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Circolare

Circolare numero 90 del 24-05-2017

Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le prime istruzioni sulle modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016 alla disciplina del pensionamento anticipato per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Vengono chiariti il nuovo requisito oggettivo, le regole per il lavoro notturno, la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026, i termini per la domanda, la decorrenza del beneficio senza finestre mobili e le particolarità per scuola e AFAM. Si rinvia inoltre a successivi provvedimenti per le modalità attuative definitive.

Accesso anticipato al pensionamento per lavori usuranti: modifiche della legge di bilancio 2017

Accesso anticipato al pensionamento per lavori usuranti: modifiche della legge di bilancio 2017

La circolare fornisce le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla disciplina del pensionamento anticipato per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti disciplinata dal d.lgs. n. 67/2011. Le istruzioni riguardano soprattutto il nuovo requisito oggettivo, i termini di presentazione della domanda, la decorrenza della pensione e il regime transitorio per gli anni 2017-2018.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 232/2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, interviene sull’articolo 1 del d.lgs. n. 67/2011 con disposizioni relative a:

  • accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
  • adeguamento alla speranza di vita;
  • abolizione delle finestre mobili;
  • termini di presentazione della domanda;
  • copertura degli oneri e modalità attuative.

La circolare è emanata sulla base anche del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2890 del 28 aprile 2017 e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, ai precedenti messaggi compatibili.

Requisito oggettivo per l’accesso al beneficio

Dal 1° gennaio 2017 il beneficio pensionistico anticipato è riconosciuto se il lavoratore ha svolto una o più attività usuranti per almeno:

  • 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • oppure metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del calcolo si considerano i periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, risultanti dalla contribuzione obbligatoria, includendo i periodi in cui la contribuzione obbligatoria è integrata da contribuzione figurativa ed escludendo i periodi di mancato lavoro e quelli interamente coperti da contribuzione figurativa, come la mobilità.

Se il lavoratore ha cessato l’attività alla data della domanda, i periodi rilevanti sono quelli anteriori alla cessazione. Se invece l’attività è ancora in corso, si considerano i periodi precedenti la data di cessazione indicata dall’interessato nella domanda, unitamente alla tipologia di attività che sarà svolta fino a quella data.

La circolare precisa inoltre che:

  • i periodi di svolgimento delle attività usuranti non devono essere continuativi;
  • non è necessario che tali attività siano svolte nell’anno di maturazione del requisito pensionistico o nell’ultimo anno di lavoro;
  • per il requisito della metà della vita lavorativa complessiva, l’anzianità contributiva va computata presso la gestione previdenziale che liquida la pensione.

È inoltre chiarito che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che maturano il diritto con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote segue i requisiti previsti dalla legge n. 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Lavoro notturno a turni

Per il lavoro notturno a turni, la verifica deve essere effettuata sull’anno solare, inteso come il periodo compreso tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente. Occorre accertare che, nel periodo rilevante, siano stati svolti i giorni minimi di lavoro notturno richiesti dalla norma.

La circolare indica il seguente metodo di controllo:

  • suddividere l’anzianità contributiva alla data di cessazione del rapporto in periodi annui, espressi in giorni, settimane o mesi secondo la gestione previdenziale, oltre a un eventuale periodo residuo inferiore all’anno;
  • verificare che in ciascun periodo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni richiesto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del d.lgs. n. 67/2011, non inferiore a 64;
  • se il beneficio è richiesto in base al requisito della metà della vita lavorativa complessiva, verificare anche il periodo residuo inferiore all’anno, riparametrando i turni minimi alla durata di tale periodo.

È richiamato il comma 7 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 67/2011, che disciplina i casi in cui il beneficio va determinato in base al periodo di attività svolta più lungo o al coordinamento con altre tipologie di lavoro usurante quando il lavoro notturno a turni è svolto per un numero di giorni annui tra 64 e 77.

Adeguamenti alla speranza di vita

La legge n. 232/2016 stabilisce, in via transitoria, che per i requisiti pensionistici del d.lgs. n. 67/2011 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Ne deriva che i requisiti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2016, già adeguati dagli atti del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, non subiranno ulteriori incrementi fino al 31 dicembre 2026.

Requisiti pensionistici per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018

Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, per gli addetti alla cosiddetta linea catena e per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, se i requisiti maturano nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018, il trattamento pensionistico anticipato spetta con:

  • almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  • per i lavoratori dipendenti, età minima di 61 anni e 7 mesi e quota 97,6;
  • per i lavoratori autonomi, età minima di 62 anni e 7 mesi e quota 98,6.

La circolare riporta che tali valori risultano già adeguati all’incremento della speranza di vita in base al decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

Requisiti per i lavoratori notturni

Per i lavoratori notturni la disciplina differenzia i requisiti in funzione del numero di giorni lavorativi annui.

