Cassazione Penale, Sentenza n. 792/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo: 1) censura per mancata e insufficiente motivazione sul periculum in mora e per la sovrapposizione di due istituti (sequestro preventivo e sequestro finalizzato/confisca ex art.321 c.1 e c.2 c.p.p.), con richiamo alla giurisprudenza 'Ellade'; 2) richiesta di riduzione dell'ammontare sottoposto a sequestro (sequestro diretto o per equivalente) al solo effettivo profitto conseguito dall'imputato in caso di concorso, opponendosi alla confisca dell'intera somma riciclata quando il vantaggio fosse andato a terzi; invocazione dell'orientamento maggioritario e della prossima pronuncia delle Sezioni Unite sulla ripartizione del profitto in caso di concorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il Tribunale aveva fornito motivazione congrua circa la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca, perciò il sequestro diretto per Euro 60.000,00 resta confermato. Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando i principi desumibili dall'informazione provvisoria delle Sezioni Unite (Massini), ha stabilito che la confisca è "diretta" solo se provato il nesso causale tra bene e reato; in caso contrario la confisca è per equivalente e, in caso di concorso, va disposta limitatamente a quanto ciascun concorrente concretamente ha conseguito, e solo se non è possibile individuare la quota si procede alla ripartizione in parti uguali. Poiché il sequestro per equivalente di Euro 917.621,35 era stato disposto senza criterio di ripartizione tra i concorrenti, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel profilo e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto (ai sensi dell'art.324 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-quater c.p.
Richiamato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata come parametro normativo rispetto alla motivazione del sequestro; la Corte di Cassazione non ha annullato per carenza di motivazione su tale rilievo nel primo motivo.
art. 321 c.p.p. comma 1
Riferito al sequestro preventivo tradizionale: la Corte segnala la distinzione tra sequestro preventivo ex art.321 c.1 e il sequestro 'finalizzato' alla confisca (c.2), rilevando che il Tribunale non deve sovrapporre i due istituti.
art. 321 c.p.p. comma 2
Indica il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte afferma che l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti quando si tratta di sequestro per finalità di confisca per equivalente.
art. 325 c.p.p.
Richiama il limite del sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla violazione di legge e a vizi di motivazione così radicali da rendere il provvedimento incomprensibile.
art. 606 c.p.p. lett. e)
La Corte ricorda che l'illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo specifico di cui all'art.606 lett. e), non con il rimedio generale previsto dall'art.325.
art. 324 c.p.p.
Richiamato come base per il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul sequestro per equivalente annullato.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Massini, RG 31775, prospezione 26.9.2024)
Principi applicati dalla Corte: 1) confisca diretta solo se provato nesso causale; 2) confisca per equivalente quando tale nesso non è dimostrato; 3) in concorso, assenza di solidarietà passiva: la confisca va limitata a quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito; se non individuabile, si ripartisce in parti uguali; medesimi criteri per il sequestro finalizzato alla confisca e l'obbligo motivazionale del giudice.
Massime di principio
- La Cassazione può sindacare i provvedimenti cautelari reali in via di legittimità solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; l'illogicità manifesta richiede il motivo specifico di cui all'art.606 c.p.p.
- Occorre distinguere nettamente il sequestro preventivo tradizionale (art.321 c.1 c.p.p.) dal sequestro finalizzato alla confisca (art.321 c.2 c.p.p.); il giudice non può sovrapporli e la motivazione deve tener conto della diversa natura e degli elementi acquisiti.
- La confisca è diretta solo quando è provato il nesso causale tra il bene e il reato; in mancanza si procede per equivalente.
- In caso di concorso di più persone, in assenza di prova della quota di profitto di ciascuno, la confisca per equivalente non può essere disposta integralmente nei confronti di ciascun concorrente: si procede alla quantificazione di quanto ciascuno effettivamente ha ottenuto; se questo non è possibile, si applica la ripartizione in parti uguali.
- In difesa, per contrastare un sequestro per equivalente, è strategico produrre elementi sulla reale consistenza patrimoniale dell'imputato, sulla distinzione tra somme effettivamente conseguita e somme aggregate, e richiedere l'individuazione o la ripartizione delle quote in caso di concorso.
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