Circolare numero 91 del 24-05-2017
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2017 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata ridotta dal 4,13% al 3,50% annuo, con decorrenza 15 maggio 2017. La stessa nuova misura si applica anche agli interessi richiamati dall’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000, che decorrono dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili e in mancanza dell’integrale pagamento del dovuto.
Riduzione al 3,50% degli interessi di mora per somme iscritte a ruolo e adeguamento dell’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
Riduzione degli interessi di mora per somme iscritte a ruolo
La circolare dà comunicazione della nuova misura degli interessi di mora applicabili al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il provvedimento interviene sulla base della determinazione annuale del tasso, calcolato in relazione alla media dei tassi bancari attivi.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che gli interessi di mora decorrano dalla notifica della cartella di pagamento fino alla data del versamento. La misura è stabilita annualmente dal Ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi. La circolare richiama inoltre il precedente provvedimento del 27 aprile 2016, con il quale la misura era stata fissata al 4,13% annuo con effetto dal 15 maggio 2016.
Nuova misura degli interessi e decorrenza
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 66826 del 4 aprile 2017, sentita la Banca d’Italia, il tasso degli interessi di mora è stato ridotto al 3,50% in ragione annuale. La nuova misura si applica a decorrere dal 15 maggio 2017. La nota precisa che la stima è stata effettuata dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi relativi al periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.
Riflessi sull’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
Il provvedimento comporta anche l’aggiornamento della misura degli interessi di mora richiamati dall’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione stabilisce che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previsto dal comma 8, lettere a) e b), e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella stessa misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza, anche questi interessi sono fissati al 3,50% annuo con decorrenza 15 maggio 2017.
Punti principali
Base normativa degli interessi di mora
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, con decorrenza dalla notifica della cartella fino al pagamento. Il tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Nuova misura fissata dal provvedimento del 4 aprile 2017
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 66826 del 4 aprile 2017, sentita la Banca d’Italia, la misura degli interessi di mora è stata ridotta al 3,50% annuo, in sostituzione del precedente 4,13% fissato con provvedimento del 27 aprile 2016.
Decorrenza della nuova aliquota
La riduzione al 3,50% decorre dal 15 maggio 2017.
Effetti sull’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000
In conseguenza del nuovo tasso di mora, viene modificata anche la misura degli interessi previsti dall’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali interessi maturano, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettere a) e b), se il contribuente non ha ancora provveduto all’integrale pagamento del dovuto.
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