Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 677/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 153 del 18 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202502027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 153 del 18 febbraio 2025, relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Opera Pia al pagamento di euro 3.240,30, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata all'ente il 3 aprile 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dal Funzionario giudiziario. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, l'ente non aveva provveduto al pagamento. È stata inoltre proposta domanda di penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato all'Opera Pia di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, ogni atto necessario per corrispondere le somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, attribuendogli il compito di compiere tutte le operazioni necessarie: stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle somme. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché, avuto riguardo al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, alla natura del credito e all'entità delle somme, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'ente e liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a renderlo effettivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta viene determinato e liquidato secondo la disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente pubblico non economico per ottenere il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inottemperanza.
  • L'esecuzione del giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme richiede, ove necessario, lo stanziamento della spesa, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, oltre al reperimento materiale delle risorse.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso, alla natura del credito e alla sua entità, risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.