Lavoratori notturni a turni con almeno 78 giorni l’anno

Coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 accedono al beneficio con i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Lavoratori notturni a turni con 64-71 giorni l’anno

Per questa categoria, se i requisiti maturano nel medesimo periodo, il trattamento pensionistico spetta con:

  • almeno 35 anni di contribuzione;
  • per i dipendenti, età minima di 63 anni e 7 mesi e quota 99,6;
  • per gli autonomi, età minima di 64 anni e 7 mesi e quota 100,6.

Lavoratori notturni a turni con 72-77 giorni l’anno

Per questa fascia il trattamento spetta con:

  • almeno 35 anni di contribuzione;
  • per i dipendenti, età minima di 62 anni e 7 mesi e quota 98,6;
  • per gli autonomi, età minima di 63 anni e 7 mesi e quota 99,6.

Lavoratori notturni per periodi pari all’intero anno lavorativo

Per i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, si applicano i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Domanda di riconoscimento del beneficio

L’articolo 2 del d.lgs. n. 67/2011 è stato modificato dalla legge n. 232/2016. La domanda e la documentazione devono essere presentate alla struttura territoriale competente dell’INPS in via telematica, direttamente dall’interessato o tramite patronato; è comunque utilizzabile il modulo AP45 disponibile sul sito INPS.

I nuovi termini sono:

  • entro il 1° marzo 2017, se i requisiti si perfezionano entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 1° maggio 2017, se i requisiti si perfezionano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Se la domanda è presentata oltre tali termini, la decorrenza della pensione è differita secondo le regole previste dalla disciplina richiamata dalla circolare.

Decorrenza del trattamento e abolizione delle finestre mobili

Dal 1° gennaio 2017 è abrogata la disposizione che applicava le cosiddette finestre mobili ai trattamenti pensionistici liquidati in favore degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Pertanto non si applica più il differimento di:

  • 12 mesi per i lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi per i lavoratori autonomi.

Resta fermo il differimento previsto dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 67/2011 in caso di domanda tardiva:

  • 1 mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
  • 2 mesi, se il ritardo è superiore a un mese ma inferiore a tre mesi;
  • 3 mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.

La circolare precisa inoltre che tale differimento non si applica al personale del comparto scuola e dell’AFAM.

Decorrenze minime e disposizioni speciali per scuola e AFAM

Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può decorrere prima del 1° gennaio 2017.

Per i soggetti che hanno perfezionato i requisiti alla data del 1° gennaio 2017, la decorrenza non può essere anteriore:

  • al 2 gennaio 2017 per gli iscritti ai Fondi FS e IPOST e alla Gestione pubblica;
  • al 1° febbraio 2017 per gli iscritti all’AGO e ai Fondi sostitutivi dell’AGO.

Per il personale della scuola e dell’AFAM la decorrenza non può essere anteriore rispettivamente al:

  • 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti;
  • 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che a tali date sussistano tutti i requisiti richiesti.

Se la domanda di certificazione è presentata oltre i termini di legge, la decorrenza slitta al 1° settembre o al 1° novembre dell’anno successivo.

Domande già presentate e gestione delle istanze

Le comunicazioni di accoglimento inviate prima dell’entrata in vigore della legge n. 232/2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce della nuova disciplina.

Le domande di pensione presentate ai sensi del d.lgs. n. 67/2011 da soggetti che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte; devono invece essere mantenute in apposita evidenza, così da consentire la liquidazione del trattamento qualora sussistano tutti i requisiti di legge.

Copertura finanziaria e istruzioni future

La legge n. 232/2016 pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal beneficio e ne assicura la copertura finanziaria. Le ulteriori modalità attuative saranno definite con un successivo messaggio, dopo l’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama la legge 11 dicembre 2016, n. 232, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, che all’articolo 1, commi 206-208, interviene sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti prevista dal d.lgs. n. 67/2011. Le istruzioni fornite sono preliminari e si basano anche sul parere del Ministero del Lavoro n. 2890 del 28 aprile 2017.

Nuovo requisito oggettivo per l’accesso al beneficio

Dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato matura se l’interessato ha svolto una o più delle attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini del computo si considerano i periodi di effettivo lavoro risultanti dalla contribuzione obbligatoria, comprensivi dei periodi con contribuzione figurativa integrativa, ed esclusi i periodi di mancato lavoro e quelli interamente coperti da contribuzione figurativa, come la mobilità. Se il lavoratore ha già cessato l’attività, si guarda ai periodi precedenti la cessazione; se è ancora occupato, si considerano quelli anteriori alla data di cessazione indicata nella domanda.

