Tribunale, Sentenza T-187/23
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 2 July 2025. — PT Permata Hijau Palm Oleo and PT Nubika Jaya v European Commission. — Commercial policy – Dumping – Imports of fatty acid originating in Indonesia – Definitive anti-dumping duty – Article 17(3) of Regulation (EU) 2016/1036 – Request for individual examination – Unduly burdensome – Article 9(1) of Regulation 2016/1036 – Continuation of the investigation after withdrawal of the complaint – Article 3(2) of Regulation 2016/1036 – Article 9(2) and (4) of Regulation 2016/1036 – Injury analysis – Article 21(1) of Regulation 2016/1036 – Union interest analysis – Manifest error of assessment – Error of law. — Case T-187/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di due esportatori indonesiani contro il regolamento che ha imposto dazi antidumping definitivi sugli acidi grassi originari dell'Indonesia. La Corte ritiene legittimo il rifiuto dell'esame individuale, perché avrebbe aggravato in modo sproporzionato un'inchiesta già complessa e vicina ai termini finali. Conferma inoltre che il ritiro della denuncia non imponeva alla Commissione di chiudere il procedimento, né escludeva da solo dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione.
Ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia: legittimità del rigetto dell'esame individuale e della prosecuzione dell'inchiesta dopo il ritiro della denuncia.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse: 1) respingere la richiesta di esame individuale ex articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 ritenendo che fosse eccessivamente onerosa per la complessità dell'inchiesta e per i tempi residui; 2) proseguire l'inchiesta antidumping e imporre dazi nonostante il ritiro della denuncia da parte del denunciante; 3) considerare comunque sussistenti il pregiudizio, l'interesse dell'Unione e i presupposti dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, anche alla luce degli articoli 3, 21 e delle corrispondenti disposizioni dell'Accordo antidumping WTO.
Principio di diritto
In un'inchiesta antidumping limitata mediante campionamento, la Commissione può rifiutare l'esame individuale dei produttori/esportatori non campionati quando, tenuto conto della complessità complessiva dell'inchiesta, della struttura societaria dei richiedenti e del tempo residuo, tali esami renderebbero il lavoro eccessivamente oneroso e ostacolerebbero la conclusione dell'inchiesta in tempo utile; il numero in sé delle richieste non è l'unico criterio rilevante. Inoltre, il ritiro della denuncia non obbliga la Commissione a chiudere il procedimento: essa può proseguire l'inchiesta e imporre dazi se, sulla base di prove positive, risultano dumping, pregiudizio materiale e interesse dell'Unione a intervenire; il ritiro della denuncia è un elemento procedurale non decisivo di per sé per escludere il pregiudizio o l'interesse dell'Unione, salvo sia corroborato da evidenze concrete.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 3, 5 e 6, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 9, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafo 9, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 7, paragrafi 2a, 2b e 2c, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafi 1, 2, 4 e 6, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 21, paragrafi 1 e 7, regolamento (UE) 2016/1036
- Accordo antidumping WTO (Accordo di attuazione dell'articolo VI del GATT 1994), articoli 2.2.2(ii), 5.7 e 5.8
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/617
Dazi antidumping sugli acidi grassi originari dell'Indonesia e legittimità del regolamento di esecuzione 2023/111
Il Tribunale, nella causa T-187/23, decide sul ricorso di annullamento proposto da due produttori/esportatori indonesiani contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/111, con cui la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fatty acid originari dell'Indonesia. La controversia riguarda soprattutto il rigetto di una richiesta di esame individuale ex articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e la scelta della Commissione di proseguire l'inchiesta dopo il ritiro della denuncia.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La Commissione aveva avviato l'inchiesta antidumping su denuncia di un coalizione di operatori dell'industria dell'Unione. L'inchiesta riguardava il periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021, mentre l'analisi delle tendenze di pregiudizio copriva il periodo 1 gennaio 2018 - fine del periodo di indagine. I ricorrenti, non inclusi nel campione degli esportatori, avevano chiesto un esame individuale del loro margine di dumping.
