Sentenza del 30/10/2015 n. 22250 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Notificazioni - Sanatoria nullità notifica avviso di accertamento -Raggiungimento dello scopo-- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Società I. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo la nullità della notificazione della cartella esattoriale effettuata il 18 aprile 2006 presso l'indirizzo personale del liquidatore, ma consegnata a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione e dipendente di un'altra società. La ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e degli artt. 137 e seguenti c.p.c., contestando sia la validità della notifica sia la possibilità di sanarla per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche qualora la notificazione fosse stata affetta da nullità, tale vizio fosse stato sanato con effetto ex tunc dalla tempestiva impugnazione della cartella, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo. La notifica non è stata considerata inesistente: l'art. 145 c.p.c. consente la notificazione presso il domicilio del legale rappresentante come modalità alternativa rispetto alla sede legale. La persona che aveva ricevuto l'atto, qualificandosi come addetta alla ricezione, si presumeva incaricata di ricevere atti per conto della società; non era sufficiente dimostrare che fosse dipendente di un'altra società, ma occorreva provare che non svolgesse alcun incarico per conto o nell'interesse della destinataria. La Società I. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Polis, liquidate in 5.130 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e accessori.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Il principio di raggiungimento dello scopo si applica anche agli atti del procedimento tributario. La tempestiva impugnazione dell'atto notificato sana con effetto ex tunc gli eventuali vizi della notificazione, perché dimostra che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza.
Art. 145 c.p.c.
Per le persone giuridiche, la notificazione presso il domicilio del legale rappresentante è una modalità alternativa alla notificazione presso la sede legale. La consegna a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione può essere ritenuta valida quando esista un collegamento funzionale con il destinatario.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina le notificazioni degli atti tributari, in coordinamento con le regole del codice di procedura civile. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che le modalità adottate determinassero l'inesistenza giuridica della notifica.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
Le disposizioni generali sulle notificazioni sono state applicate per valutare la regolarità della consegna della cartella e l'eventuale sanatoria dei vizi.
Massime di principio
- La tempestiva impugnazione di un atto tributario normalmente dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e sana con effetto retroattivo eventuali nullità formali.
- La nullità della notificazione deve essere distinta dall'inesistenza giuridica: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità, non per una notificazione totalmente priva degli elementi essenziali.
- Quando l'atto viene consegnato a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione presso il domicilio del destinatario, si presume l'esistenza di un incarico funzionale alla ricezione degli atti.
- Il fatto che il consegnatario sia dipendente di un soggetto diverso dal destinatario non basta, da solo, a escludere la validità della notifica; occorre provare l'assenza di qualsiasi incarico o rapporto operativo nell'interesse del destinatario.
- Eventuali omissioni relative al nome o alla qualifica del rappresentante non comportano automaticamente l'inesistenza o una nullità insanabile della notificazione, se l'atto consente comunque di individuare il destinatario e ha raggiunto la sua conoscenza.
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