Tribunale, Sentenza T-618/23
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025. — ZY contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/394/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso all’inglese e al francese – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio. — Causa T-618/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di una candidata esclusa dall’elenco di riserva di un concorso EPSO per investigatori antifrode (AD 7). Ritiene ricevibile e fondata l’eccezione di illegittimità contro la clausola del bando che limitava la seconda lingua a inglese e francese. La Commissione non ha dimostrato che tale restrizione fosse necessaria e proporzionata alle esigenze del servizio, nonostante l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni.
Annullamento della decisione di esclusione da un elenco di riserva in un concorso EPSO per illegittimità della limitazione della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese.
La questione giuridica
Se la limitazione del bando di concorso che imponeva l’inglese o il francese come unica seconda lingua per le prove del centro di valutazione fosse ricevibile come eccezione di illegittimità e, in caso affermativo, se fosse giustificata da un interesse del servizio e compatibile con il divieto di discriminazione fondata sulla lingua e con il regime linguistico dell’Unione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la limitazione, in un concorso dell’Unione, della scelta della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese costituisce una discriminazione fondata sulla lingua vietata in linea di principio dall’articolo 1 quinquies dello Statuto; essa può essere mantenuta solo se l’istituzione dimostra, con elementi concreti e verificabili, che tale restrizione è oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Nel caso di specie, la Commissione non ha fornito prova sufficiente che le funzioni di investigatore antifrode richiedessero imperativamente e in modo esclusivo l’uso di tali due lingue, sicché la decisione di non iscrivere la candidata nell’elenco di riserva è stata annullata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Limitazione della seconda lingua nel concorso EPSO/AD/394/21
La sentenza riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una candidata a un concorso generale EPSO per l’assunzione di amministratori AD 7 nel settore antifrode. Il Tribunale, Decima Sezione, era chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione giudicatrice, confermata in riesame, di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva.
Fatti e svolgimento della procedura
La ricorrente aveva partecipato al concorso EPSO/AD/394/21, pubblicato il 7 ottobre 2021, scegliendo l’italiano come lingua 1 e l’inglese come lingua 2. Il concorso prevedeva quattro fasi, incluse prove al centro di valutazione svolte nella lingua 2 scelta dal candidato, ma con la possibilità di scegliere soltanto inglese o francese come seconda lingua.
Dopo aver superato le prime fasi e le prove a scelta multipla, la candidata aveva partecipato alle prove del centro di valutazione. In seguito, la commissione giudicatrice le aveva notificato la mancata iscrizione nell’elenco di riserva per insufficienza dei punteggi ottenuti nelle prove del centro di valutazione: 39/80 per le competenze generali, contro una soglia di 40/80, e 112/180 complessivi, a fronte di almeno 118/180 richiesti ai candidati prescelti. La domanda di riesame era stata respinta il 2 dicembre 2022 e il reclamo amministrativo era stato poi rigettato implicitamente.
Oggetto del ricorso
In via preliminare, il Tribunale ha chiarito che l’atto impugnabile era solo la decisione di rigetto della domanda di riesame, poiché tale decisione sostituiva quella iniziale della commissione giudicatrice. Ha inoltre escluso che la decisione implicita di rigetto del reclamo avesse portata autonoma.
La ricorrente deduceva sette motivi, ma il Tribunale ha ritenuto assorbente il primo, relativo all’illegittimità del bando di concorso. In particolare, essa contestava la clausola che limitava la seconda lingua a inglese e francese e quella che imponeva di usare la lingua 2 nelle comunicazioni con l’EPSO.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
La Commissione sosteneva che mancasse uno stretto collegamento tra la decisione di esclusione e la limitazione linguistica, poiché la candidata non avrebbe dimostrato che la lingua scelta avesse inciso sul risultato finale.
Il Tribunale ha respinto tale eccezione di irricevibilità. Ha ricordato che, in caso di ricorso contro una decisione individuale, possono essere contestate in via incidentale le disposizioni di un atto generale che presentano un nesso giuridico diretto con l’atto impugnato. Nel procedimento di assunzione, la natura complessa e sequenziale della selezione consente di contestare anche vizi degli atti precedenti strettamente collegati.
Nel caso concreto, il Tribunale ha osservato che le prove del centro di valutazione, svolte in inglese, incidevano direttamente sulla valutazione di competenze come comunicazione, analisi e organizzazione, la cui prestazione può essere condizionata dalla padronanza linguistica. Ha quindi ritenuto che esistesse uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e la clausola del bando relativa alla lingua 2.
Illegittimità della limitazione linguistica
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 e l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, ricordando che la discriminazione fondata sulla lingua è vietata, salvo che sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale e sia proporzionata.
Ha qualificato la limitazione della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali come una discriminazione linguistica in linea di principio vietata. L’onere di dimostrare la giustificazione e la proporzionalità della restrizione gravava sulla Commissione, che però non ha fornito elementi di prova concreti in tal senso.
Valutazione dell’interesse del servizio
Il bando giustificava la restrizione con la necessità di avere funzionari "immediatamente operativi" e con le esigenze linguistiche dell’OLAF, richiamando l’uso prevalente dell’inglese e del francese nei rapporti interni, nelle relazioni con altre autorità e nelle attività di formazione e di lavoro informatico.
Il Tribunale ha ritenuto che tali indicazioni mostrassero un interesse del servizio a disporre di personale capace di lavorare efficacemente, ma non bastassero a dimostrare che le funzioni di investigatore antifrode richiedessero in modo concreto ed esclusivo l’uso di inglese o francese, escludendo le altre lingue ufficiali. Ha rilevato inoltre che le funzioni descritte nel bando erano varie e implicavano contatti con soggetti e autorità di più Stati membri, elemento che poteva al contrario valorizzare profili linguistici diversificati.
Il Tribunale ha osservato anche che tra i criteri di selezione figurava la conoscenza di altre lingue diverse da inglese e francese, segno dell’importanza di tali competenze per il posto messo a concorso. Ne ha concluso che il mero obiettivo di immediate operatività non giustificava, da solo, la restrizione contestata.
Decisione e conseguenze
Accolto il primo motivo, il Tribunale ha annullato la decisione del 2 dicembre 2022 con cui la commissione giudicatrice aveva confermato la mancata iscrizione della ricorrente nell’elenco di riserva. Ha inoltre condannato la Commissione europea alle spese.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che una limitazione linguistica nei concorsi dell’Unione è ammissibile solo se fondata su elementi oggettivi, specifici e controllabili che dimostrino la necessità concreta della misura rispetto alle funzioni da svolgere. In assenza di tale dimostrazione, la clausola è illegittima perché introduce una discriminazione fondata sulla lingua in violazione dello Statuto.
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