Circolare numero 89 del 23-05-2017
Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 3, comma 3octies non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga della prestazione DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. Illustra destinatari, esclusioni, requisiti di accesso, regole di calcolo, durata, domanda, condizionalità, compatibilità con nuove attività lavorative, cause di decadenza, profili fiscali, ricorsi, procedure e contabilità. La prestazione è riconosciuta entro un limite di spesa di 19,2 milioni di euro per il 2017 ed è soggetta a tassazione ordinaria.
Proroga DIS-COLL per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2017
Proroga DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione del 2017
La circolare disciplina la prosecuzione sperimentale dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, in relazione agli eventi di cessazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, definisce i destinatari e i soggetti esclusi, illustra requisiti, modalità di calcolo, durata, presentazione della domanda, condizionalità, compatibilità con nuove attività lavorative, decadenza, regime fiscale, ricorsi e profili contabili.
Quadro normativo e ambito temporale
La misura nasce dall’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, che aveva introdotto in via sperimentale la DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione del 2015. Successivamente, la legge n. 208 del 2015 aveva esteso la tutela agli eventi verificatisi nel 2016. Per il 2017, l’art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017, proroga le disposizioni fino al 30 giugno 2017, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
La circolare precisa che, per effetto del richiamo alla legge n. 208 del 2015, la disciplina applicabile resta quella dell’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, ad eccezione del comma 2, lettera c), che non trova applicazione.
Destinatari della prestazione
Sono destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- non pensionati;
- privi di partita IVA;
- che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
La tutela si estende anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. La circolare sottolinea inoltre che il lavoratore deve essere privo di partita IVA al momento della domanda; se la partita IVA è formalmente attiva ma non produce reddito, deve essere chiusa prima della presentazione della richiesta.
Per verificare l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, viene richiamata l’aliquota contributiva applicata nel 2017:
- 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il requisito dell’iscrizione esclusiva è ritenuto soddisfatto solo in assenza di sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione e un diverso rapporto di lavoro subordinato. Se nel periodo di osservazione vi è sovrapposizione solo per una parte del tempo, ai fini del diritto, della durata e della misura sono utili soltanto i periodi in cui non vi è coincidenza tra i rapporti.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla prestazione:
- amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed enti, con o senza personalità giuridica;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi;
- titolari di borsa di studio.
Per queste categorie la circolare richiama l’interpello ministeriale n. 31 del 2015, che esclude l’estensione della DIS-COLL in ragione della particolare natura dei rapporti e del relativo regime previdenziale e fiscale.
Requisiti contributivi e stato di disoccupazione
L’accesso alla prestazione richiede congiuntamente:
- lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2015;
- almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione.
La nozione di stato di disoccupazione è quella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2015: il soggetto deve essere privo di impiego e aver dichiarato telematicamente la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. La domanda di DIS-COLL presentata all’INPS equivale a tale dichiarazione.
Quanto al requisito contributivo, la circolare chiarisce che il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione. Ad esempio, per una cessazione del 30 aprile 2017, il periodo utile va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2017. Nel computo non opera il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.
Contribuzione figurativa per maternità
Ai fini della verifica del requisito contributivo, i periodi figurativi riconosciuti per la tutela della maternità nel rapporto di collaborazione sono considerati utili come contribuzione effettiva. La circolare richiama il messaggio INPS n. 16961 del 2013, ribadendo che tali contribuzioni figurative concorrono al raggiungimento delle tre mensilità richieste.
Base di calcolo, misura dell’indennità e riduzione progressiva
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile previdenziale risultante dai versamenti contributivi dei rapporti di collaborazione ricadenti nell’anno della cessazione e nell’anno precedente. Il reddito medio mensile si ottiene dividendo tale base per i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Ai fini del calcolo della misura e della durata, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione, così da includere anche le frazioni mensili.
La prestazione è pari:
- al 75% del reddito medio mensile, se questo è pari o inferiore a 1.195 euro per il 2017;
- se il reddito medio è superiore a 1.195 euro, al 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.
L’importo massimo mensile è pari a 1.300 euro per il 2017. La circolare precisa che questi valori rimangono invariati rispetto al 2016 per effetto dell’art. 1, comma 287, della legge n. 208 del 2015.
La prestazione si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, cioè dal 91° giorno.
Durata della prestazione
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo:
- non si computano i periodi contributivi già utilizzati per precedenti prestazioni DIS-COLL;
- si considerano, anche qui, i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione;
- la durata massima non può superare 6 mesi.