Criteri specifici per il calcolo della anzianità usurante

I periodi di lavoro usurante non devono essere necessariamente continuativi e non è richiesto che nell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici, o nell’ultimo anno di lavoro, l’attività usurante sia stata svolta. Per il requisito della metà della vita lavorativa complessiva, l’anzianità contributiva va computata presso la gestione previdenziale che liquida la pensione, secondo le regole proprie di tale gestione. La domanda può essere presentata anche da dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione tramite cumulo con contribuzione versata in Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in tal caso la riduzione del requisito anagrafico e delle quote segue i parametri previsti dalla legge n. 247/2007 per gli autonomi.

Lavoro notturno a turni: criteri di verifica

Per il lavoro notturno a turni occorre fare riferimento all’anno solare, cioè al periodo compreso tra un giorno e il corrispondente giorno dell’anno precedente. Ai fini del beneficio, nel periodo rilevante devono risultare i giorni minimi di lavoro notturno richiesti dalla norma. La circolare indica tre operazioni: suddivisione dell’anzianità contributiva in periodi annui, verifica del numero minimo di turni per ciascun anno, e, se il requisito è maturato sulla metà della vita lavorativa, verifica anche del periodo residuo inferiore all’anno, con riparametrazione dei turni minimi. È richiamato inoltre l’articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 67/2011 per i casi di lavoro notturno tra 64 e 77 giorni annui e per il coordinamento con le altre fattispecie di lavoro usurante.

Sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita

Per effetto della legge n. 232/2016, agli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si applicano ai requisiti pensionistici dell’articolo 1, commi 4 e 6-bis, del d.lgs. n. 67/2011. Di conseguenza, i requisiti vigenti al 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Requisiti per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018

Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla linea catena e conducenti di veicoli per trasporto collettivo, se i requisiti maturano tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, il trattamento spetta con almeno 35 anni di contribuzione e, per i dipendenti, con età minima di 61 anni e 7 mesi e quota 97,6; per gli autonomi, con età minima di 62 anni e 7 mesi e quota 98,6. Le età e le quote sono quelle già adeguate alla speranza di vita in base al decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

Requisiti per i lavoratori notturni a turni

Per i lavoratori notturni a turni che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, valgono regole differenziate in base al numero di giorni lavorativi annui. Chi lavora almeno 78 giorni l’anno accede con i requisiti generali della categoria usurante di cui al punto 2.1. Chi lavora da 64 a 71 giorni annui accede con almeno 35 anni di contribuzione e, per i dipendenti, età minima di 63 anni e 7 mesi e quota 99,6; per gli autonomi, età minima di 64 anni e 7 mesi e quota 100,6. Chi lavora da 72 a 77 giorni annui accede con almeno 35 anni di contribuzione e, per i dipendenti, età minima di 62 anni e 7 mesi e quota 98,6; per gli autonomi, età minima di 63 anni e 7 mesi e quota 99,6. Per i lavoratori notturni che prestano attività per l’intero anno lavorativo, si applicano i requisiti generali del punto 2.1.

Termini per la domanda e procedura

La domanda di riconoscimento del beneficio e la documentazione devono essere presentate alla struttura territoriale competente dell’INPS in via telematica, direttamente dal cittadino o tramite patronato; è comunque utilizzabile il modulo AP45 disponibile sul sito INPS. I termini sono stati modificati: entro il 1° marzo 2017 se i requisiti si perfezionano entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 1° maggio 2017 se i requisiti si perfezionano nel corso del 2018. Se la domanda è tardiva, la decorrenza della pensione subisce il differimento previsto dalla disciplina richiamata dalla circolare.

Decorrenza del trattamento e abolizione delle finestre mobili

Dal 1° gennaio 2017 non si applica più il differimento di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi previsto dalle cosiddette finestre mobili. Rimane però il differimento per domanda presentata oltre i termini: un mese di ritardo comporta un differimento di un mese; tra oltre un mese e meno di tre mesi, il differimento è di due mesi; da tre mesi o più, il differimento è di tre mesi. Per il personale della scuola e dell’AFAM tali differimenti non si applicano secondo la disciplina speciale richiamata. Le decorrenze minime indicate sono: non prima del 1° gennaio 2017 per chi aveva già maturato i requisiti alla data di entrata in vigore della legge; non prima del 2 gennaio 2017 per iscritti a FS, IPOST e Gestione pubblica; non prima del 1° febbraio 2017 per iscritti all’AGO e ai Fondi sostitutivi.

Ulteriori indicazioni per scuola e AFAM

Per il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, la pensione anticipata non può decorrere prima del 1° settembre o del 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, purché alla data sia già perfezionato il diritto. Se la domanda di certificazione è presentata oltre i termini, la decorrenza slitta rispettivamente al 1° settembre o al 1° novembre dell’anno successivo.

Copertura finanziaria e istruzioni successive

La legge n. 232/2016 pone a carico dello Stato la copertura degli oneri derivanti dal beneficio. Per le ulteriori modalità attuative, la circolare rinvia a un successivo messaggio da emanare dopo l’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 208, della stessa legge.

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