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Circolare

Circolare numero 96 del 31-05-2017

Contribuzione I.V.S. Contribuzione di maternità Contribuzione I.N.A.I.L. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) Tabelle contributi anno 2017 Modalità di pagamento Esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per l’anno 2017 le misure contributive dovute dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi IVS calcolati sul reddito convenzionale, contributo di maternità, contributo INAIL e relative agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate. Sono indicati reddito medio convenzionale, aliquote applicabili, importi capitaria, scadenze di pagamento e contenuto dell’esonero ex legge 232/2016 per i soggetti ammessi al beneficio.

Contributi previdenziali, maternità, INAIL ed esoneri per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP per il 2017

Contributi 2017 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali

La circolare disciplina la contribuzione dovuta per l’anno 2017 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, con riferimento ai contributi IVS, al contributo di maternità, al contributo INAIL e alle agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate. Vengono inoltre richiamati i termini di versamento e l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 232/2016 per i soggetti che ne abbiano titolo.

Contribuzione IVS: base di calcolo e reddito convenzionale

Il calcolo dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti si fonda sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale della Tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulata dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertita in euro secondo la circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Ogni azienda è collocata annualmente nella fascia corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o al reddito derivante dall’allevamento degli animali.

La contribuzione è determinata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale, fissato annualmente con decreto ministeriale sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli, per il numero di giornate previsto dalla Tabella D in relazione alla fascia di reddito dell’azienda, e applicando le aliquote percentuali vigenti.

Per l’anno 2017 il reddito medio convenzionale è stato determinato con decreto del 18 maggio 2017 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella misura di euro 56,83.

Aliquote contributive 2017

Le aliquote sono state rideterminate dall’art. 24, comma 23, del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un percorso di incremento delle aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, dal 2013, anche per gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma INPS.

Per il 2017 risultano applicabili le seguenti misure:

  • aliquota di finanziamento: 23,6% nella zona normale e 23,2% nei territori montani o nelle zone svantaggiate;
  • per i soggetti di età inferiore a 21 anni: 23,4% nella zona normale e 22,5% nelle zone montane o svantaggiate;
  • aliquota di computo: 23,6%.

La circolare riporta inoltre la progressione delle aliquote fino al 2018, quando tutte le misure raggiungono il 24,0%.

Contributo addizionale

Per il 2017 resta invariato rispetto al 2016 il contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, pari a euro 0,66 per giornata.

Le aliquote IVS sopra indicate sono esplicitamente comprensive del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990.

Contribuzione di maternità

Per il 2017 il contributo annuo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, resta fissato per il 2017 nella misura capitaria annua di:

  • euro 768,50 per le zone normali;
  • euro 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate.

La circolare richiama, per completezza, l’avvenuto raggiungimento dell’aumento contributivo previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 38/2000 per il quinquennio 2001-2005 e il coordinamento con gli artt. 257 e 262 del Testo unico INAIL.

Territori montani e zone svantaggiate

Ai fini dell’individuazione delle aree agevolate, la circolare rinvia:

  • all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani;
  • all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

Il richiamo vale per le categorie interessate: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Tabelle contributive e supporto operativo

Nell’Allegato 1 alla circolare sono riportate le aliquote, gli importi e le relative legende dei contributi in vigore per il 2017.

Gli estremi per il pagamento mediante modello F24 sono resi disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.

Scadenze di versamento

Le scadenze indicate per il pagamento dei contributi sono:

  • 17 luglio 2017;
  • 18 settembre 2017;
  • 16 novembre 2017;
  • 16 gennaio 2018.

Esonero contributivo per nuovi agricoli ex legge n. 232/2016

La circolare richiama l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, già anticipato con la circolare n. 85 dell’11 maggio 2017.

Per i soggetti ammessi al beneficio, l’esonero dalle contribuzioni AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti è quantificato come segue:

  • 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • 66% per i successivi 12 mesi;
  • 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero riguarda la quota IVS e il contributo addizionale ex art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975 dovuti dallo IAP e dal coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Esclusioni dall’agevolazione

Sono espressamente esclusi dall’esonero:

  • il contributo di maternità, dovuto ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 151/2001;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Per i coltivatori diretti che operano in zona montana o svantaggiata, il contributo INAIL resta dovuto per intero, poiché l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, come stabilito dall’art. 1, comma 344, della legge n. 232/2016.

Punti principali

Contribuzione IVS 2017

La contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti è determinata applicando al reddito medio convenzionale 2017, fissato in euro 56,83 dal decreto del 18 maggio 2017, il numero di giornate della Tabella D della legge n. 233/1990, in base alla fascia di reddito convenzionale dell’azienda. Per il 2017 le aliquote comprensive del contributo addizionale del 2% sono pari al 23,6% per la generalità delle imprese e al 23,2% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con meno di 21 anni le aliquote scendono rispettivamente al 23,4% e al 22,5%.

Aliquote di finanziamento e di computo

La circolare richiama il regime introdotto dall’art. 24, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con progressione delle aliquote dal 2012 al 2018. Per il 2017 l’aliquota di finanziamento è 23,6% nella zona normale e 23,2% nelle zone svantaggiate; l’aliquota di computo per il 2017 è 23,6%. Dal 2018 entrambe sono pari al 24,0%.

Contributo addizionale

Resta invariato rispetto al 2016 il contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975, fissato in euro 0,66 per giornata anche per il 2017. Inoltre, le aliquote IVS sopra indicate sono già comprensive dell’ulteriore contributo addizionale del 2% richiamato dalla normativa di settore.

Contribuzione di maternità

Per il 2017 il contributo annuo per la copertura degli oneri relativi all’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 488/1999. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell’art. 4 della legge n. 852/1973, resta fissato per il 2017 in misura capitaria annua pari a euro 768,50 per le zone normali e euro 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per individuare i territori montani e le zone agricole svantaggiate occorre fare riferimento, rispettivamente, all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 e all’art. 15 della legge n. 984/1977. Tali riferimenti valgono per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali ai fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive previste.

Modalità e scadenze di pagamento

Gli estremi per il pagamento dei contributi tramite modello F24 sono resi disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. Le scadenze indicate per il versamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.

Esonero contributivo ex legge n. 232/2016

Per i soggetti ammessi al beneficio, l’esonero dai contributi AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti è articolato in tre fasi: 100% per i primi 36 mesi di attività, 66% per i successivi 12 mesi e 50% per gli ulteriori 12 mesi. L’esonero riguarda la quota IVS e il contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, dovuti dallo IAP e dal coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Esclusioni dall’esonero

Restano esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva, e il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti. Per i coltivatori diretti operanti in zona montana o svantaggiata, il contributo INAIL è comunque calcolato e riscosso per intero, in quanto l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti dalla normativa vigente.

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