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Circolare

Circolare numero 88 del 22-05-2017

Premessa. 1. Ambito di applicazione. 1.a) Contributo asilo nido. 1.b) Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. 2.Requsiti generali del soggetto richiedente .3.Presentazione della domanda e documentazione a corredo. 4.1 Domanda per il contributo asilo nido.4.2 Domanda per il contributo alle forme di supporto presso la propria abitazione. 5.Decadenza 6. Pagamento del bonus. 7. Gestione della domande. 8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per il buono previsto dalla legge n. 232/2016 e dal DPCM 17 febbraio 2017, destinato ai genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016. Il beneficio può riguardare il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati autorizzati oppure l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido. Sono indicati requisiti soggettivi, modalità e termini di domanda, documentazione da allegare, regole di cumulabilità, cause di decadenza, modalità di pagamento e limiti di spesa annuali.

Buono asilo nido e supporto domiciliare per minori under 3 anni

Buono asilo nido e supporto domiciliare per minori sotto i tre anni

La circolare detta le istruzioni operative per l’attuazione del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016 e disciplinato dal DPCM 17 febbraio 2017. Il contributo è riconosciuto dall’INPS, su domanda del genitore, per sostenere le spese di frequenza dell’asilo nido oppure, in alternativa, per favorire forme di supporto presso l’abitazione nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche e impossibilitati a frequentare il nido.

Ambito di applicazione e tipologie di bonus

Il provvedimento distingue due distinte misure:

  • il Contributo asilo nido, destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
  • il Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, destinato ai minori di età inferiore a tre anni che non possono frequentare il nido per gravi patologie croniche.

Il richiedente, in sede di domanda, deve specificare quale delle due prestazioni intenda ottenere.

Contributo asilo nido

Per la frequenza dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato, il DPCM prevede un buono annuo di 1.000 euro, parametrato su 11 mensilità. Ne deriva un importo massimo mensile di 90,91 euro. L’importo erogato dall’INPS non può comunque superare la spesa effettivamente sostenuta per ciascuna retta mensile.

La prestazione viene corrisposta con cadenza mensile, a fronte della documentazione che attesti l’avvenuto pagamento delle rette. Se la retta mensile è inferiore a 90,91 euro, il contributo è limitato all’importo effettivamente pagato.

La circolare precisa inoltre che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale di cui all’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, mentre è cumulabile con i benefici previsti dall’art. 1, commi 356 e 357, della legge n. 232/2016, fermo restando che non può essere fruito nelle stesse mensilità in cui si fruisca degli altri benefici citati. Nella domanda telematica il richiedente deve autocertificare la sussistenza di tali condizioni.

Contributo per supporto presso la propria abitazione

Per i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare l’asilo nido a causa di gravi patologie croniche, il DPCM prevede un contributo annuo massimo di 1.000 euro.

La domanda deve essere accompagnata da un’attestazione del pediatra di libera scelta, rilasciata sulla base di idonea documentazione, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare l’asilo nido in ragione di una grave patologia cronica.

La circolare chiarisce che:

  • il concetto di patologia è più ampio di quello di malattia e indica qualsiasi alterazione dello stato di salute, stabilizzata o in evoluzione;
  • la cronicità implica una durata prevedibilmente non breve e tale da protrarsi fino al termine dell’anno di riferimento;
  • la patologia cronica deve essere anche grave, perché solo in tal caso può giustificare il nesso causale con l’impossibilità di frequentare il nido;
  • l’impossibilità di frequenza deve dipendere esclusivamente dal fattore biologico, senza concause organizzative riferibili al nido prescelto.

Per questa misura il bonus viene erogato in un’unica soluzione.

Requisiti soggettivi del richiedente

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, purché in possesso dei requisiti di legge.

I requisiti richiesti sono:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea;
  • per i cittadini extra UE, possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno previste per familiari extracomunitari di cittadini UE;
  • equiparazione ai cittadini italiani per i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia.

Per il solo contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere della retta.

Per il solo contributo per supporto domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.

Tutti i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. La circolare precisa che, nella domanda, gli altri requisiti sono autocertificati, salvo quelli che richiedano specifica documentazione.

Adozione, affidamento preadottivo e rappresentanza legale

In caso di adozione o affidamento preadottivo si applicano le indicazioni della circolare INPS n. 47/2012. Se non viene allegato il provvedimento giudiziario, nella domanda devono essere riportati gli elementi necessari per il reperimento dell’atto presso l’amministrazione che lo detiene.

Ai fini dell’accesso al beneficio, nelle ipotesi di adozione o affidamento preadottivo si considera la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successiva al 1° gennaio 2016.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante. In tal caso il PIN è rilasciato al rappresentante, che accede con i dati del richiedente, ma i requisiti devono comunque appartenere al genitore minorenne o incapace.

Presentazione della domanda per il 2017

Per il 2017 la procedura di acquisizione delle domande è stata resa disponibile dal 17 luglio 2017; le domande potevano essere presentate fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica.

Le modalità indicate sono:

  • servizio web con PIN dispositivo, oppure tramite SPID o CNS;
  • Contact Center Integrato, ai numeri 803.164 o 06 164.164;
  • patronati.

Nella domanda il richiedente deve indicare il beneficio per cui intende presentare istanza e, se richiede il bonus per più figli, deve presentare una domanda distinta per ciascuno.

Le domande sono accolte nel limite della disponibilità finanziaria prevista dal DPCM, per il 2017 pari a 144 milioni di euro, secondo l’ordine di presentazione telematica. Qualora il limite sia raggiunto, anche solo in prospettiva, l’INPS non prende in considerazione le ulteriori domande.

