Tribunale, Sentenza T-176/23
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 2 July 2025. — PT Musim Mas v European Commission. — Commercial policy – Dumping – Imports of fatty acid originating in Indonesia – Definitive anti-dumping duty – Article 9(1) of Regulation (EU) 2016/1036 – Continuation of the investigation after withdrawal of the complaint – Article 2(3) and (6) of Regulation 2016/1036 – Constructed normal value – Article 9(4) of Regulation 2016/1036 – Article 21(1) of Regulation 2016/1036 – Union interest analysis – Manifest error of assessment – Error of law. — Case T-176/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di PT Musim Mas contro il regolamento che impone un dazio antidumping definitivo sugli acidi grassi originari dell’Indonesia. Vengono esclusi sia i vizi di motivazione e di buona amministrazione legati al ritiro della denuncia, sia l’errore manifesto nell’analisi dell’interesse dell’Unione. Sono inoltre confermati i criteri seguiti dalla Commissione per la costruzione del valore normale e viene dichiarato inammissibile, perché tardivo, il motivo relativo al presunto errore di cambio sulle transazioni di ICOF Europe.
Impugnazione di un regolamento antidumping su acidi grassi indonesiani: legittimità della prosecuzione del procedimento dopo il ritiro della denuncia, della valutazione dell’interesse dell’Unione, dei criteri di costruzione del valore normale e dell’uso del cambio nelle transazioni di esportazione.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: 1) se la Commissione dovesse motivare la decisione di proseguire l’inchiesta antidumping dopo il ritiro della denuncia e se vi sia stata violazione del principio di buona amministrazione per il diverso esito rispetto all’inchiesta antisovvenzioni; 2) se l’analisi dell’interesse dell’Unione ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base sia viziata da errore manifesto di valutazione; 3) se la costruzione del valore normale per taluni tipi di prodotto, mediante profitto effettivo su vendite domestiche non rappresentative, sia contraria agli articoli 2, paragrafi 3 e 6, e 9, paragrafo 4; 4) se la Commissione dovesse verificare anzitutto la possibilità di usare i prezzi di un altro esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma; 5) se l’uso di un tasso di cambio errato nelle transazioni di ICOF Europe integri violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, e/o errore manifesto di valutazione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, quando la denuncia è ritirata, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antidumping attribuisce alle istituzioni una mera facoltà di chiudere il procedimento, non un obbligo: esse non devono motivare una scelta di prosecuzione se non nei limiti imposti dalle regole applicabili, e non sono tenute ad allineare tale scelta a una futura decisione in un distinto procedimento antisovvenzioni. Inoltre, l’interesse dell’Unione può essere ritenuto favorevole all’adozione dei dazi anche senza dimostrare un effetto proporzionalmente negativo per gli utilizzatori, purché la Commissione abbia ponderato gli interessi rilevanti, dato speciale rilievo alla rimozione delle pratiche sleali e non abbia commesso un errore manifesto; i dati effettivi sulle vendite domestiche in utile possono essere usati per costruire il valore normale anche se tali vendite non sono rappresentative. Infine, la Commissione non può essere censurata per un errore di calcolo sul cambio se il relativo vizio fattuale non le è stato segnalato durante il procedimento amministrativo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, e 6 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articoli 76, lettera d), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione del dazio antidumping definitivo sugli acidi grassi originari dell’Indonesia
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da PT Musim Mas, produttore ed esportatore indonesiano, avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 con cui la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fatty acid originarie dell’Indonesia. Il Tribunale esamina cinque motivi, tutti respinti, relativi alla prosecuzione dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia, all’interesse dell’Unione, alla determinazione del valore normale e a un asserito errore di cambio.
Fatti e svolgimento dei procedimenti amministrativi
La Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping a seguito di una denuncia presentata il 18 ottobre 2021. Il periodo d’indagine sul dumping e sul pregiudizio andava dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio copriva il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine del periodo d’indagine. La ricorrente era inclusa nel campione dell’inchiesta.
Il 1° agosto 2022 la Commissione ha comunicato le conclusioni essenziali e ha proposto un dazio del 49,9%; dopo ulteriori osservazioni e comunicazioni integrative, il dazio è stato ridotto al 46,4% nel regolamento definitivo. Nel frattempo, la denuncia è stata ritirata il 24 agosto 2022, ma la Commissione ha deciso di proseguire il procedimento.
Parallelamente, era stata avviata anche un’inchiesta antisovvenzioni sul medesimo prodotto, poi terminata in seguito al ritiro della relativa denuncia e con decisione di chiusura adottata nel marzo 2023.
