Sentenza del 29/04/2016 n. 8545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso TARSU richiesto dalla società per gli anni 2004-2008 e la percentuale applicabile alle aree esterne pertinenziali dell'opificio, estese complessivamente 11.433 mq. La CTR aveva ritenuto applicabile la riduzione al 25% anche agli anni anteriori al 2007 e aveva dichiarato irricevibile la richiesta del Comune di confermare la tassazione al 50%, ritenendo necessario un appello incidentale. Il Comune ha impugnato la decisione, sostenendo anche che la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della stessa CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata la censura relativa all'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio il giudicato esterno, indipendentemente dalla forma e dal momento della sua deduzione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita definitivamente la misura della tassazione.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, del regolamento TARSU
computo delle superfici esterne al 25% delle aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali assoggettabili a tassa
La CTR aveva interpretato la disposizione nel senso che la riduzione al 25% fosse già prevista dal regolamento del 1995 e dovesse quindi applicarsi anche agli anni antecedenti al 2007. La Cassazione non ha confermato né escluso definitivamente questa interpretazione, poiché ha cassato la sentenza per la questione del giudicato esterno.
Art. 2909 c.c.
Disciplina l'efficacia del giudicato. Il giudicato esterno, quando rilevante per la decisione, costituisce una regola giuridica che il giudice deve considerare anche d'ufficio.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 56 e 57
Riguardano i limiti delle domande e delle eccezioni nel giudizio tributario d'appello. La CTR aveva ritenuto che la richiesta del Comune, diretta a ottenere una decisione più sfavorevole alla contribuente, dovesse essere proposta con appello incidentale; tuttavia tale rilievo formale non impedisce al giudice di esaminare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione di legge, ai vizi del procedimento e all'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha accolto il ricorso comunale limitatamente alla violazione dei principi sul rilievo d'ufficio del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, quando può incidere sulla decisione, deve essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche se la parte lo ha dedotto in modo non corretto o non lo ha formalmente proposto con l'atto processuale appropriato.
- Una domanda o eccezione che mira a ottenere una decisione peggiorativa per la parte che ha vinto in primo grado deve normalmente essere proposta mediante appello incidentale; tuttavia questo requisito processuale non elimina il dovere del giudice di verificare autonomamente l'eventuale esistenza di un giudicato vincolante.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: la decisione precedente viene annullata e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia, verificando anzitutto l'effettiva portata del precedente giudicato.
- Nelle controversie tributarie sulle superfici tassabili e sulle riduzioni TARSU, occorre esaminare il regolamento comunale vigente negli anni interessati e stabilire se la riduzione fosse già prevista oppure sia stata introdotta successivamente; tale valutazione può essere condizionata dall'efficacia di precedenti giudicati.
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