Tribunale, Sentenza T-289/24
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2025. — Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) e Munhowen SA contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande – Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Richiesta di rinvio alla Commissione, da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non competente a norma della legislazione nazionale, ad esaminare l’operazione di concentrazione – Decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione – Termine per la presentazione della richiesta di rinvio – Nozione di "concentrazione resa nota" – Informazione delle imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Regime linguistico – Termine per la notificazione della decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Rischio di incidere significativamente sulla concorrenza – Adeguatezza del rinvio. — Causa T-289/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Brasserie Nationale e Munhowen contro la decisione con cui la Commissione ha accettato il rinvio, da parte dell’Autorità lussemburghese della concorrenza, dell’acquisizione di Boissons Heintz. La sentenza chiarisce in modo rilevante la nozione di concentrazione "resa nota" ai fini del termine di 15 giorni dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 e conferma il potere discrezionale della Commissione nell’accogliere il rinvio. Pur riconoscendo una violazione del regolamento n. 1 per la prima comunicazione in inglese, il Tribunale esclude l’annullamento in assenza di un concreto pregiudizio.
Controllo delle concentrazioni: legittimità della decisione della Commissione che accoglie, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, il rinvio lussemburghese dell’acquisizione Brasserie Nationale/Boissons Heintz
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente accolto la richiesta di rinvio dell’Autorità lussemburghese ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, in particolare quanto: alla lingua della comunicazione iniziale; al rispetto del termine di 15 giorni lavorativi per presentare la richiesta; al contenuto e alla tempestività dell’informazione alle imprese interessate; alla necessità di notificazione della decisione; alla tutela dei diritti di difesa; e alla sussistenza delle condizioni sostanziali del rinvio, cioè pregiudizio per il commercio tra Stati membri, rischio di incidenza significativa sulla concorrenza in Lussemburgo e adeguatezza del rinvio.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, per l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, la concentrazione "resa nota" allo Stato membro deve essere comunicata mediante trasmissione attiva di informazioni sufficienti a consentire una valutazione preliminare delle condizioni del rinvio; la semplice conoscenza dell’operazione non basta. Ha inoltre affermato che la Commissione, pur violando il regime linguistico inviando in inglese la prima lettera di informazione a un’impresa stabilita in Lussemburgo, non deve annullare la decisione se non è dimostrato alcun pregiudizio concreto per le imprese. Nel merito, ha ritenuto non viziata da errore manifesto la valutazione secondo cui l’operazione poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri e incidere significativamente sulla concorrenza in Lussemburgo, sicché la Commissione poteva legittimamente accettare il rinvio, tenendo conto anche dell’assenza in Lussemburgo di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3 del regolamento n. 1
- Articolo 57 dell’accordo SEE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CE) n. 4064/89
- Regolamento (CE) n. 1310/97
- Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (2005/C 56/02)
- Orientamenti relativi all’articolo 22 (2021/C 113/01)
- Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali (2004/C 31/03)
- Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali (2008/C 265/07)
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (2024/C 1645/01)
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 19, terzo comma
Controllo delle concentrazioni: rinvio lussemburghese alla Commissione nel caso Brasserie Nationale/Boissons Heintz
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione con cui la Commissione ha accolto, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004, la richiesta dell’Autorità garante della concorrenza del Lussemburgo di esaminare un’acquisizione priva di dimensione europea e non notificabile in Lussemburgo per assenza di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni. Il Tribunale esamina sia questioni procedurali sia il merito della valutazione preliminare della Commissione sulla rilevanza concorrenziale dell’operazione.
Fatti e procedimento
Brasserie Nationale, attiva nella produzione di birra e acqua minerale, controlla integralmente Munhowen, distributore all’ingrosso di bevande in Lussemburgo e nelle regioni limitrofe. Munhowen ha acquisito il controllo esclusivo di Boissons Heintz, anch’essa attiva nella distribuzione all’ingrosso di bevande in Lussemburgo. L’operazione è stata resa pubblica il 31 gennaio 2024 e non aveva dimensione europea; inoltre, in Lussemburgo non esiste un regime nazionale di notifica delle concentrazioni.
La Brasserie Nationale aveva informato l’ACL già il 22 dicembre 2023 e poi il 10 gennaio 2024 dell’intenzione di acquisire Boissons Heintz. Successivamente, terzi hanno fornito informazioni dal 17 gennaio 2024 in avanti e, il 7 febbraio 2024, l’ACL ha chiesto il rinvio alla Commissione. Quest’ultima ha informato le autorità degli altri Stati membri e le imprese interessate l’8 febbraio 2024, ha poi inviato una traduzione francese della lettera di informazione il 14 febbraio 2024, ha ricevuto osservazioni della Brasserie Nationale il 22 e il 29 febbraio 2024 e ha adottato la decisione di accoglimento del rinvio il 14 marzo 2024.
