Cassazione Civile, Ordinanza n. 20896/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria promossa da una proprietaria che, nel 2004, conveniva in giudizio una società per ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio tra il proprio fondo e la strada pubblica. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, indicando come autore della chiusura del passaggio un terzo proprietario di terreni confinanti, poi chiamato in causa. In primo grado venivano accolte sia la domanda dell'attrice sia quella della convenuta nei confronti del terzo, con ordine di rimozione della rete metallica e del lucchetto. In appello, il terzo otteneva il rigetto della domanda dell'attrice, mentre prestava acquiescenza alla statuizione che lo aveva condannato su domanda della convenuta. In cassazione l'attrice proponeva tre motivi: 1) sosteneva che l'acquiescenza del terzo alla decisione favorevole alla convenuta rendesse inammissibile l'appello anche quanto alla domanda dell'attrice, perché fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto; 2) deduceva che il giudicato formatosi sull'accoglimento della domanda della convenuta avesse fatto venir meno l'interesse del terzo ad appellare anche la domanda dell'attrice; 3) denunciava vizi di motivazione per apparenza, inidoneità, perplessità e contraddittorietà. Il controricorrente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., perché conferita su foglio separato, congiunto materialmente al ricorso, ma priva di data, priva di indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato e contenente formule riferite ad attività tipiche del giudizio di merito, senza un'esplicita menzione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi di ricorso, perché ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente: la procura speciale per il ricorso per cassazione è stata ritenuta nulla in quanto redatta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, ma priva di data, priva dell'indicazione del numero e dell'anno della sentenza impugnata, e priva di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. Applicando il principio di diritto ricavato da Cass. S.U. 36057/2022, la Corte ha ritenuto che la combinazione di queste circostanze renda invalido il mandato speciale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata, in via personale tramite il difensore che aveva autenticato la procura, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
la procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere valida e speciale; la sua nullità comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 83 c.p.c.
la riforma del 1997 ha valorizzato la collocazione topografica della procura, equiparando quella su foglio separato e materialmente congiunto a quella in margine o in calce
art. 1367 c.c.
opera il principio di conservazione degli atti giuridici, imponendo nei casi dubbi un'interpretazione idonea a far produrre effetti all'atto
art. 159 c.p.c.
viene richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., a sostegno del principio di conservazione della procura
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta preclusione dell'appello e al presunto giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per sostenere acquiescenza e passaggio in giudicato della statuizione favorevole alla controparte
art. 342 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso con riferimento all'ammissibilità dell'appello
art. 110 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di prosecuzione del processo e interesse ad impugnare
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini del ricorso per cassazione, la procura speciale conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto è, in linea di principio, idonea, perché la specialità può risultare dalla collocazione topografica e non solo dal contenuto letterale.
- Il principio di conservazione impone, nei casi dubbi, di interpretare la procura nel senso che le consenta di produrre effetti; tuttavia, tale favor non opera quando dal testo e dal contesto emerga in modo complessivamente inequivoco la non riferibilità del mandato al giudizio di cassazione.
- La nullità della procura speciale per cassazione può essere dichiarata quando concorrano insieme più elementi sintomatici di genericità o di non specialità: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, mancanza della data, mancanza dell'indicazione del numero e dell'anno della decisione impugnata e assenza di un'esplicita formula di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.
- La mera presenza di formule ampie come "in ogni stato e grado" o il richiamo ad attività di merito non bastano, da soli, a escludere la specialità della procura; ciò che rileva è la valutazione complessiva del testo e delle circostanze di confezione del mandato.
- Se la procura speciale è nulla, il ricorso per cassazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna personale del difensore che abbia autenticato la procura nulla al pagamento delle spese e, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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