Sentenza del 04/03/2015 n. 4302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo al periodo d’imposta 1 maggio 1997-30 aprile 1998. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione una svalutazione di partecipazione pari a lire 2.744.000.000, ritenendo che il prezzo di acquisto e il patrimonio netto della partecipata fossero stati influenzati da utili e dividendi fittizi, generati attraverso operazioni societarie a catena. La società sosteneva che l’avviso fosse insufficientemente motivato, poiché rinviava a un processo verbale di constatazione e ad accertamenti svolti nei confronti di altre società senza allegare tutta la relativa documentazione. La CTR aveva inoltre ritenuto non adeguatamente provata la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto valido, in linea di principio, l’avviso di accertamento motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato, senza necessità di riportare nell’avviso tutte le prove o allegare ogni documento richiamato, soprattutto considerando che il medesimo soggetto ricopriva ruoli di amministrazione e controllo nelle società coinvolte. La Corte ha inoltre censurato la CTR per avere affermato l’assenza di prova della fittizietà senza esaminare gli elementi indicati dall’Ufficio e le spiegazioni fornite in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L’avviso di accertamento deve essere motivato, ma il requisito può essere soddisfatto anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato, quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
l'avviso di accertamento ... soddisfa l'obbligo di motivazione ... ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali
La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere l’an e il quantum della pretesa tributaria. L’Amministrazione non deve necessariamente inserire nell’avviso una riproduzione dettagliata di tutte le prove utilizzate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Prevede il ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato invocato dall’Agenzia in relazione alla validità della motivazione dell’avviso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare l’omesso esame o l’insufficiente considerazione di un punto decisivo della controversia; la Corte lo ha ritenuto fondato perché la CTR non aveva esaminato gli elementi probatori e le argomentazioni dell’Ufficio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato, purché il contribuente possa comprendere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi concretamente.
- La mancata allegazione di ogni documento richiamato non determina automaticamente la nullità dell’avviso, soprattutto quando tali elementi siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente e il contenuto del rinvio sia sufficientemente individuato.
- Il giudice tributario deve esaminare in modo effettivo gli elementi probatori e le argomentazioni specificamente dedotti dall’Amministrazione; una motivazione meramente assertiva sull’assenza di prova può comportare la cassazione della sentenza.
- In presenza di operazioni societarie collegate e di soggetti con ruoli direttivi in più società, la conoscenza effettiva della documentazione e dei fatti contestati può assumere rilievo nel valutare la sufficienza della motivazione dell’accertamento.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il tributo all’Amministrazione: impone al giudice di merito un nuovo esame della validità dell’accertamento e della prova delle operazioni contestate.
Testo integrale
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