Tribunale, Sentenza T-131/24
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 luglio 2025. — CR contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti contrattuali divenuti funzionari – Coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione – Età pensionabile – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento. — Causa T-131/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una funzionaria che contestava il calcolo della propria pensione, sostenendo che avrebbe dovuto beneficiare per l’intera carriera delle regole più favorevoli previste per i funzionari entrati in servizio prima delle riforme del 2004 e del 2014. La Corte ha chiarito che, per il periodo da funzionaria, la ricorrente rientrava nell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, mentre per il periodo da agente contrattuale si applicavano le disposizioni transitorie relative agli agenti. Ha inoltre escluso una violazione del principio di parità di trattamento, ritenendo giustificata la differenza di disciplina.
Pensione di anzianità di una ex agente contrattuale divenuta funzionaria: applicabilità dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto e legittimità della differenziazione rispetto agli articoli 21 e 22
La questione giuridica
Se, per una persona che ha lavorato prima come agente contrattuale, poi è stata nominata funzionaria e non ha interrotto l’iscrizione al regime pensionistico dell’Unione, debba applicarsi l’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto oppure, in alternativa, gli articoli 21 e 22 del medesimo allegato; e, in subordine, se l’articolo 28 violi il principio della parità di trattamento discriminando gli agenti divenuti funzionari rispetto ad altre categorie di personale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto si applica a tutti gli agenti temporanei o contrattuali che avevano un contratto in corso alla data rilevante e sono stati poi nominati funzionari, senza che sia richiesta anche un’interruzione dell’iscrizione al regime pensionistico dell’Unione; per tali soggetti, il periodo svolto come funzionario resta soggetto al nuovo regime (età pensionabile 66 anni e coefficiente dell’1,8%), mentre i diritti maturati come agente sono salvaguardati mediante adeguamento attuariale. Tale disciplina non viola la parità di trattamento, poiché si fonda su criteri obiettivi e non arbitrari, coerenti con l’obiettivo di garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico, la disciplina di bilancio e il rispetto delle aspettative legittime.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 39 e 109 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 21 dell’allegato XIII dello Statuto
- Articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto
- Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto
- Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 83, paragrafi 1 e 2, dello Statuto
- Articolo 83 bis dello Statuto
- Allegato XII dello Statuto
- Articoli 310 e 317 TFUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
Pensione di anzianità di un’ex agente contrattuale divenuta funzionaria: applicabilità dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da CR contro la Commissione europea in materia di calcolo dei diritti a pensione di anzianità. Il Tribunale era chiamato a stabilire quale regime transitorio dello Statuto si applicasse a una persona passata da agente contrattuale a funzionaria dopo le riforme statutarie del 2004 e del 2014.
Fatti e procedimento principale
CR è entrata in servizio presso la Commissione il 16 giugno 2012 come agente contrattuale ed è stata nominata funzionaria il 16 agosto 2015. Con decisione del 4 maggio 2023, il PMO ha fissato la sua pensione di anzianità stabilendo:
- età pensionabile a 66 anni;
- coefficiente annuo di maturazione dell’1,9% per il periodo come agente contrattuale;
- coefficiente annuo di maturazione dell’1,8% per il periodo come funzionaria.
La ricorrente ha chiesto la revisione della decisione, invocando la sentenza Picard/Commissione e sostenendo che dovessero applicarsi per l’intera carriera gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, con età pensionabile di 63 anni e coefficiente dell’1,9%. Ha inoltre chiesto una maggiorazione per gli anni lavorati oltre i 63 anni.
Normativa rilevante
Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dello Statuto:
- prima del 1° maggio 2004, l’articolo 77 prevedeva pensione a 60 anni e coefficiente del 2%;
- con il regolamento n. 723/2004, l’età pensionabile è salita a 63 anni e il coefficiente all’1,9%;
- con il regolamento n. 1023/2013, l’età pensionabile è salita a 66 anni e il coefficiente all’1,8%.
Sono state previste misure transitorie nell’allegato XIII dello Statuto:
- articolo 21, primo comma: coefficiente del 2% per i funzionari entrati in servizio prima del 1° maggio 2004;
- articolo 21, secondo comma: coefficiente dell’1,9% per i funzionari entrati in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013;
- articolo 22, paragrafo 1: età pensionabile transitoria per i funzionari entrati in servizio prima del 1° gennaio 2014;
- articolo 28, paragrafo 2: regime speciale per agenti temporanei, agenti contrattuali o agenti contrattuali con mansioni ausiliarie che avevano un contratto in corso al 1° gennaio 2014 e sono stati poi nominati funzionari.
