Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione il decreto con cui la Corte d'Appello di Salerno, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, aveva confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio amministrativo conclusosi per perenzione in appello. La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda tardiva ai sensi dell'art. 4 L. 89/2001, facendo decorrere il termine dalla data del decreto di perenzione e non dal passaggio in giudicato formale, e aveva aggiunto che, anche a voler considerare tempestiva l'istanza, l'indennizzo sarebbe spettato solo per il periodo successivo alla presentazione dell'istanza di prelievo, con esclusione dei periodi anteriori e di quello relativo all'appello per mancata prova di attivazione della parte. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione della L. 89/2001, dell'art. 35 CEDU, dell'art. 124 disp. att. c.p.c., degli artt. 54 e 85 c.p.a. e dei principi del giusto processo, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nel passaggio in giudicato formale del decreto di perenzione e contestando l'assunto del difetto di interesse a impugnare il decreto. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 54, comma 2, L. 112/2008, lamentando che l'istanza di prelievo, una volta proposta, consentirebbe di computare anche il periodo anteriore e richiamando altresì la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma. Con il terzo motivo censurava l'applicazione dell'art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, lett. d), L. 89/2001, dell'art. 82 c.p.a. e degli artt. 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che, nel grado d'appello del giudizio presupposto, l'onere di presentare istanza di prelievo gravasse sull'appellante e non su di lui, che era appellato; in subordine chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disciplina. Con il quarto motivo riproponeva i motivi della domanda originaria per l'ipotesi di decisione nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di tardività della domanda di equa riparazione. Ha affermato che il termine di cui all'art. 4 L. 89/2001 decorre dal passaggio in giudicato formale del decreto di perenzione e non dalla sua semplice pubblicazione, poiché fino allo spirare del termine di impugnazione il provvedimento non è definitivo e il rapporto processuale permane. Ha ritenuto invece inammissibili gli altri motivi, poiché attaccavano statuizioni prive di decisorietà: una volta ritenuta la domanda tardiva, la Corte d'Appello si era spogliata del potere di decidere nel merito e ogni ulteriore affermazione aveva natura meramente tamponatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato formale del decreto di perenzione, non dalla sua mera pubblicazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
La Corte di appello decide sull'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, lett. d)
Norme richiamate dal ricorrente per contestare l'esclusione dell'indennizzo e la presunzione sfavorevole in relazione all'inerzia processuale.
art. 35 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale in tema di tutela contro la durata irragionevole del processo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della decorrenza e definitività del decreto di perenzione.
art. 54 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato in relazione all'istanza di prelievo nel processo amministrativo e alla sua incidenza sul calcolo della durata rilevante.
art. 85 c.p.a.
Richiamato per sostenere che il decreto di perenzione non fosse ancora definitivo fino alla scadenza del termine di impugnazione.
art. 82 c.p.a.
Richiamato per la disciplina dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro della ragionevole durata del processo e dell'equo processo.
art. 13 CEDU
Richiamato come parametro di effettività della tutela.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre la domanda decorre solo dalla definitività formale del provvedimento che chiude il giudizio presupposto; finché permane il termine di impugnazione, il provvedimento non è ancora definitivo.
- Una dichiarazione di tardività della domanda priva il giudice del merito del potere di decidere sulle ulteriori questioni: le eventuali statuizioni successive alla declinatoria di tardività sono prive di decisorietà e non sono autonomamente utilmente impugnabili.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile censurare capi della decisione che non incidono sulla soccombenza sostanziale, quando il giudice di merito abbia già definito la controversia su una questione pregiudiziale assorbente.
- Per la decorrenza del termine di cui alla legge Pinto, non è sufficiente il mero dato della pubblicazione del decreto di perenzione se il decreto non è ancora passato in giudicato formale.
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