Cassazione Penale, Sentenza n. 05606/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 2 D.L. 12/09/1983 n. 463 (conv. L. 11/11/1983 n. 638) e art. 81 comma 2 c.p.; il ricorrente ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. Ha applicato la disciplina risultante dalla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) riconoscendo che, per il 2017, il reato si era perfezionato già a gennaio 2017 quando il mancato versamento cumulato superò la soglia di 10.000 euro (in concreto oltre 40.000 euro), con conseguente maturazione della prescrizione al 16/06/2025; per gli anni 2015 e 2016 si è applicata la previgente regola di consumazione istantanea (momento consumativo: giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi), con prescrizioni maturate rispettivamente il 16/11/2023 e il 16/11/2024. La sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. L. 11/11/1983 n. 638)
Nei termini previsti dalla giurisprudenza citata, la norma disciplina l'omesso versamento delle ritenute; dopo la modifica normativa il superamento della soglia annua assume carattere costitutivo del reato e determina il momento consumativo.
art. 3 comma 6 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
modifica e nuova formulazione dell'art. 2 con soglia di 10.000 euro annui
Ha depenalizzato le omissioni sotto la soglia di 10.000 euro annui e ha trasformato la soglia in elemento essenziale; il reato si perfeziona nel mese in cui il cumulato annuo non versato supera 10.000 euro.
art. 2, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 422 del 1998
termine di versamento fissato al giorno sedici del mese successivo
Per i periodi anteriori alla modifica normativa, il reato omissivo istantaneo si consuma al momento della scadenza del termine utile (16 del mese successivo).
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Norme sulla prescrizione applicate per calcolare la maturazione della stessa; la Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse intervenuta in epoca anteriore alla sentenza di appello e dovesse essere dichiarata.
legge cosiddetta Orlando (riferita alla sospensione della prescrizione per reati commessi dopo agosto 2017)
La sospensione prevista da tale intervento normativa non si applica se il reato si è già perfezionato anteriormente (qui il reato 2017 si è perfezionato in gennaio 2017), quindi non impedisce la maturazione della prescrizione.
art. 81 comma 2 c.p.
Riferimento alla disciplina della continuazione o valutazione unitaria delle condotte; la Corte ha qualificato le omissioni successive nello stesso anno come momenti esecutivi di un reato unitario perfezionato al primo superamento della soglia.
Massime di principio
- Dopo la depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 la soglia annua di 10.000 euro è elemento costitutivo del reato: l'illecito si perfeziona nel mese in cui il cumulo annuo omesso supera tale soglia.
- Se la soglia è superata in un mese iniziale dell'anno, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario e non avviano un nuovo reato autonomo.
- Per i periodi anteriori alle modifiche normative la fattispecie è da considerare reato omissivo istantaneo: il momento consumativo è il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
- La sospensione della prescrizione legata a specifiche riforme (es. legge Orlando) non si applica se il reato si è già perfezionato prima dell'entrata in vigore o prima del termine che avrebbe provocato la sospensione.
- Nell'accertare la prescrizione si applica la normativa piu favorevole al reo; se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata la pronuncia di estinzione deve portare all'annullamento senza rinvio.
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