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Sentenza

Sentenza n. 3198/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 463 pubblicata il 7.04.2025 dalla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Monza.

Giustizia amministrativa202504211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza che aveva disposto l'attribuzione di 1.000 euro mediante carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirgli complessivamente 1.000 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduceva il mancato adempimento del titolo giudiziale e chiedeva l'accredito delle somme, oltre agli interessi secondo quanto previsto dal titolo. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità connessi al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente aveva notificato la sentenza presso l'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza e presso l'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, ma non presso l'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Il Collegio ha inoltre esaminato la rilevanza della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato e del comunicato ministeriale sugli indirizzi da utilizzare per le notificazioni relative alla carta docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice. La notificazione deve essere effettuata presso la sede legale dell'ente e, se eseguita via PEC, presso l'indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla normativa. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'indirizzo corretto era quello PEC primario inserito nel Registro delle PP.AA., cioè uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica all'Ufficio Scolastico Provinciale non era idonea perché tale ufficio non era il soggetto condannato dal titolo; l'indirizzo indicato dal comunicato ministeriale non poteva sostituire quello risultante dal Registro delle PP.AA., essendo il comunicato un atto organizzativo privo di efficacia normativa; la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era inidonea agli effetti sostanziali dell'art. 14, poiché rileva per la rappresentanza processuale e non per l'avvio del procedimento contabile di pagamento. Non essendo validamente notificato il titolo esecutivo, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era prematura. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato; il termine decorre soltanto da una valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

    Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere estratti gli indirizzi digitali utilizzabili per le notificazioni degli atti, distinguendo il Registro delle PP.AA. dal Registro IPA.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 179/2012

    in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare alla pubblica amministrazione soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; se vi sono più indirizzi, occorre utilizzare quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    La disposizione rinvia ai criteri di individuazione dell'indirizzo previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, senza rendere l'elenco IPA autonomamente utilizzabile in ogni caso per le notificazioni alle amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica.
  • Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla notificazione valida del titolo esecutivo direttamente all'amministrazione debitrice, presso la relativa sede legale o domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri applicabili.
  • Quando l'amministrazione ha comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata presso tale indirizzo; il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo presso un ufficio periferico dell'amministrazione non è idonea a far decorrere il termine dilatorio se il titolo condanna l'amministrazione centrale, quale autonomo soggetto debitore.
  • La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per le esigenze della rappresentanza processuale, non sostituisce la notificazione presso la sede legale o il domicilio digitale dell'amministrazione necessaria per avviare il procedimento sostanziale di pagamento previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Un comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione che indichi indirizzi PEC per finalità di semplificazione o velocizzazione non può sostituire l'indirizzo digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA., in assenza di una specifica efficacia normativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAmministrazione digitale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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