Il Tribunale richiama anche l’allegato del RAA, che estende per analogia talune disposizioni transitorie agli altri agenti, e la conclusione n. 268/15 sui coefficienti di adeguamento attuariale.
Primo motivo: ambito di applicazione della legge
La ricorrente sosteneva che l’articolo 28 non fosse applicabile, perché la sua iscrizione al regime pensionistico dell’Unione non era mai stata interrotta. Secondo la sua tesi, l’articolo 28 si applicherebbe solo a chi, oltre a soddisfare le condizioni testuali, avesse avuto un’interruzione dell’iscrizione al regime.
Il Tribunale respinge questa interpretazione perché:
- l’interruzione dell’iscrizione al regime pensionistico non compare nel testo dell’articolo 28;
- aggiungere tale requisito equivarrebbe a introdurre una condizione non prevista dal legislatore;
- il giudice dell’Unione non può adottare un’interpretazione contra legem né derogare allo Statuto;
- le disposizioni transitorie devono essere interpretate restrittivamente, proprio perché derogatorie.
Il Tribunale precisa che la ricorrente soddisfaceva le condizioni dell’articolo 28, paragrafo 2: era agente contrattuale al 1° gennaio 2014, è stata nominata funzionaria successivamente ed aveva più di 35 anni al 1° maggio 2014. Per il periodo da agente contrattuale, il coefficiente dell’1,9% derivava però non dall’articolo 28, bensì dall’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII in combinato con l’allegato del RAA. Per il periodo da funzionaria, si applicavano invece l’articolo 77 dello Statuto e l’articolo 28, paragrafo 2, con coefficiente dell’1,8% ed età pensionabile di 66 anni, compensati da un adeguamento attuariale dei diritti maturati come agente.
Il Tribunale distingue inoltre la sentenza Picard/Commissione: in quella causa la Corte aveva interpretato gli articoli 21 e 22 in relazione a un agente che non era divenuto funzionario, mentre qui si tratta proprio di una nomina a funzionario. Ne consegue il rigetto del primo motivo.
Secondo motivo: violazione del principio di parità di trattamento
In subordine, la ricorrente sollevava un’eccezione di illegittimità dell’articolo 28, sostenendo che esso violerebbe il principio di parità di trattamento in due modi:
- trattando diversamente situazioni comparabili, perché penalizzerebbe chi è divenuto funzionario rispetto a chi è rimasto agente;
- trattando allo stesso modo agenti divenuti funzionari con e senza interruzione dell’iscrizione al RPIUE, nonostante le situazioni sarebbero diverse.
Il Tribunale ricorda che, nelle materie di scelta normativa e di norme transitorie, il controllo è limitato: la differenza di trattamento è illegittima solo se arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito.
Quanto alla prima censura, il Tribunale osserva che funzionari e agenti non sono in situazioni identiche:
- i funzionari godono in linea di principio di stabilità fino all’età pensionabile;
- gli agenti dipendono dalla durata contrattuale e dal potere discrezionale di rinnovo;
- i funzionari, di regola, raggiungono gradi e stipendi più elevati e, quindi, pensioni più onerose per il bilancio dell’Unione.
Proprio per preservare l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dell’Unione, la disciplina di bilancio e il risanamento delle finanze pubbliche, il legislatore ha potuto prevedere un regime speciale per i funzionari ex agenti nominati dopo le riforme. La differenza di trattamento non è quindi né arbitraria né manifestamente inadeguata. Il Tribunale aggiunge che i diritti acquisiti e le aspettative legittime sono rispettati, perché i diritti maturati come agente sono conservati e l’innalzamento dell’età pensionabile è compensato tramite adeguamento attuariale.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale afferma che tutti i funzionari rientranti nell’articolo 28 si trovano in una situazione comparabile, indipendentemente dall’eventuale interruzione dell’iscrizione al RPIUE. Tale circostanza riguarda il passato periodo come agente e non incide sulla condizione rilevante, che è la successiva nomina a funzionario. L’eventuale interruzione può incidere solo sull’ammontare delle annualità maturate come agente, non sulla possibilità di applicare l’articolo 28. Dunque, l’identità di trattamento contestata non viola il principio di parità di trattamento.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna CR alle spese della Commissione, mentre Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.
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