Sentenza n. 529/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 10 per -OMISSIS-, 7 per -OMISSIS- e 8 per -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre provvedimenti di Daspo, di durata rispettivamente decennale, settennale e ottennale, adottati in relazione a episodi di violenza durante una partita di calcio
Esito
Favorevole al resistente (Questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre destinatari di distinti Daspo hanno proposto un unico ricorso collettivo e cumulativo chiedendo l'annullamento dei provvedimenti adottati dal Questore di Firenze dopo gli episodi di violenza verificatisi durante una partita del campionato di Eccellenza Toscana. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 401/1989 per insussistenza dei presupposti della misura; la violazione della disciplina relativa all'individuazione dei luoghi di accesso, transito e trasporto da e verso gli impianti sportivi; la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il conseguente difetto di istruttoria; nonché il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e alla gradualità della durata dei divieti. Le amministrazioni si sono costituite. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per la forma collettivo-cumulativa e, previa instaurazione del contraddittorio sulla questione, ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure contro i Daspo. Ha richiamato l'art. 32, comma 1, c.p.a., chiarendo che il ricorso collettivo-cumulativo costituisce un'eccezione alla regola della proposizione separata delle domande. Per l'ammissibilità del ricorso collettivo è necessaria, congiuntamente, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, comprendente identità di petitum, causa petendi e contenuto degli atti impugnati, oltre all'assenza di conflitti di interesse anche potenziali. Nel caso concreto, i tre Daspo erano autonomamente motivati sulla base delle condotte individuali attribuite a ciascun destinatario, delle modalità della rispettiva identificazione, dei precedenti personali e della diversa valutazione della pericolosità sociale, con conseguente diversa durata dei divieti. Le censure relative all'identificazione, alla responsabilità individuale, all'istruttoria e alla pericolosità sociale richiedevano quindi un esame distinto per ciascuna posizione. Il ricorso era inoltre inammissibile sotto il profilo cumulativo: la mera riferibilità dei provvedimenti alla medesima vicenda storica non integrava una connessione oggettiva, poiché gli atti riguardavano soggetti e procedimenti amministrativi distinti. La connessione soggettiva e la comune origine fattuale non erano sufficienti, in assenza di una connessione procedimentale o funzionale tra gli atti. I singoli Daspo avrebbero dovuto essere impugnati con separati ricorsi. Le spese sono state compensate per la novità della questione esaminata dalla Sezione.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
è consentita la proposizione con un unico ricorso di più azioni di impugnazione da parte di soggetti diversi e l'impugnazione contro atti diversi
Il ricorso collettivo-cumulativo è ammesso in via eccezionale e richiede, rispettivamente, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e una connessione oggettiva tra gli atti impugnati.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito all'udienza cautelare, previa avvertenza alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.
art. 6, comma 1, l. 401/1989
Costituiva la principale base normativa dei Daspo impugnati e veniva invocato dai ricorrenti per contestare l'insussistenza dei relativi presupposti; il TAR non ha esaminato tali censure per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione alla motivazione dei Daspo; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale e alla carenza istruttoria; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo quando tutti i ricorrenti dimostrino, congiuntamente, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, intesa come identità di petitum, causa petendi e contenuto degli atti impugnati, nonché l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale.
- La circostanza che più provvedimenti siano adottati in relazione alla medesima vicenda storica non rende ammissibile un ricorso collettivo quando ciascun atto ricostruisce autonomamente la condotta del destinatario, valuta la sua posizione personale e determina individualmente gli effetti della misura.
- Le censure riguardanti l'identificazione del destinatario dell'atto, la responsabilità individuale, l'istruttoria e la pericolosità personale attengono a posizioni sostanziali differenziate e devono essere esaminate in giudizi distinti.
- Nel processo amministrativo di legittimità il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, tra gli atti; la mera connessione soggettiva o la comune origine in una vicenda fattuale non sono sufficienti.
- La connessione oggettiva può sussistere quando gli atti siano collegati da un rapporto di presupposizione giuridica o logica, incidano sulla medesima vicenda in una sequenza procedimentale unitaria, oppure si fondino sui medesimi presupposti nell'ambito dello stesso rapporto; non ricorre invece quando gli atti riguardino soggetti e procedimenti amministrativi autonomi.
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