Ordinanza n. 44/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma datato 10/09/2025, codice pratica P-PR/L/Q/-OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 10/09/2025, di revoca di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale; - nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso e comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, sebbene caricata dalla Prefettura sul Portale ALI, non era stata inoltrata dal sistema, tramite PEC, né al richiedente né al datore di lavoro. L'Amministrazione non ha contestato tale circostanza. La violazione ha riguardato il mancato perfezionamento della necessaria comunicazione procedimentale prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo rilevante e non contestata la mancata comunicazione via PEC dell'avvio del procedimento di revoca. Ha ordinato alla Prefettura di Parma di notificare al ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il preavviso di revoca e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento di conferma o di revoca entro venti giorni dalla ricezione delle osservazioni oppure, in mancanza, dal decorso di dieci giorni dal preavviso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Nelle more ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026; la decisione sulle spese è stata rinviata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettivamente portata a conoscenza del destinatario; il mero caricamento sul Portale ALI, senza l'inoltro della necessaria comunicazione via PEC al richiedente o al datore di lavoro, non è stato ritenuto sufficiente ai fini del riesame cautelare.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare incidentale e dell'intervento cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, il mero caricamento della comunicazione di avvio su una piattaforma telematica non equivale alla sua comunicazione al destinatario quando il sistema non abbia effettuato l'inoltro della comunicazione PEC necessaria; l'amministrazione deve quindi rinnovare il contraddittorio procedimentale prima di adottare un nuovo provvedimento di conferma o di revoca.
- Quando la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento risulta dedotta dal ricorrente e non è contestata dall'amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ai fini del riesame, sospendendo medio tempore l'atto impugnato e assegnando all'amministrazione termini per rinnovare il procedimento e concluderlo.
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