Primo motivo: ritiro della denuncia, motivazione e buona amministrazione
La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione, perché aveva proseguito l’inchiesta antidumping pur avendo chiuso quella antisovvenzioni. Il Tribunale ricorda che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento "può" essere terminato, salvo che ciò non sia nell’interesse dell’Unione. Ne deriva che le istituzioni hanno una facoltà, non un obbligo, di chiudere il procedimento.
Da ciò discende che la Commissione non era tenuta a spiegare perché avesse proseguito l’inchiesta antidumping. In ogni caso, il regolamento impugnato esponeva già in modo sufficiente, al considerando 68, che l’industria dell’Unione subiva un pregiudizio materiale causato da importazioni oggetto di dumping. Quanto all’inchiesta antisovvenzioni, la sua chiusura è intervenuta solo successivamente al regolamento impugnato; non vi era quindi alcuna contraddizione giuridicamente rilevante al momento dell’adozione del dazio antidumping.
Il motivo è stato quindi respinto anche sotto il profilo del principio di buona amministrazione, poiché la decisione di concludere un distinto procedimento antisovvenzioni non imponeva di allineare la decisione antidumping in assenza di una base normativa che lo richiedesse.
Secondo motivo: interesse dell’Unione e presunto errore manifesto di valutazione
La ricorrente contestava la conclusione secondo cui l’imposizione dei dazi era nell’interesse dell’Unione, lamentando che la Commissione non avesse dimostrato l’interesse dell’industria dell’Unione né quello degli utilizzatori. Il Tribunale richiama l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base: la valutazione dell’interesse dell’Unione comporta una ponderazione globale di tutti gli interessi in gioco, con speciale considerazione per l’esigenza di eliminare gli effetti distorsivi del dumping lesivo e di ripristinare la concorrenza effettiva.
Il controllo giurisdizionale è limitato all’errore manifesto, dato il largo margine di discrezionalità della Commissione in presenza di valutazioni economiche complesse. Inoltre, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 7, le informazioni fornite dalle parti devono essere supportate da elementi di prova concreti.
Interesse dell’industria dell’Unione
La Commissione aveva rilevato che l’industria dell’Unione, composta da 15 imprese, aveva subito pregiudizi materiali consistenti in compressione dei prezzi, redditività insufficiente, peggioramento del cash flow, riduzione della quota di mercato, caduta di produzione, produttività, vendite e occupazione. Aveva inoltre ritenuto che i dazi avrebbero consentito di recuperare livelli di redditività sostenibili, rafforzare gli investimenti e ripristinare una posizione competitiva sul mercato.
La ricorrente faceva leva sul ritiro della denuncia e su osservazioni di KLK Emmerich GmbH, ritenendoli indice di opposizione dell’industria dell’Unione ai dazi. Il Tribunale esclude che tali elementi costituiscano prova sufficiente: il ritiro della denuncia era formulato in modo troppo generico e, per di più, pochi giorni prima la stessa parte aveva ribadito la necessità di imporre misure antidumping. Le osservazioni di KLK erano inoltre non suffragate da prove e risultavano persino contraddette da un documento prodotto in seguito, la cui contestazione da parte della ricorrente è stata dichiarata tardiva e quindi irricevibile.
Interesse degli utilizzatori
Quanto agli utilizzatori, il Tribunale sottolinea che l’articolo 21 richiede una ponderazione complessiva, ma attribuisce priorità, in linea di principio, all’esigenza di ripristinare la concorrenza leale sul mercato. Non è necessario che le misure siano assenti di qualunque impatto sugli utilizzatori; basta che non abbiano un effetto sproporzionato.
La Commissione aveva esaminato importatori, distributori, utilizzatori e fornitori, concludendo che i dazi non avrebbero avuto un effetto sproporzionato. Le critiche della ricorrente non hanno scalfito tale valutazione: molte affermazioni degli utilizzatori contrari alle misure non erano corroborate da dati e la maggior parte di essi non aveva cooperato pienamente all’inchiesta. Il Tribunale rileva inoltre che solo una minoranza di piccoli utilizzatori aveva fornito risposte complete al questionario e che le informazioni disponibili indicavano, per i grandi operatori, una capacità economica tale da assorbire l’impatto delle misure.
Il secondo motivo è quindi respinto integralmente.
Terzo motivo: costruzione del valore normale per due tipi di prodotto venduti in quantità non rappresentative
La ricorrente contestava la costruzione del valore normale di due tipi di prodotto esportati nell’Unione ma venduti in quantità non rappresentative sul mercato indonesiano. Sosteneva che la Commissione avesse usato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, margini di profitto eccessivi e irragionevoli, ricavati da vendite domestiche troppo esigue per essere considerate rappresentative.
