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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis della procedura aperta per la fornitura in service di 23 sistemi completi real time PCR per la ricerca di patogeni alimentari

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando, il capitolato tecnico e i relativi allegati, il disciplinare, il capitolato d'oneri, le risposte ai quesiti — con particolare riferimento al chiarimento n. 1 — nonché la restante lex specialis della procedura. È stata inoltre contestata, ove interpretata in tal senso, la previsione delle specifiche tecniche generali secondo cui ogni nuova strumentazione acquistata o noleggiata dovrebbe essere compatibile con la strumentazione già utilizzata dall'Istituto per le indagini analitiche sugli alimenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso principale. In sede cautelare la ricorrente ha rinunciato all'istanza, con accordo delle parti costituite sulla compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, rinuncia accettata dalle altre parti costituite quanto alla compensazione delle spese. Non è stata svolta una valutazione nel merito dei motivi di ricorso né del fumus boni iuris o del periculum in mora. L'ordinanza ha quindi definito esclusivamente l'incidente cautelare, lasciando impregiudicata la domanda principale di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della fase cautelare, senza che l'ordinanza ne dia un'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare, intervenuta con l'accordo delle parti costituite sulla compensazione delle spese, comporta la presa d'atto giudiziale della rinuncia e definisce l'incidente cautelare senza esame del merito della domanda di annullamento.
  • La definizione della sola fase cautelare per rinuncia non determina, sulla base del testo dell'ordinanza, alcuna decisione sulla legittimità degli atti di gara impugnati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici

Testo integrale

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