Documentazione per il contributo asilo nido

Per il bonus asilo nido il genitore deve indicare le mensilità per le quali richiede il beneficio, riferite ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.

La circolare distingue due situazioni:

  • frequenza gennaio-luglio 2017: il richiedente indica gli estremi della documentazione attestante il pagamento delle rette, da allegare successivamente; per ottenere il massimo annuo deve dichiarare anche l’iscrizione del minore per l’anno scolastico 2017/2018, oppure l’intenzione che il minore sarà iscritto anche per tale anno;
  • prima iscrizione da settembre 2017: la domanda è possibile solo con prova dell’iscrizione e del pagamento di almeno una retta.

Le ricevute delle rate successive devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

La prova del pagamento può essere fornita mediante:

  • ricevuta o quietanza di pagamento;
  • fattura quietanzata;
  • bollettino bancario o postale;
  • per i nidi aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga.

La documentazione deve indicare la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento e il nominativo del genitore che sostiene la spesa.

Documentazione per il contributo per supporto domiciliare

Per il contributo relativo alle forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve allegare all’atto della domanda l’attestazione del pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione.

L’attestazione deve contenere i dati anagrafici del minore e dichiarare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica. Se l’attestazione presenta difformità rispetto al dettato normativo, viene trasmessa ai Centri Medico Legali per la valutazione di merito.

Decadenza e subentro

Il richiedente deve confermare a ogni mensilità che i requisiti dichiarati restano invariati. L’erogazione si interrompe in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che faccia venir meno l’affidamento preadottivo.

La decadenza opera, ad esempio, in caso di:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi.

L’INPS interrompe il pagamento a partire dal mese successivo alla conoscenza effettiva dell’evento che determina la decadenza. È ammesso il subentro di un diverso soggetto avente diritto, purché abbia i requisiti alla data della prima domanda; il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza.

Modalità di pagamento

Il bonus è corrisposto dall’INPS secondo la modalità indicata nella domanda:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Il mezzo di pagamento deve essere intestato al richiedente; se l’avente diritto è minorenne o incapace, deve essere intestato comunque a quest’ultimo.

In caso di accredito su IBAN, il richiedente deve presentare anche il modello SR163, salvo che sia già stato depositato per altre prestazioni. Il modello serve a verificare la corrispondenza tra IBAN indicato e titolarità del rapporto finanziario e deve riportare il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento, i dati dell’agenzia o filiale bancaria/postale, il codice IBAN e la convalida con data, timbro e firma dell’ufficio competente.

Gestione della domanda, monitoraggio e copertura finanziaria

Le domande acquisite nei sistemi INPS sono istruite dalle strutture territorialmente competenti.

La copertura finanziaria prevista dalla legge n. 232/2016 è pari a:

  • 144 milioni di euro per il 2017;
  • 250 milioni di euro per il 2018;
  • 300 milioni di euro per il 2019;
  • 330 milioni di euro a decorrere dal 2020.

L’onere è a carico del Bilancio dello Stato.

L’INPS deve monitorare l’andamento della spesa, anche con riferimento alla ripartizione tra le due tipologie di beneficio, e trasmettere relazioni trimestrali alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Anche in questo ambito, se il limite di spesa è raggiunto, l’Istituto non considera le ulteriori domande.

Punti principali

Finalità e tipologie di beneficio

Il bonus è corrisposto dall’INPS su domanda del genitore e può essere richiesto per due finalità: pagamento delle rette dell’asilo nido oppure supporto domiciliare per minori sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche e impossibilitati a frequentare il nido.

Contributo asilo nido

Per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati è previsto un buono annuo di 1.000 euro, parametrato su 11 mensilità, con importo massimo mensile di 90,91 euro. Il contributo viene erogato mensilmente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata, e non può superare la retta pagata.

Contributo per supporto presso la propria abitazione

Per i bambini con grave patologia cronica che non possono frequentare l’asilo nido è previsto un contributo annuo fino a 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione. È necessaria un’attestazione del pediatra di libera scelta che certifichi l’impossibilità del minore a frequentare il nido per l’intero anno di riferimento.

Requisiti del richiedente

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016, con cittadinanza italiana, UE o, per i cittadini extra UE, idoneo titolo di soggiorno; sono equiparati ai cittadini italiani i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria. È richiesta la residenza in Italia; per il bonus asilo nido il richiedente deve sostenere la spesa della retta, mentre per il supporto domiciliare deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.

Domanda, documentazione e termini

Per l’anno 2017 le domande sono presentabili esclusivamente in via telematica dal 17 luglio al 31 dicembre 2017 tramite web, Contact Center o patronati. Occorre indicare il beneficio richiesto e, se si tratta di più figli, presentare una domanda per ciascuno. Per il bonus asilo nido vanno documentati i pagamenti delle rette; per il supporto domiciliare va allegata l’attestazione del pediatra. Le domande sono accolte nei limiti di spesa, secondo l’ordine di presentazione.

Decadenza, pagamento e controlli

Il richiedente deve confermare mensilmente il permanere dei requisiti; l’erogazione cessa in caso di perdita dei requisiti o di eventi come decesso, perdita della cittadinanza, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento a terzi. È possibile il subentro di altro avente diritto entro 90 giorni. Il pagamento avviene secondo la modalità scelta nella domanda, con obbligo di conto intestato al beneficiario e, per l’accredito su IBAN, presentazione del modello SR163. L’INPS gestisce l’istruttoria e monitora la spesa con limiti annuali predeterminati.

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