Ordinanza n. 1052/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 21/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, (R.G. n. 438/2024), pubblicata in data 22.01.2025, notificata in data 19.03.2025, passata in giudicato, avente ad oggetto il diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei relativi interessi legali
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Nel corso del giudizio, a seguito di un precedente incombente istruttorio, la ricorrente ha riconosciuto che la somma capitale liquidata dalla sentenza era stata pagata prima dell'instaurazione del giudizio, ma ha contestato per la prima volta l'applicazione di ritenute previdenziali sulle somme e ha insistito per il pagamento degli interessi legali non corrisposti. Il Ministero ha difeso la correttezza delle ritenute e ha comunicato che era stato autorizzato il pagamento di euro 152,80 per gli interessi legali dovuti in esecuzione della sentenza, allegando il relativo conteggio.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha ritenuto opportuno verificare l'imminente adempimento integrale della sentenza civile, ordinando al Ministero di depositare tempestivamente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli interessi legali autorizzati. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Il Collegio ha inoltre segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso nella parte relativa a somme già pagate prima della sua proposizione, invitando le parti a prendere posizione nelle memorie da depositare prima della successiva udienza.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio, consentendo loro di interloquire prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere disposto il pagamento delle somme ancora contestate, il giudice può ordinare il deposito della documentazione comprovante l'effettiva esecuzione e rinviare la decisione per verificarne l'integrale adempimento.
- La domanda di ottemperanza può essere parzialmente inammissibile nella parte in cui riguarda somme già corrisposte prima della proposizione del ricorso, poiché rispetto a tali somme non sussiste una persistente esigenza di esecuzione coattiva.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di parziale inammissibilità, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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