Il Tribunale ricorda la struttura dell’articolo 2 del regolamento di base: il valore normale è normalmente basato sui prezzi interni; se non vi sono vendite sufficienti o rappresentative, esso va costruito sulla base dei costi di produzione, delle spese e di un margine di profitto ragionevole. Il primo comma dell’articolo 2, paragrafo 6, impone di basarsi, in via principale, sui dati effettivi relativi alle vendite interne in normale commercio del produttore sottoposto a inchiesta. La rappresentatività delle vendite ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, non è però condizione necessaria per utilizzare quei dati, purché le vendite siano effettivamente in normale commercio.
Il Tribunale respinge quindi la tesi secondo cui il profitto tratto da vendite non rappresentative sarebbe, per ciò solo, irragionevole. La distinzione decisiva è tra rappresentatività e normalità commerciale: vendite di volume ridotto ma profittevoli e in normale commercio possono essere usate per costruire il valore normale. Le critiche fondate sul confronto con il margine minimo di profitto dell’industria dell’Unione o con una diversa pratica amministrativa in un precedente caso biodiesel non sono accolte, perché la legalità va valutata sulla base delle norme vigenti e non di prassi precedenti.
Inoltre, la ricorrente proponeva, in via subordinata, che il profitto dovesse essere calcolato su tutte le vendite interne profittevoli del prodotto simile, e non solo sui singoli tipi di prodotto. Anche questa impostazione è respinta: il metodo per tipo di prodotto è coerente con la comparazione equa richiesta per il calcolo del dumping e consente di riflettere correttamente l’entità del dumping. Il Tribunale conclude che il terzo motivo è infondato, compresa la censura relativa all’articolo 9, paragrafo 4.
Quarto motivo: prodotti non venduti sul mercato interno e uso dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
La ricorrente sosteneva che, per cinque tipi di prodotto esportati nell’Unione ma non venduti sul mercato interno, la Commissione avrebbe dovuto prima verificare se fosse possibile determinare il valore normale sulla base dei prezzi di altri produttori o venditori, in particolare di Wilmar, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.
Il Tribunale osserva che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 3, stabiliscono una gerarchia: prevale il metodo basato sulle vendite interne, mentre la costruzione del valore normale è una deroga applicabile quando manchino vendite sufficienti o comparabili. Nel caso concreto, la Commissione aveva già indicato nel final disclosure e nel regolamento definitivo che, in mancanza di vendite interne pertinenti o di un prodotto sufficientemente comparabile, aveva proceduto alla costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la Commissione aveva informato la ricorrente dei dati e del metodo impiegato, cioè degli elementi essenziali ai fini dell’articolo 20, paragrafo 2. Non era invece necessario indicare anche la verifica negativa della disponibilità di dati alternativi, trattandosi di un’informazione che, per definizione, non poteva essere usata per fondare il dazio. Il quarto motivo è quindi respinto.
Quinto motivo: tasso di cambio applicato alle transazioni di ICOF Europe
L’ultimo motivo riguardava 11 transazioni di ICOF Europe, per le quali la ricorrente contestava l’uso di un tasso di cambio pari a 1,00 per convertire alcuni valori monetari nella valuta del paese esportatore. Secondo la ricorrente, ciò aveva gonfiato il margine di dumping di 0,31% e reso il dazio illegittimamente superiore al margine effettivo.
Il Tribunale chiarisce che la legalità di un atto va valutata sulla base dei fatti e delle informazioni disponibili alla Commissione al momento dell’adozione. Un ricorrente non può invocare per la prima volta davanti al giudice un errore di fatto che non sia stato segnalato nel corso del procedimento amministrativo, se ciò avrebbe consentito alla Commissione di correggerlo. Nel caso di specie, la ricorrente aveva avuto due occasioni per contestare i dati forniti nel final disclosure e nell’ulteriore divulgazione, ma non aveva mai segnalato l’asserito errore di cambio.
Inoltre, il Tribunale precisa che l’articolo 9, paragrafo 4, non disciplina il metodo di calcolo del margine di dumping; pertanto, non può essere invocato per trasformare un errore fattuale in un errore di diritto. Il motivo è dichiarato inammissibile/infondato nella parte in cui mira a far valere per la prima volta un errore di fatto, e comunque respinto.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna PT Musim Mas alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi applicati
La sentenza conferma in particolare che:
- il ritiro della denuncia non impone la chiusura automatica dell’inchiesta antidumping;
- l’interesse dell’Unione richiede una ponderazione globale, con speciale rilievo alla rimozione delle distorsioni da dumping lesivo;
- la Commissione può utilizzare profitti effettivi derivanti da vendite interne in normale commercio anche se non rappresentative;
- il ricorrente deve contestare tempestivamente gli errori fattuali nel procedimento amministrativo, altrimenti non può introdurli per la prima volta in giudizio.
Come è indicizzato
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