Motivi di ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto otto motivi: violazione del regime linguistico; inosservanza del termine di 15 giorni lavorativi per la richiesta di rinvio; violazione del termine dell’articolo 22, paragrafo 2; comunicazione tardiva della decisione; violazione dei diritti della difesa, della parità delle armi, della lealtà procedimentale e del legittimo affidamento; assenza di pregiudizio per il commercio tra Stati membri; assenza di rischio di incidenza significativa sulla concorrenza in Lussemburgo; irrilevanza delle considerazioni sull’adeguatezza del rinvio.
Rappresentanza processuale
Il Tribunale rileva d’ufficio che l’avvocato che ha firmato il ricorso era presidente del consiglio di amministrazione della Brasserie Nationale, posizione incompatibile con l’indipendenza richiesta dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto. Tuttavia, la circostanza non incide sulla causa poiché le ricorrenti erano comunque rappresentate anche da altro avvocato conforme ai requisiti statutari.
Regime linguistico: violazione del regolamento n. 1 ma senza annullamento
La Commissione aveva inviato alla Brasserie Nationale la lettera di informazione in inglese. Il Tribunale considera tale lettera un "testo" ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1 e afferma che, essendo la società stabilita in Lussemburgo, il testo avrebbe dovuto essere redatto in francese, unica lingua ufficiale pertinente per il luogo della sede sociale. Vi è dunque violazione del regolamento n. 1.
Tuttavia, la giurisprudenza richiamata richiede che l’uso di una lingua errata abbia causato un pregiudizio concreto alla parte. Nel caso di specie, dopo il primo contatto, il procedimento si è svolto in francese, la Commissione ha inviato una traduzione francese meno di una settimana dopo, le osservazioni sono state depositate in francese e l’avviso successivo in inglese non conteneva informazioni sostanziali. Mancando un pregiudizio effettivo, la violazione linguistica non comporta annullamento.
Termine di 15 giorni per la richiesta di rinvio e nozione di concentrazione "resa nota"
Il Tribunale interpreta l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, nel senso che il termine decorre quando la concentrazione è stata resa nota allo Stato membro mediante trasmissione attiva di informazioni pertinenti sufficienti a consentire una valutazione preliminare delle condizioni del rinvio. Non basta la mera conoscenza dell’esistenza dell’operazione, né grava sull’autorità nazionale un dovere di ricerca attiva delle informazioni.
La Corte valorizza l’interpretazione letterale, tenendo conto delle divergenze tra le versioni linguistiche, quella storica, contestuale e teleologica, oltre che del principio di certezza del diritto. La soluzione evita un "obbligo di notifica mascherato" perché non richiede un dossier completo, ma solo informazioni sufficienti a una prima valutazione. L’onere di far decorrere il termine grava sui partecipanti all’operazione o su chi trasmetta tali informazioni, non sull’autorità che deve attenderle.
Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno dimostrato che, prima del 17 gennaio 2024, l’ACL avesse ricevuto informazioni sufficienti per procedere alla valutazione preliminare. La riunione del 10 gennaio 2024 viene ritenuta insufficiente, perché non accompagnata da dettagli concreti sull’operazione; risultano invece decisive le informazioni provenute da terzi dal 17 gennaio. Ne consegue che la richiesta del 7 febbraio 2024 era tempestiva.
Informazione alle imprese interessate ex articolo 22, paragrafo 2
Il Tribunale precisa che la Commissione deve informare senza ritardo le autorità competenti e le imprese interessate della richiesta di rinvio, mediante informazioni che contengano gli elementi essenziali della richiesta e consentano a chi le riceve di valutare se aderire o presentare osservazioni. Non è invece richiesto un formato specifico, né la trasmissione integrale della richiesta.
Nel caso di specie, la lettera dell’8 febbraio 2024 soddisfaceva tali requisiti, essendo stata inviata il giorno successivo alla ricezione della richiesta e contenendo una sintesi delle ragioni del rinvio. È irrilevante che la copia integrale sia stata trasmessa soltanto il 26 febbraio 2024.