La Commissione aveva selezionato due campioni: uno per i produttori dell'Unione e uno per gli esportatori indonesiani. Dopo la presentazione delle osservazioni e delle prime divulgazioni finali, la Commissione aveva inizialmente previsto un dazio del 32,9% per le società non campionate che cooperavano, poi lo aveva ridotto al 31,4% e infine al 26,6%. Nel frattempo, la denuncia era stata ritirata, ma la Commissione aveva deciso di portare comunque l'inchiesta a conclusione.
Quadro normativo rilevante
La sentenza interpreta in particolare:
- l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036, sull'esame individuale dei produttori/esportatori non campionati;
- l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, sul ritiro della denuncia, la terminazione dell'inchiesta e l'adozione di dazi definitivi;
- gli articoli 3 e 21 del regolamento di base, rispettivamente su pregiudizio e interesse dell'Unione;
- l'articolo 7, paragrafi 2a e 2b, sulla regola del dazio inferiore e sulle distorsioni delle materie prime;
- l'articolo 6, paragrafo 1, sul trattamento delle informazioni successive al periodo di indagine. Il Tribunale richiama anche le pertinenti disposizioni dell'Accordo antidumping WTO, in particolare gli articoli 5.7, 5.8 e 6.10.2.
Primo motivo: rigetto della richiesta di esame individuale
Il Tribunale respinge il primo motivo, articolato in tre censure.
Complessità dell'inchiesta e criterio dell'onerosità eccessiva
La Corte osserva che l'articolo 17, paragrafo 3, non si limita a guardare al mero numero delle richieste di esame individuale. Il criterio decisivo è duplice:
- se l'esame individuale, in concreto, renderebbe il lavoro della Commissione eccessivamente oneroso;
- se ciò impedirebbe di completare l'inchiesta in tempo utile.
Secondo il Tribunale, tale valutazione deve tener conto della portata complessiva e della complessità dell'inchiesta già in corso sul campione, oltre che del lavoro aggiuntivo e del tempo supplementare che l'esame individuale richiederebbe. La complessità delle strutture societarie dei richiedenti è rilevante perché determina il volume di dati da verificare, il numero di soggetti collegati da esaminare e le eventuali verifiche in loco necessarie.
Il Tribunale ritiene quindi legittimo che la Commissione abbia considerato, da un lato, la struttura articolata del gruppo Permata e di Unilever Indonesia e, dall'altro, l'elevata complessità dell'intera inchiesta, già appesantita dall'esame dei gruppi campionati, dalle verifiche in loco e dalle questioni sostanziali emerse nel fascicolo.
Nessun obbligo di accogliere la sola richiesta residua
La Corte respinge anche la tesi secondo cui, una volta rimasta una sola richiesta di esame individuale, la Commissione avrebbe perso ogni margine di discrezionalità. L'articolo 17, paragrafo 3, non impone un automatismo in favore del richiedente residuo, poiché la valutazione deve comunque considerare il complesso dell'inchiesta, l'entità del lavoro aggiuntivo e i vincoli temporali.
Nessun manifesto errore di valutazione
Quanto al dedotto manifesto errore di valutazione, il Tribunale afferma che la Commissione aveva adeguatamente motivato l'impossibilità di svolgere l'esame individuale entro i termini: l'inchiesta presentava già numerosi profili complessi, tra cui la definizione del prodotto, l'analisi delle distorsioni delle materie prime ex articolo 7, paragrafo 2a, e l'esame dell'interesse dell'Unione. Il Tribunale ritiene irrilevante il confronto con pratiche precedenti della Commissione, perché la legittimità del regolamento deve essere valutata solo alla luce delle norme applicabili e dei fatti del caso concreto.
Secondo motivo: prosecuzione dell'inchiesta nonostante il ritiro della denuncia
Anche il secondo motivo è respinto in ogni sua parte.
Il ritiro della denuncia non impone la chiusura automatica del procedimento
Il Tribunale chiarisce che l'articolo 9, paragrafo 1, usa il verbo "may" e consente alla Commissione di terminare il procedimento dopo il ritiro della denuncia, ma non le impone di farlo. La terminazione è esclusa se non è nell'interesse dell'Unione; viceversa, la prosecuzione non è subordinata alla dimostrazione che essa sia di per sé nell'interesse dell'Unione. La Commissione, quindi, poteva proseguire l'inchiesta e non era tenuta a chiuderla solo perché la denuncia era stata ritirata.
