Cassazione Penale, Sentenza n. 17549/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso del PM avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 03/11/2022 che aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. il 26/11/2021 nei confronti di Rocco Della Luna per il reato di concorso in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il PM ha denunciato: (1) carenza di motivazione sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (riteneva che il giudice del rinvio dovesse esaminare anche i gravi indizi in seguito all'annullamento per vizio di motivazione); (2) vizio di motivazione sulla valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il decorso del tempo è irrilevante alla luce della doppia presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p., e che non si è tenuto conto di risultanze investigative (tentativo del 2021 di inserire una persona in una società affidataria di servizi pubblici); (3) ulteriore vizio per avere ritenuto superata la presunzione ex art. 275, comma 3 mediante valutazioni non consentite. Il difensore ha dedotto inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse in ragione della sentenza di assoluzione in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha prescinto dalla questione della sopravvenuta carenza d'interesse perché dagli elementi a disposizione (solo il dispositivo della sentenza di primo grado) non era possibile avere certezza della coincidenza fra i procedimenti. Sul merito, la Corte ha ritenuto: (i) corretto che il Tribunale del riesame abbia limitato il proprio esame alla mancanza delle esigenze cautelari, essendo sufficiente l'inesistenza di una delle condizioni previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p. per annullare la misura senza pronunciarsi sui gravi indizi; (ii) infondato il rilievo sulla irrilevanza del decorso del tempo, perché l'ordinanza impugnata non si fonda solo sul tempo decorso ma anche sulla perdita di operatività della consorteria; (iii) inammissibile, per difetto di autosufficienza, l'allegazione del PM relativa a specifiche risultanze investigative non trascritte/allegate al ricorso; (iv) corretta la valutazione secondo cui la rimozione di alcuni associati dalle posizioni operative può far venire meno la capacità criminale del sodalizio e dunque le esigenze cautelari. Conclude pertanto per l'infondatezza del ricorso e il mantenimento dell'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Citato come norma che regola il concorso nel reato; indicazione del capo d'imputazione relativa al concorso in reato.
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; il reato contestato al ricorrente.
art. 273 c.p.p.
Indica una delle condizioni generali per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha ricordato che la mancanza di una sola condizione può giustificare l'annullamento della misura.
art. 274 c.p.p.
Indica la seconda condizione generale per misure cautelari; insieme all'art. 273 forma le due condizioni generali la cui insufficienza può comportare l'annullamento della misura.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Riguarda la presunzione relativa in tema di esigenze cautelari nei reati associativi (doppia presunzione); la Corte ha ritenuto che tale presunzione può essere superata mostrando la perdita di operatività/ capacità criminale del sodalizio, non necessariamente limitandosi alla sola cessazione formale dell'associazione.
art. 279 c.p.p.
Regola il procedimento davanti al giudice del rinvio; la Corte ha affermato che il Tribunale del riesame, nel rinvio, può limitare la propria valutazione anche a una sola delle condizioni per la misura cautelare.
art. 300, comma 1 c.p.p.
Disciplina la cessazione automatica della misura cautelare in caso di sentenza di estinzione del reato o di assoluzione; evocata dal difensore in relazione alla sopravvenuta sentenza di assoluzione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola i limiti di motivazione nei ricorsi per cassazione o in materia cautelare; il ricorso era stato formulato nei limiti di tale articolo.
Massime di principio
- Il giudice del riesame, nel procedimento di rinvio, può limitare il proprio esame alla verifica di una sola delle condizioni previste per la misura cautelare (es. esigenze cautelari) e non è sempre necessario pronunciarsi anche sulla sussistenza dei gravi indizi.
- La decorrenza del tempo non è automaticamente irrilevante nei procedimenti per reati associativi: se emerge la perdita di operatività o capacità criminale del sodalizio, ciò può far venire meno le esigenze cautelari anche in presenza della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è superabile mediante elementi che dimostrino la cessazione o la perdita di capacità operativa del sodalizio; non è necessaria una lettura formale limitata alla sola cessazione giuridica dell'associazione.
- Le allegazioni di vizio di motivazione fondate su specifiche risultanze investigative devono essere autosufficienti: il ricorrente deve allegare o trascrivere le prove su cui si basa l'affermazione, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
- La sopravvenuta sentenza di assoluzione può determinare una sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, ma la verifica della coincidenza tra i procedimenti cautelare e quello di giudizio sostanziale è necessaria prima di dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17393/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17395/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17396/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17397/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17399/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →