Cassazione Civile, Ordinanza n. 35922/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario definito in appello con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il gravame del contribuente, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio perché il termine di trenta giorni ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 sarebbe dovuto decorrere dalla data di spedizione postale del ricorso introduttivo, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e deducendo il contrasto con i principi delle Sezioni Unite in tema di decorrenza del termine di costituzione quando il ricorso tributario sia notificato a mezzo posta. L'amministrazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del gravame ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nonché violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 e della l. n. 742/1969, e ulteriormente la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sull'asserita mancanza di specifici motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo fondato il motivo relativo alla decorrenza del termine di costituzione nel processo tributario quando la notifica del ricorso avvenga per posta. Ha affermato, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 13542/2017, che il termine di trenta giorni per costituirsi ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla mera spedizione, poiché la disciplina del processo tributario deve essere letta in modo unitario e coerente con il principio per cui, nelle notificazioni postali, rileva la data di ricezione ai fini dei termini che hanno inizio dalla notificazione. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, perché proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite e quindi prive di soccombenza attuale; tali questioni potranno essere eventualmente riproposte al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente
nel processo tributario, quando il ricorso è notificato a mezzo posta, il termine per costituirsi decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
le notificazioni nel processo tributario seguono le regole del codice di procedura civile, ma possono essere eseguite anche direttamente per posta; per le notifiche postali, la notificazione si considera fatta alla data di spedizione, mentre i termini che decorrono dalla notificazione iniziano dalla ricezione.
art. 20 d.lgs. n. 546/1992
il ricorso tributario si propone mediante notificazione e, se spedito per posta, si intende proposto al momento della spedizione; ciò vale per la tempestività della proposizione, non per anticipare la decorrenza del termine di costituzione oltre la ricezione dell'atto.
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
viene richiamato come termine di costituzione della parte resistente, coerente con la decorrenza dalla ricezione del ricorso.
art. 327 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro per eccepire la tardività dell'impugnazione.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con la disciplina della sospensione feriale dei termini.
L. 742/1969
richiamata nel ricorso incidentale per sostenere la tardività del gravame.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per asserita omissione di pronuncia su un'eccezione di inammissibilità.
art. 360 c.p.c., n. 3
utilizzato come parametro di legittimità per la censura di violazione di legge nel ricorso principale.
art. 360 c.p.c., n. 4
utilizzato come parametro di legittimità per le censure di omessa pronuncia nel ricorso incidentale.
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati per affermare l'assenza di ragioni logiche e giuridiche per trattare diversamente la notifica postale diretta rispetto alla notificazione tramite ufficiale giudiziario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9
richiamato incidentalmente con riferimento al contributo unificato, quale argomento di sistema nella ricostruzione della disciplina notificatoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso introduttivo sia notificato direttamente a mezzo posta, il termine per la costituzione del ricorrente ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 decorre dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario, non dalla data di spedizione.
- La disciplina della fase introduttiva del processo tributario deve essere interpretata in modo unitario: la data di spedizione rileva per la proposizione del ricorso, mentre i termini che iniziano dalla notificazione decorrono dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
- Non è conforme a ragionevolezza e al diritto di difesa imporre al ricorrente la costituzione in giudizio prima di conoscere l'esito della notifica postale, quando il sistema consente una lettura coerente con il momento della ricezione dell'atto.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile per difetto di soccombenza attuale; tali questioni vanno eventualmente riproposte al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza impugnata.
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