Comunicazione della decisione di accoglimento e natura del procedimento
La decisione impugnata è stata comunicata alle ricorrenti il giorno stesso dell’adozione, il 14 marzo 2024. Il Tribunale osserva che la decisione era indirizzata all’ACL, non alle imprese interessate, e che il procedimento di rinvio ex articolo 22 è un procedimento tra Stato membro e Commissione. Perciò non esisteva un obbligo di notificazione della decisione alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE. La doglianza sulla tardività della comunicazione è quindi respinta.
Diritti della difesa, parità delle armi e legittimo affidamento
Le censure relative alla mancata audizione preventiva da parte dell’ACL e alla presunta omissione di misure volte a impedire il closing sono dichiarate inoperanti nei confronti della Commissione, perché riguardano il comportamento dell’autorità nazionale, non dell’istituzione dell’Unione. Il Tribunale ricorda che eventuali violazioni procedurali nazionali devono essere contestate davanti ai giudici nazionali e non possono, di per sé, inficiarne la decisione di rinvio.
Quanto alla Commissione, la Brasserie Nationale è stata informata della richiesta e ha presentato osservazioni in due occasioni prima della decisione. Nessuna assicurazione precisa e incondizionata è stata dimostrata ai fini del legittimo affidamento. I motivi sono quindi respinti.
Pregiudizio per il commercio tra Stati membri
Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 22, la concentrazione non deve avere dimensione europea; è sufficiente che possa influire in modo percettibile sui flussi di scambio tra Stati membri. La Commissione deve compiere una valutazione prospettica, connessa al mercato e alle condizioni di accesso, ma nei limiti del margine di discrezionalità tecnica che le riconosce il regolamento.
Nel caso concreto, la Commissione ha considerato la rilevanza delle importazioni nel mercato lussemburghese, la forte posizione delle parti sul mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande e di birra nel canale CHR/on-trade e l’integrazione verticale della Brasserie Nationale nella produzione di birra. Da ciò ha desunto che l’operazione poteva rendere più difficile l’accesso al mercato per produttori stabiliti in altri Stati membri privi di una rete distributiva locale. Il Tribunale non ravvisa errore manifesto di valutazione.
Rischio di incidenza significativa sulla concorrenza in Lussemburgo: effetti orizzontali
Per gli effetti orizzontali, il Tribunale approva l’analisi preliminare della Commissione sui mercati della distribuzione all’ingrosso di bevande e di birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo. Le quote combinate molto elevate, il numero limitato di concorrenti con quote marginali, l’assenza di attori internazionali sul mercato, la forte sovrapposizione dei portafogli di marchi, il limitato potere di acquisto dei clienti e le barriere all’ingresso giustificano la conclusione che l’operazione rischiava di produrre effetti non coordinati.
Il Tribunale respinge anche le critiche sulla delimitazione del mercato della birra, osservando che la Commissione poteva usarla in via preliminare senza pregiudicare l’indagine approfondita successiva. Rileva inoltre che gli argomenti delle ricorrenti non dimostrano un errore manifesto di valutazione nella considerazione degli effetti potenziali dell’operazione.
Rischio di incidenza significativa sulla concorrenza: effetti non orizzontali
Quanto agli effetti non orizzontali, il Tribunale conferma la possibilità di una preclusione della clientela: la nuova entità avrebbe potuto usare la propria posizione nei mercati distributivi a valle per favorire la birra prodotta o fornita dalla Brasserie Nationale, sottraendo sbocchi ai concorrenti a monte. La Commissione ha correttamente considerato la capacità di preclusione, l’incentivo economico a perseguirla e l’impatto negativo potenziale sul mercato a monte e sul settore della birra in generale.
Il punto decisivo è la combinazione tra forte posizione a valle e quota significativa a monte della Brasserie Nationale, insieme alla mancanza di alternative credibili. Le argomentazioni fondate sulla presenza di grandi gruppi internazionali non bastano, perché non escludono effetti negativi per operatori più piccoli o per il mercato nel suo complesso.
Adeguatezza del rinvio e margine di discrezionalità
Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto considerare l’adeguatezza del rinvio. L’articolo 22 attribuisce alla Commissione un potere discrezionale: anche quando le condizioni formali e sostanziali sono soddisfatte, essa "può" accogliere il rinvio, non deve farlo necessariamente. È quindi legittimo tener conto del fatto che il Lussemburgo non dispone di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni e che, in assenza di rinvio, l’operazione non sarebbe sottoposta ad alcun controllo concentrativo.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Brasserie Nationale e Munhowen alle spese, salvo quelle sostenute dagli intervenienti, che restano a loro carico.
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