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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05606/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 2 D.L. 12/09/1983 n. 463 (conv. L. 11/11/1983 n. 638) e art. 81 comma 2 c.p.; il ricorrente ha chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. Ha applicato la disciplina risultante dalla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) riconoscendo che, per il 2017, il reato si era perfezionato già a gennaio 2017 quando il mancato versamento cumulato superò la soglia di 10.000 euro (in concreto oltre 40.000 euro), con conseguente maturazione della prescrizione al 16/06/2025; per gli anni 2015 e 2016 si è applicata la previgente regola di consumazione istantanea (momento consumativo: giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi), con prescrizioni maturate rispettivamente il 16/11/2023 e il 16/11/2024. La sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. L. 11/11/1983 n. 638)

    Nei termini previsti dalla giurisprudenza citata, la norma disciplina l'omesso versamento delle ritenute; dopo la modifica normativa il superamento della soglia annua assume carattere costitutivo del reato e determina il momento consumativo.

  • art. 3 comma 6 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    modifica e nuova formulazione dell'art. 2 con soglia di 10.000 euro annui

    Ha depenalizzato le omissioni sotto la soglia di 10.000 euro annui e ha trasformato la soglia in elemento essenziale; il reato si perfeziona nel mese in cui il cumulato annuo non versato supera 10.000 euro.

  • art. 2, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 422 del 1998

    termine di versamento fissato al giorno sedici del mese successivo

    Per i periodi anteriori alla modifica normativa, il reato omissivo istantaneo si consuma al momento della scadenza del termine utile (16 del mese successivo).

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Norme sulla prescrizione applicate per calcolare la maturazione della stessa; la Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse intervenuta in epoca anteriore alla sentenza di appello e dovesse essere dichiarata.

  • legge cosiddetta Orlando (riferita alla sospensione della prescrizione per reati commessi dopo agosto 2017)

    La sospensione prevista da tale intervento normativa non si applica se il reato si è già perfezionato anteriormente (qui il reato 2017 si è perfezionato in gennaio 2017), quindi non impedisce la maturazione della prescrizione.

  • art. 81 comma 2 c.p.

    Riferimento alla disciplina della continuazione o valutazione unitaria delle condotte; la Corte ha qualificato le omissioni successive nello stesso anno come momenti esecutivi di un reato unitario perfezionato al primo superamento della soglia.

Massime di principio

  • Dopo la depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 la soglia annua di 10.000 euro è elemento costitutivo del reato: l'illecito si perfeziona nel mese in cui il cumulo annuo omesso supera tale soglia.
  • Se la soglia è superata in un mese iniziale dell'anno, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario e non avviano un nuovo reato autonomo.
  • Per i periodi anteriori alle modifiche normative la fattispecie è da considerare reato omissivo istantaneo: il momento consumativo è il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
  • La sospensione della prescrizione legata a specifiche riforme (es. legge Orlando) non si applica se il reato si è già perfezionato prima dell'entrata in vigore o prima del termine che avrebbe provocato la sospensione.
  • Nell'accertare la prescrizione si applica la normativa piu favorevole al reo; se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata la pronuncia di estinzione deve portare all'annullamento senza rinvio.

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