Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1069/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello articolando tre motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius, deducendo che la Corte d'appello, pur avendo ricevuto gravame solo dall'imputato, ha comunque aumentato il trattamento sanzionatorio passando dalla pena di un anno e dieci giorni (pronunciata in primo grado) a un anno e tre mesi; 2) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) dei reati contestati; 3) omessa motivazione sul punto specifico dell'atto di appello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità (art. 62, n. 4, c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per carenza di specificità. Ha invece ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha censurato la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (reformatio in peius) perché la pena detentiva risultava effettivamente aumentata rispetto al primo grado, e ha rilevato l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante per danno di lieve entità. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame; il resto della decisione è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Proibizione di una decisione di merito che peggiori la posizione dell'imputato quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato; la Corte ha ritenuto che l'aumento della pena configurasse violazione della norma.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno di lieve entità; la Corte di merito ha l'obbligo di motivare espressamente l'accoglimento o il rifiuto della richiesta, e l'omessa valutazione specifica comporta annullamento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti procedurali alla formulazione del ricorso per cassazione; qui richiamato per definire l'ammissibilità e i limiti di deduzione dei motivi.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma organizzativa/procedurale richiamata in sede di requisitoria del Procuratore generale; nel provvedimento è stata utilizzata per la presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice di grado successivo non può aggravare la posizione soggettiva o il trattamento sanzionatorio (divieto di reformatio in peius). Qualunque revisione in pejus della pena comporta annullamento.
  • Quando l'imputato deduce in appello l'esistenza di una circostanza attenuante, la corte territoriale deve esaminare e motivare specificamente tale richiesta; l'omessa motivazione sull'attenuante invocata è vizio che giustifica l'annullamento e il rinvio.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con adeguata specificità e pertinenza: censure generiche o prive di concreto svolgimento sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio la Corte di rinvio deve riesaminare esclusivamente il profilo sanzionatorio e le questioni strettamente connesse, evitando ulteriori peggioramenti vietati dalle norme sulla reformatio in peius.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.