La circolare fornisce esempi di calcolo che mostrano come il numero di mesi spettanti derivi dalla metà dei periodi di collaborazione utili, con applicazione della riduzione del 3% dopo il terzo mese. Viene inoltre chiarito che, in caso di fruizione parziale di una precedente DIS-COLL, ai fini di una nuova domanda si computano solo i mesi di collaborazione non già “consumati” dalla prestazione precedente.
Periodi di maternità e durata/misura
I periodi di tutela della maternità, quando coperti da contribuzione figurativa, sono utili anche per determinare la durata della prestazione. Inoltre, se per tali periodi è stata percepita la relativa prestazione, essa concorre alla determinazione della base di calcolo per la misura della DIS-COLL.
Domanda, termine di presentazione e decorrenza
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione, a pena di decadenza.
La decorrenza è così disciplinata:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata oltre l’ottavo giorno.
In caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili:
- se l’evento insorge dopo la cessazione, il termine di 68 giorni decorre dalla fine del periodo indennizzato;
- se l’evento insorge entro i 68 giorni dalla cessazione, il termine si sospende per la durata dell’evento e riprende per la parte residua.
Gli eventi di malattia non incidono invece sulla decorrenza della DIS-COLL né sospendono il termine di presentazione, in quanto non determinano slittamenti nei casi disciplinati dalla circolare.
Regime transitorio per le cessazioni del 2017
Per gestire le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione stessa. Le domande già presentate in quel periodo restano valide e vengono istruite senza necessità di ripresentazione. Le strutture territoriali devono anche riesaminare le domande respinte solo perché presentate prima della proroga.
Nei casi transitori, la prestazione decorre comunque dall’ottavo giorno successivo alla cessazione dal lavoro.
Condizionalità e misure di politica attiva
L’erogazione della DIS-COLL è subordinata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla partecipazione regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione proposti dai Centri per l’impiego.
La domanda equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario deve contattare il centro per l’impiego entro 15 giorni dalla domanda per la stipula del patto di servizio personalizzato; in mancanza, è il centro per l’impiego a convocarlo.
Sono richiamate anche le sanzioni previste per la mancata partecipazione alle misure di politica attiva:
- decurtazione di un quarto di mensilità alla prima mancata presentazione;
- decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione alla terza mancata presentazione.
Le sanzioni sono applicate dall’INPS su comunicazione del provvedimento del centro per l’impiego tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive.
Nuova attività lavorativa e cumulo con altri redditi
Contratto di lavoro subordinato
Se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e riprende al termine del periodo residuo. Se la durata del nuovo lavoro subordinato supera 5 giorni, il beneficiario decade dal diritto.
Lavoro autonomo, impresa individuale e parasubordinato
Il beneficiario che inizi o sviluppi un’attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni, il reddito presunto, se da tale attività deriva un reddito che rientra nei limiti di legge.
La circolare indica i limiti di reddito già previsti:
- 8.000 euro per il lavoro parasubordinato;
- 4.800 euro per il lavoro autonomo.
Se il reddito dichiarato è entro tali limiti, la prestazione si riduce dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di riferimento. Eventuali variazioni del reddito devono essere comunicate con una nuova dichiarazione “a montante”. La riduzione è ricalcolata anche in sede di dichiarazione dei redditi. Se il beneficiario è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, deve presentare un’autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo; l’omissione comporta l’obbligo di restituire quanto percepito dalla data di inizio dell’attività.
Lavoro accessorio
La circolare ricorda la disciplina del lavoro accessorio e specifica che la DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi da lavoro accessorio fino al limite complessivo di 3.000 euro annui, al lordo pari a 4.000 euro, rivalutati ISTAT.
Oltre tale soglia e fino a 7.000 euro annui, la prestazione si riduce dell’80% del compenso rapportato al periodo di godimento dell’indennità. Se i compensi superano i 3.000 euro annui, il beneficiario deve effettuare comunicazione all’INPS nei termini e con le modalità richiamate dalla circolare.
Cause di decadenza
Il beneficiario decade dalla DIS-COLL, con effetto dal verificarsi dell’evento, nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle misure di politica attiva;
- nuova occupazione subordinata di durata superiore a 5 giorni;
- inizio di attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata senza comunicazione del reddito entro 30 giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la DIS-COLL.
