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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5384/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova del 21/4/2021 lamentando la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., perché la citazione per il giudizio di appello sarebbe stata notificata al precedente difensore (Avv. Pietro Bogliolo) mentre il ricorrente aveva nominato come unico difensore per l'appello l'Avv. Marco Quadrelli. Si prospettava dunque una nullità per mancata notifica al difensore effettivamente designato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che al giudizio di appello ha partecipato il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Andrea Ciurlo, nominato con revoca di ogni precedente difensore, il quale ha chiesto la trattazione orale e non ha eccepito la mancata notifica all'Avv. Quadrelli. Pertanto l'eventuale nullità era di "regime intermedio" e resa priva di rilievo dalla revoca delle nomine precedenti; inoltre la mancata immediata eccezione da parte del nuovo difensore ha precluso l'impugnazione di tale vizio in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla notificazione delle decisioni alle parti e loro difensori; il vizio per mancata notifica è stato considerato una nullità a regime intermedio nel caso concreto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni e rappresentanza processuale; invocata dal ricorrente ma il vizio è stato ritenuto privo di rilievo ove sia intervenuta revoca della nomina del precedente difensore e il nuovo difensore non abbia eccepito tempestivamente

  • Sez. U. n. 39060 del 16/7/2009 (Aprea)

    Giurisprudenza richiamata in generale sul regime delle nullità e sulla necessità di dedurre tempestivamente le eccezioni processuali

  • Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018 (Intoppa)

    Giurisprudenza specificamente richiamata in tema di nullità derivanti da mancata notificazione al difensore e sulla preclusione all'impugnazione se non eccepita immediatamente nel grado successivo

Massime di principio

  • Se la notifica di atti processuali è stata inviata al precedente difensore ma nel frattempo è intervenuta una revoca delle nomine e una nuova nomina, il vizio può essere considerato una nullità di regime intermedio priva di rilievo se il nuovo difensore partecipa al giudizio senza eccepire tempestivamente.
  • La mancata eccezione immediata da parte del difensore che partecipa al giudizio comporta la preclusione alla deduzione del vizio nei gradi successivi, inclusa la Corte di Cassazione.
  • In situazioni analoghe il difensore che ritiene viziata la notifica deve sollevare l'eccezione tempestivamente nel primo atto utile del procedimento (anche oralmente in udienza), altrimenti il rimedio potrà essere precluso.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa processuale del ricorrente o del difensore.
  • Per evitare problemi procedurali è buona prassi comunicare formalmente la revoca dei precedenti difensori e la nuova nomina a tutte le parti e verificare la corretta notificazione degli atti prima della scadenza dei termini processuali.

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