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie 2017
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo previste dall’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Per il 2017 le misure sono: territori non svantaggiati nessuna agevolazione e dovuto 100%, territori montani agevolazione 75% e dovuto 25%, territori svantaggiati agevolazione 68% e dovuto 32%.
Modalità e termini di pagamento
I contributi vanno versati in quattro rate tramite modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può consultare sul sito INPS la lettera con il dettaglio contributivo e stampare la delega F24 tramite i servizi online per il cittadino, selezionando "Modelli F24 - Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze sono 17 luglio 2017, 18 settembre 2017, 16 novembre 2017 e 16 gennaio 2018.
Tabella aliquote contributive in allegato
La circolare segnala che in allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
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