Finanziamento e monitoraggio
Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 la prestazione è riconosciuta entro il limite di spesa di 19,2 milioni di euro per il 2017. L’onere è coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 148 del 2015.
L’INPS riconosce la prestazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di esaurimento delle risorse, le ulteriori domande non sono prese in considerazione e l’Istituto ne dà immediata comunicazione anche tramite il proprio sito internet. È previsto un monitoraggio periodico dell’andamento della spesa verso i Ministeri vigilanti.
Regime fiscale
La DIS-COLL riconosciuta per gli eventi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati. Pertanto è soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, con applicazione delle aliquote IRPEF e riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR se richieste.
L’INPS effettua il conguaglio fiscale a fine 2017 e rilascia la certificazione fiscale CU.
Ricorsi
I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti in materia di DIS-COLL sono decisi dal Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, tramite:
- procedura online INPS, nella sezione dedicata ai ricorsi;
- patronati e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici.
Istruzioni procedurali e contabili
L’applicazione telematica di presentazione delle domande è stata aggiornata per consentire l’invio delle istanze anche con riferimento agli eventi di cessazione del 2017. Anche l’applicazione DsWeb è stata adeguata per l’istruttoria delle domande DIS-COLL con data di cessazione nell’anno 2017, con apposita sezione dedicata.
Sul piano contabile, per la rilevazione dell’onere a carico dello Stato viene istituito il conto GAU30218 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Sono inoltre previsti:
- l’aggiornamento della procedura per il pagamento accentrato;
- l’utilizzo del conto GPA10022 per il debito verso i beneficiari;
- il conto GPA27009 per eventuali ritenute erariali;
- il codice bilancio 03141 per riaccrediti relativi a pagamenti non andati a buon fine;
- il nuovo conto GAU24218 per i recuperi della proroga DIS-COLL, con codice bilancio 01130.
Resta ferma la definizione dei rapporti con lo Stato per il rimborso degli oneri e l’applicazione delle ulteriori istruzioni contabili richiamate nelle circolari precedenti.
Punti principali
Proroga e quadro normativo
L’art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017, proroga fino al 30 giugno 2017 l’applicazione della disciplina DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017. La base normativa resta l’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, con esclusione del comma 2, lettera c), non applicabile per effetto della legge n. 208/2015.
Destinatari ed esclusioni
Sono destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Sono inclusi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. Sono esclusi amministratori, sindaci e revisori di società ed enti, assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
Requisiti di accesso
Per accedere alla DIS-COLL occorre essere in stato di disoccupazione al momento della domanda e poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione. La domanda di DIS-COLL vale come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Base di calcolo, misura e durata
La prestazione è calcolata sul reddito imponibile previdenziale dell’anno di cessazione e dell’anno precedente, diviso per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti di collaborazione. L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro per il 2017; oltre tale soglia, spetta il 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza. L’importo massimo mensile è 1.300 euro per il 2017. La prestazione dura per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di durata del rapporto, con limite massimo di 6 mesi, e si riduce del 3% dal quarto mese di fruizione.
Domanda, decorrenza e periodo transitorio
La domanda va presentata esclusivamente online entro 68 giorni dalla cessazione. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è tempestiva, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. Per maternità o degenza ospedaliera indennizzabili i termini si sospendono o decorrono dalla fine dell’evento. Per le cessazioni tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare e le domande già presentate restano valide.
Condizionalità, nuove attività e decadenza
La fruizione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Sono previste sanzioni in caso di mancata partecipazione alle convocazioni o mancata accettazione di offerte congrue. La DIS-COLL si sospende se il beneficiario si rioccupa con lavoro subordinato fino a 5 giorni e decade se la durata supera 5 giorni. Per attività autonoma, impresa individuale o parasubordinata, il reddito va comunicato entro 30 giorni; in difetto si decade. Decadenza anche per perdita dello stato di disoccupazione, pensione diretta o assegno ordinario di invalidità senza opzione.
Finanziamento, regime fiscale, ricorsi e istruzioni operative
La proroga 2017 è finanziata entro il limite di 19,2 milioni di euro, con riconoscimento in ordine cronologico delle domande. La prestazione è reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria e conguaglio fiscale a fine 2017. I ricorsi amministrativi sono decisi dal Comitato Amministratore della Gestione speciale e vanno presentati entro 90 giorni. La circolare fornisce inoltre istruzioni procedurali per la presentazione/istruttoria delle domande e le istruzioni contabili con istituzione dei conti dedicati GAU30218 e GAU24218.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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