Il ritiro della denuncia non incide di per sé su dumping e pregiudizio
Il Tribunale sottolinea che gli articoli 3 e 9 del regolamento di base esigono un accertamento oggettivo e fondato su prove positive del dumping, del pregiudizio e del nesso causale. Il semplice ritiro della denuncia non è un elemento economico idoneo, da solo, a smentire il pregiudizio, soprattutto quando il denunciante, pochi giorni prima, aveva reiterato nelle osservazioni finali la richiesta di misure antidumping e aveva evidenziato la persistenza del danno.
Il Tribunale considera dunque infondata l'argomentazione secondo cui il ritiro della denuncia avrebbe dimostrato, in sé, l'assenza di pregiudizio o l'inutilità delle misure.
L'interesse dell'Unione va valutato autonomamente
Quanto all'articolo 21, il Tribunale ricorda che la valutazione dell'interesse dell'Unione è autonoma e prospettica: la Commissione deve ponderare gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori, nonché l'esigenza di eliminare gli effetti distorsivi del dumping e ripristinare la concorrenza effettiva. Il ritiro della denuncia può essere considerato solo se le ragioni addotte consentono di apprezzare le conseguenze probabili dell'adozione o della mancata adozione dei dazi. Nel caso concreto, la motivazione del ritiro era troppo vaga e non supportata da elementi economici verificabili.
Pregiudizio materiale: valutazione economica e dati del fascicolo
Il Tribunale esamina in dettaglio gli indicatori di pregiudizio e conclude che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto.
La Corte osserva che, pur avendo alcuni indicatori mostrato un miglioramento nella parte finale del periodo considerato, l'analisi del pregiudizio deve riguardare l'intero periodo, non solo il periodo di indagine. Inoltre, non è necessario che tutti gli indicatori evolvano negativamente: ciò che conta è la valutazione complessiva e materiale del danno.
Nel caso concreto, la Commissione aveva rilevato, tra l'altro:
- una diminuzione di produzione, capacità, utilizzazione della capacità, vendite e quota di mercato;
- un calo dell'occupazione e della produttività;
- una redditività insufficiente nel medio-lungo periodo, con perdite in alcuni anni del periodo considerato;
- un ritorno sugli investimenti non adeguato;
- una limitata capacità di investire e di mantenere la competitività.
Il Tribunale ritiene che il miglioramento di alcuni indici alla fine del periodo, anche se reale, non fosse sufficiente a smentire il pregiudizio materiale complessivamente accertato.
Interesse dell'Unione: utenti, rischio di approvvigionamento e dati post-periodo
Il Tribunale approva in larga misura l'analisi della Commissione sull'interesse dell'Unione.
Sui commenti degli utilizzatori, la Corte rileva che molti non erano pienamente verificabili o non erano supportati da prove concrete; la Commissione aveva potuto utilizzare anche dati pubblici che mostravano l'elevata redditività di grandi gruppi utilizzatori, riducendo il rischio di un impatto sproporzionato. Per i soggetti di minori dimensioni, la Commissione aveva riconosciuto che l'impatto poteva essere più sensibile, ma aveva ritenuto che fosse mitigato dalla disponibilità di forniture alternative, dalla possibilità di approvvigionamento nell'Unione o da paesi terzi e dagli strumenti doganali disponibili.
Il Tribunale censura però un passaggio della motivazione della Commissione nella parte in cui questa aveva richiamato l'articolo 6, paragrafo 1, per escludere in linea di principio le informazioni successive al periodo di indagine nell'ambito dell'articolo 21. Tale errore di diritto non incide tuttavia sulla legittimità del regolamento, perché la Commissione aveva comunque esaminato il merito delle allegazioni e le aveva respinte per mancanza di prove.
Ragione decisiva del rigetto del ricorso
In definitiva, il Tribunale afferma che:
- la Commissione poteva rifiutare l'esame individuale, perché il suo svolgimento avrebbe aggravato eccessivamente un'inchiesta già complessa e a ridosso dei termini finali;
- il ritiro della denuncia non obbligava a chiudere il procedimento, né provava di per sé l'assenza di dumping, pregiudizio o interesse dell'Unione a intervenire;
- la valutazione del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione era sufficientemente motivata e non viziata da errore manifesto.
Per tali ragioni, il ricorso è integralmente respinto e le ricorrenti sono condannate alle spese.
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